Se la curatela è priva di fondi, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è automatica?

Il decisum in rassegna pone al centro dell’attenzione il tema del patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui il fallimento sia parte di un processo. In particolare, si tratta di stabilire se la natura eccezionale della norma di cui all’art. 144, T.U.S.G, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , si estenda, o meno, anche alla procedura fallimentare.

E, i Giudici della II sez. Civile di Piazza Cavour, con la sentenza n. 27310/20, depositata il 30 novembre, chiariscono che la norma ex art. 136 T.U.S.G. – letteralmente – si riferisce esclusivamente all’ammissione in via provvisoria da parte dell’ordine forense, mentre l’art. 144 T.U.S.G., specifica espressamente che l’ammissione della procedura concorsuale al beneficio consegue d’ufficio e, non già, è disposta dal giudice delegato, poiché consegue automaticamente alla constatazione, da parte di detto giudice, che la procedura fallimentare è priva di fondi, sicché non è concretamente in grado di pagare il compenso al proprio difensore. Dunque, la norma ex art. 136 T.U.S.G. non è applicabile alla fattispecie regolata dall’art. 144 T.U.S.G In primo luogo, perché la procedura fallimentare risulta ammessa al patrocinio d’ufficio direttamente dalla legge a seguito dell’attestazione di assenza di fondi da parte del giudice delegato e, non già, in via provvisoria. In secondo luogo, poiché l’attestazione de quo deve essere apposta nel decreto con cui il giudice delegato, ex art. 25, n. 6 R.D. n. 267/1942, autorizza il curatore ad avviare la lite ovvero – come nella specie – a resistere una volta evocato in giudizio. Il fatto. Il curatore del fallimento Beta s.r.l. era stato autorizzato dal giudice delegato del Tribunale di Latina a resistere nel giudizio promosso, ex art. 619, c.p.c., in relazione a procedura esecutiva immobiliare, avanti il Tribunale di Oristano. La causa era stata avviata dal Consorzio Gamma di Oristano che rivendicava come suo il bene immobile pignorato dalla procedura fallimentare in odio al proprio debitore – poi fallito a sua volta – ed il curatore s’era costituito a resistere a ministero dell’avv. Sempronio, previa autorizzazione del giudice delegato e sua attestazione, ex art. 144 d.P.R. 115/02, dell’inesistenza di fondi nell’asse fallimentare per il pagamento del compenso al difensore. Ad esito del giudizio citato il Giudice oristanese ebbe a rilevare la carenza di legittimazione attiva e passiva del fallimento Beta s.r.l. E, alla successiva richiesta di liquidazione del compenso da parte del difensore della curatela fallimentare, il giudice designato del Tribunale di Oristano ebbe a rigettare l’istanza, previa revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato. Avverso quest’ultimo provvedimento la procedura fallimentare Beta s.r.l., ed il difensore interessato avv. Sempronio, proposero opposizione , ex art. 170 d.P.R. 115/02, sostenendo la natura eccezionale della norma – art. 144 d.P.R. 115/02 – che estendeva l’applicazione della normativa del patrocinio a spese dello Stato anche alla procedura fallimentare, sicché non era consentito al giudice richiesto della liquidazione procedere alla revoca dell’ammissione, ai sensi della disciplina generale, ex art. 136 d. P.R. 115/02. Il Tribunale di Oristano con l’ordinanza impugnata ebbe a rigettare l’opposizione rilevando come, per argomento letterale e sistematico, anche l’ ammissione al patrocinio a spese dello Stato , disposto dal giudice delegato del fallimento, era da ritenersi provvisoria , e pertanto revocabile da parte del giudice richiesto della liquidazione del compenso, una volta apprezzato che la procedura fallimentare aveva agito o resistito con colpa grave, siccome nella specie avvenuto. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’avv. Sempronio, unitamente al fallimento Beta s.r.l., articolando due motivi di doglianza, cui ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia. In particolare, con il primo mezzo di impugnazione le parti ricorrenti deducono violazione del disposto, ex art. 136 e 144 d.P.R. 115/02, nonché dell’art. 25 R.D. 267/42, poiché il giudice sardo ha errato nel ricostruire la situazione fattuale e giuridica della fattispecie, in quanto la norma, ex art. 136, T.U.S.G., non è applicabile nel caso di specie e la norma, ex art. 144T.U.S.G., riserva al solo giudice delegato la valutazione circa l’opportunità di proposizione o difesa nella lite giudiziale da parte della procedura concorsuale. Gli Ermellini dichiarano la censura fondata ed accolgono il ricorso , evidenziando come nella richiamata disposizione di cui all’art. 144, T.U.S.G., non solo, non risulta previsto che la procedura concorsuale sia ammessa al patrocinio a spese dello stato dal giudice delegato, il quale si limita ad attestare che la procedura è priva di fondi per sostenere le spese della difesa, ma espressamente l’ammissione viene indicata siccome evento verificatosi d’ufficio” a seguito dell’attestazione del giudice delegato. Quindi – chiariscono i Giudici di vertice – l’argomento letterale posto dal Tribunale a fondamento della sua statuizione è fallace, posto che con chiarezza la norma, ex art. 136 comma 2, T.U.S.G., opera esclusivamente in riferimento all’ ammissione in via provvisoria da parte dell’ordine professionale, senza cenno alcuno ad altra ipotesi d’ammissione, per di più, non qualificata testualmente dalla normativa siccome provvisoria. Si tratta, precisamente, della questione relativa alla definizione dei soggetti legittimati a chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso di processo in cui sia parte un fallimento. La quaestio fa riferimento ad un profilo di ricostruzione della disciplina gravitante sulla disposizione dell’art. 144, T.U.S.G. e la peculiare importanza della medesima è sottolineata dalla frequenza assai elevata in cui l’istituto del patrocinio a spese dello Stato trova pratica applicazione e riscontro nell’ambito delle procedure concorsuali. Invero, non sembra inopportuno puntualizzare che la questione, che qui ci occupa, non mette in discussione il diritto al compenso dei professionisti incaricati della difesa giudiziale degli interessi di un fallimento. Il tema, nella specie, riguarda semplicemente le modalità attraverso le quali attivare il meccanismo del patrocinio a spese dello Stato. La norma dell’art. 144, T.U.S.G. non affronta in modo esplicito e diretto il tema della legittimazione alla richiesta di ammissione per il caso di processo fallimentare. Nello stabilire in generale che il fallimento si considera ammesso ai sensi e per gli effetti della presente parte del testo unico - parte III patrocinio a spese dello Stato , come comprensiva delle norme dall’art. 74 all’art. 145 -, tuttavia, essa viene comunque a fornire, in modo univoco, il criterio di organizzazione e selezione normativa di questo profilo. Che risulta appunto costituito dalla norma dell’art. 78 istanza per l’ammissione , secondo cui l’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’art. 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni grado e stato del processo all’indicazione delle condizioni di reddito minimo di cui all’art. 76, naturalmente, intendendosi sostituita l’attestazione della mancata disponibilità del danaro delle spese , che è prevista nell’art. 144. Ad opinione del giudice oristanese, va rilevato che la norma ex art. 144, T.U.S.G., per la sua collocazione nel testo di legge, si limita solamente a regolare l’ammissione al patrocinio, fermo rimanendo la facoltà di revoca, riconosciuta esclusivamente al giudice della chiesta liquidazione del compenso, unico soggetto a poter apprezzare in concreto la condotta processuale meritevole della sanzione della revoca. Siffatto ragionamento, tuttavia, come chiariscono gli Ermellini, non soddisfa perché trascura di apprezzare, in concreto, il dato testuale della disposizione, ex art. 144, T.U.S.G. La norma de qua, difatti, non solo non prevede che la procedura concorsuale sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal giudice delegato, ma l’ammissione viene indicata, invero, come automatica a seguito dell’attestazione che la procedura risulti priva di fondi per sostenere le spese della difesa. La normativa generale sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non contempla l’ipotesi dell’ammissione di ufficio. Posto il silenzio serbato dalla norma dell’art. 144, T.U.S.G., pure l’ulteriore problema se il giudice delegato possa attestare anche d’ufficio la mancata disponibilità del denaro delle spese , così senz’altro determinando l’ammissione al patrocinio ai sensi dell’art. 144, non può che essere considerato rispetto al contesto della struttura organizzativa della procedura fallimentare attualmente prevista dalla legge. Così delineata la prospettiva del problema, l’indicazione di un’attestazione d’ufficio non appare incontrare le coordinate di base del sistema oggi vigente. Che, a seguito della riforma del 2006, ha visto propriamente mutare la funzione riconosciuta al giudice delegato, passato da una posizione di sostanziale direzione della procedura al compito di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura art. 25, comma 1 e art. 31, comma 1, l. fall. mal si concilia una simile funzione con il riconoscimento di poteri di sostituzione diretta nell’area di azione oggi assegnata alla titolarità al curatore v., Cass. 8929/12 . In conclusione , risulta pertanto definitivamente confermata l’ammissione automatica al gratuito patrocinio della curatela, mediante decreto del giudice delegato che attesti l’indisponibilità finanziaria della procedura e, non già, in via provvisoria.