Competenza sull’invalidità del contratto di investimento azionario, sezioni ordinarie o sezioni specializzate in materia di impresa?

Con l’ordinanza n. 22340/20, depositata il 15 ottobre, la Suprema Corte è stata chiamata a far luce sulla corretta interpretazione dell’art. 3, lett. a e b del d.lgs. 168/2003, avente ad oggetto l’individuazione delle materie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa.

In particolare, la questione portata all’attenzione del Giudice anche regolatore della competenza verte sul corretto radicamento del giudizio innanzi alla sezione ordinaria del Tribunale di Macerata con riferimento ad una controversia riguardante l’invalidità di un contratto di intermediazione finanziaria – e il connesso diritto al risarcimento del danno – per l’ acquisto di azioni di una banca rispetto alle quali gli investitori contestavano il mancato rispetto degli obblighi di protezione ed informazione anche detti di protective disclosure , ex art. 21 del d.lgs. 58/1998 T.U.F. . Il dubbio ermeneutico è sorto a seguito dell’emanazione di un’ordinanza del Tribunale di Macerata con la quale veniva dichiarata l’ incompetenza della sezione ordinaria in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Ancona, muovendo dal presupposto che la lite, sebbene sorta nell’esecuzione di un rapporto di investimento finanziario , comporterebbe necessariamente la costituzione di un rapporto sociale in virtù dell’acquisto di azioni , elemento sufficiente ad integrare i presupposti per trasferire la competenza in capo alla sezione specializzata. Gli investitori hanno impugnato l’ordinanza con istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., adducendo che i rapporti societari” e tutti i negozi aventi ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”, così come intesi rispettivamente dalle lett. a e b dell’art. 3 d.lgs. n. 168/2003, non includerebbero anche i rapporti di natura bancaria scaturenti dallo svolgimento delle prestazioni afferenti ad un contratto di investimento finanziario. La Suprema Corte, ponendosi nel solco di un orientamento restrittivo già iniziato a consolidarsi nella giurisprudenza di legittimità Cass., ord. 21 febbraio 2007, n. 4523, Cass. ord. 16 ottobre 2014, n. 21910 , ha ritenuto fondata l’istanza di regolamento di competenza dal momento che le ragioni della domanda attorea non investono il rapporto del socio con la società, gli organi di amministrazione e controllo o gli altri soci , bensì quello tra risparmiatore ed istituto bancario per il mancato rispetto delle norme del T.U.F. dettate a presidio del cd. contraente debole. Siffatto orientamento è altresì conforme ad un’interpretazione che tenga conto della volontà del legislatore la cd. interpretazione autentica, di cui all’art. 12 delle preleggi in considerazione del fatto che con il d.l. 1/2012, convertito con modificazioni dalla l. 27/2012, il legislatore ha volutamente escluso le controversie in materia di intermediazione mobiliare dalla cognizione delle sezioni in materia d’impresa al fine di garantire l’esigenza di specializzazione di tali sezioni. Nel caso di specie risulta irrilevante se l’acquisto della partecipazione azionaria sia dipeso dalla volontà del socio di conseguire o rafforzare un’influenza nelle dinamiche societarie oppure al contrario egli sia mosso da ragioni puramente speculative del tutto indifferenti alle dialettiche assembleari. Ciò che viene in rilievo non è quindi la motivazione dell’investimento azionario , ma piuttosto la causa negoziale prospettata nell’atto introduttivo del giudizio , per tale intendendosi la ragione che ha dato origine alla controversia. Orbene, nel caso de quo appare indubbio che la motivazione alla base della lite sia riconducibile alla violazione delle norme legali di comportamento che gravano sull’intermediario finanziario , restando del tutto estranea l’applicazione delle norme che disciplinano il rapporto sociale e le connesse vicende circolatorie. Ne deriva che il Tribunale di Macerata ha errato nel negare la propria competenza rispetto a tale controversia e sarà pertanto tenuto a pronunciarsi nel merito.