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 28 ottobre – 30 novembre 2020, n. 27310 Presidente/Relatore Gorjan Fatti di causa Il curatore del fallimento [] srl era stato autorizzato dal Giudice delegato del Tribunale di Latina a resistere nel giudizio promosso ex art. 619 c.p.c., in relazione a procedura esecutiva immobiliare, avanti il Tribunale di Oristano. La causa era stata avviata dal Consorzio Industriale di Oristano che rivendicava come suo il bene immobile pignorato dalla procedura fallimentare in odio a proprio debitore - poi fallito a sua volta - ed il curatore s’era costituito a resistere a ministero dell’avv. Roberto Iucci, previa autorizzazione del Giudice delegato e sua attestazione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 144 dell’inesistenza di fondi nell’asse fallimentare per il pagamento del compenso al difensore. Ad esito del giudizio citato il Giudice oristanese ebbe - per quanto interessa - a rilevare la carenza di legittimazione attiva e passiva del fallimento [] srl. Alla successiva richiesta di liquidazione del compenso da parte del difensore della curatela fallimentare, il Giudice designato del Tribunale di Oristano ebbe a rigettare l’istanza, previa revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato concorrendo all’uopo i requisiti di legge. Avverso detto provvedimento la procedura fallimentare [] srl, ed il difensore interessato avv. Iucci, proposero opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 sostenendo la natura eccezionale della norma - D.P.R. n. 115 del 2002, art. 144 - che estendeva l’applicazione della normativa del patrocinio a spese dello Stato anche alla procedura fallimentare, sicché non era consentito al Giudice richiesto della liquidazione procedere alla revoca dell’ammissione a sensi della disciplina generale D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 136. Il Tribunale di Oristano con l’ordinanza impugnata ebbe a rigettare l’opposizione rilevando come, per argomento letterale e sistematico, anche l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposto dal Giudice delegato del fallimento, era da ritenersi provvisoria, eppertanto revocabile da parte del Giudice richiesto della liquidazione del compenso, una volta apprezzato che la procedura fallimentare aveva agito o resistito con colpa grave, siccome nella specie avvenuto. Avverso il provvedimento citato ha proposto ricorso per cassazione l’avv. Iucci, unitamente al fallimento [] srl, articolando due motivi di doglianza, illustrato anche con nota difensiva. Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia. La trattazione della causa avveniva dapprima in adunanza di camera di consiglio, ma era disposta la rimessone della questione alla pubblica udienza. All’odierna udienza pubblica, sentite le conclusioni del P.G. - accogliersi il primo motivo del ricorso - in assenza dei difensori delle parti, questa Corte ha adottato soluzione siccome illustrato in presente sentenza. Ragioni della decisione Il ricorso esposto dal Fallimento [] srl, unitamente all’avv. Iucci in proprio, s’appalesa fondato e va accolto. Con il primo mezzo di impugnazione le parti ricorrenti deducono violazione del disposto D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 136 e 144 nonché del R.D. n. 267 del 1942, art. 25 poiché il Giudice sardo ha errato nel ricostruire la situazione fattuale e giuridica della fattispecie, in quanto la norma ex art. 136 TUSG non è applicabile nel caso e la norma ex art. 144 citato TUSG riserva al solo Giudice delegato la valutazione circa l’opportunità di proposizione o difesa nella lite giudiziale da parte della procedura concorsuale. La critica mossa coglie la testa del chiodo in quanto la decisione del Tribunale si fonda su un argomento letterale ed uno sistematico, i quali tuttavia postulano affermazioni contrarie alla lettera della legge ed alla disciplina in tema di procedura concorsuale. Difatti il Giudice oristanese ha osservato come la norma, espressa nell’art. 136 TUGS, abbia portata generale in tema di revoca e sia relativa ad ogni ammissione anticipata in via provvisoria, quale deve ritenersi anche l’ipotesi peculiare dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura concorsuale quale parte di un procedimento giudiziario. Inoltre sistematicamente, ad opinione del primo Giudice, va rilevato che la norma ex art. 144 TUSG, per la sua collocazione nel testo di legge, si limita a solamente regolare l’ammissione al patrocinio, fermo rimanendo la facoltà di revoca, riconosciuta esclusivamente al Giudice della chiesta liquidazione del compenso, unico soggetto a poter apprezzare in concreto la condotta processuale meritevole della sanzione della revoca. Come dianzi cennato, siffatto ragionamento non soddisfa poiché trascura di apprezzare, in concreto, il dato testuale della disposizione ex art. 144 TUSG pur ritrascritto nel provvedimento. Difatti in detta disposizione, non solo, non risulta previsto che la procedura concorsuale sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal Giudice delegato, il quale - testualmente - si limita ad attestare che la procedura è priva di fondi per sostenere le spese per la difesa, ma - espressamente - l’ammissione viene indicata siccome evento verificatosi d’ufficio a seguito dell’attestazione del Giudice delegato, dianzi ricordata. Quindi l’argomento letterale posto dal Tribunale a fondamento della sua statuizione è fallace, posto che con chiarezza la norma ex art. 136, comma 2, TUSG opera riferimento esclusivamente all’ammissione in via provvisoria da parte dell’Ordine professionale, senza cenno alcuno ad altra ipotesi d’ammissione, per di più, non qualificata testualmente dalla normativa siccome provvisoria. Anche l’argomento di tipo sistematico enfatizzato dal Tribunale appare fallace, posto che sebbene venga rilevato correttamente come il disposto ex art. 144 TUSG delinea le modalità di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poi tuttavia reputa che di conseguenza non deroga alla previsione generale in tema di revoca dell’ammissione. Ma, come dianzi visto, la norma ex art. 136 TUSG - letteralmente - si riferisce esclusivamente all’ammissione in via provvisoria da parte dell’Ordine forense, mentre l’art. 144 TUSG specifica espressamente che l’ammissione della procedura concorsuale al beneficio consegue d’ufficio e, non già, è disposta dal Giudice delegato, poiché consegue automaticamente alla constatazione, da parte di detto Giudice, che la procedura fallimentare è priva di fondi, sicché non è concretamente in grado di pagare il compenso al proprio difensore. Dunque la norma ex art. 136 TUSG non è applicabile alla fattispecie regolata dall’art. 144 cit. TU. In primo luogo perché la procedura fallimentare risulta ammessa al patrocinio d’ufficio direttamente dalla legge a seguito dell’attestazione di assenza di fondi da parte del Giudice delegato e, non già, in via provvisoria. In secondo luogo, poiché l’attestazione de quo deve esser apposta nel decreto con cui il Giudice delegato, R.D. n. 267 del 1942, ex art. 25, n. 6 autorizza il curatore ad avviare lite ovvero - come nella specie - a resistere una volta evocato in giudizio. Quindi la verifica giudiziale che la lite non viene promossa ovvero si resiste in mala fede o colpa grave risulta già effettuata dal Giudice all’uopo individuato dall’Ordinamento e non può esser sottoposta ad ulteriore valutazione stante la natura propria della disciplina speciale in tema di fallimento. Con la seconda ragione di doglianza le parti ricorrenti lamentano violazione delle disposizioni ex art. 2909 c.c. ed art. 234 c.p.c. poiché il Giudice sardo non ha considerato come il giudizio di merito si sia concluso con sentenza che ha disposto la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti, stante la reciproca soccombenza, così escludendo la concorrenza di ipotesi di resistenza in colpa grave o mala fede. La questione posta con il mezzo d’impugnazione dianzi evocato appare assorbita in relazione alla soluzione adottata circa la prima doglianza poiché afferente al merito della valutazione relativa alla concorrenza di dolo o della colpa grave nella resistenza in giudizio. La soluzione adottata comporta che l’ordinanza assunta dal Tribunale di Oristano debba esser cassata con rinvio a detto Ufficio, in persona di altro Magistrato, per provvedere al nuovo esame della questione - comprendente eventualmente la liquidazione del compenso dovuto - alla luce del principio di diritto dianzi illustrato. Il Giudice del rinvio provvederà anche, ex art. 385 c.p.c., comma 3, a liquidare le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Oristano, in persona di altro Magistrato, per nuovo esame ed anche per la disciplina delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.