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 15 settembre – 15 ottobre 2020, n. 22340 Presidente Scaldaferri – Relatore Nazzicone Fatti di causa Il Tribunale di Macerata con ordinanza del 29 agosto 2019 ha dichiarato la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia d’impresa, con riguardo a controversia vertente sull’azione di invalidità, e conseguente risarcimento del danno, di un contratto di intermediazione finanziaria e degli ordini di acquisto di azioni della Banca delle Marche s.p.a Contro l’ordinanza propongono regolamento di competenza gli investitori, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3. Non svolge difese l’intimata. Il P.G., nelle proprie conclusioni, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Macerata. Ragioni della decisione L’istanza è fondata. A sostegno della stessa, i ricorrenti affermano che si tratta di un semplice contratto di investimento finanziario, avente ad oggetto le azioni della Banca delle Marche s.p.a., con riguardo al quale essi hanno invocato la tutela prevista per gli investitori dal D.Lgs. n. 451 del 1996, e dal D.Lgs. n. 58 del 1998, in quanto la banca non ha assolto ai propri obblighi informativi. Sostengono, dunque, i ricorrenti che l’oggetto della causa non attiene a controversia societaria, onde la competenza non spetta al cd. tribunale delle imprese, ai sensi del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, come modificato del D.L. n. 1 del 2012, conv. in L. n. 27 del 2012. Premesso che la determinazione della competenza si opera in forza del contenuto della domanda giudiziale, secondo quanto stabilisce l’art. 10 c.p.c., che esprime una regola di portata generale fra le altre, Cass., ord. 9 novembre 2016, n. 22816 ord. 22 ottobre 2015, n. 21547 ord. 18 aprile 2014, n. 9028 18 febbraio 2014, n. 3845 23 maggio 2012, n. 8189 17 maggio 2007 n. 11415 e che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell’azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili Cass., ord. 29 agosto 2017, n. 20508 , occorre dare seguito alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte che, in casi analoghi, ha escluso la speciale competenza delle sezioni specializzate per l’impresa. Al contrario, il Tribunale di Macerata ha affermato che, pur nell’ambito di un acquisto a fini di investimento finanziario, vi fu costituzione di rapporto sociale, onde ciò sarebbe sufficiente per integrare i presupposti per la competenza del giudice specializzato per l’impresa. L’assunto non ha pregio. Invero, l’interpretazione pur lata della disposizione dell’art. 3 citato, offerta dalla Corte della nomofilachia atteso l’intento del legislatore di specializzazione dei giudicanti, evidenziato anche dalla restrizione del numero dei tribunali competenti, onde sono attribuite alle sezioni specializzate d’impresa le controversie relative ai rapporti societari , con menzione esemplificativa, e le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti cfr. Cass., ord. 21 febbraio 2017, n. 4523 ord. 16 ottobre 2014, n. 21910 , non può giungere ad includervi anche le pure controversie di natura bancaria aventi ad oggetto i contratti di investimento finanziario. Tali controversie, invece, vanno senz’altro escluse dall’ambito di applicazione della norma, sulla base del succitato orientamento, che ora si intende ribadire. Infatti, la controversia afferente il rapporto di investimento finanziario, anche quando avente ad oggetto azioni, esula dalla competenza del tribunale specializzato in materia d’impresa, atteso che - sulla base della lettera e della ratio della disposizione in esame - il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle loro vicende, a favore della certezza del diritto e contro il pericolo di moltiplicazione di liti inutili, che potrebbe verificarsi ove si operassero continui distinguo. Ma anche tale lettura estensiva deve rispettare, poi, i limiti di quella lettera e di quella ratio, concorrenti nell’indicare la corretta interpretazione le quali, per quanto ora rileva, si concretano, da un lato, nell’esistenza di una controversia relativa a rapporti societari ed a partecipazioni sociali e, dall’altro lato, nel rilievo di situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio, con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti sia pure non più o non ancora in corso con la società, con gli organi societari o con gli altri soci. Quando, invece, nessuna questione la controversia coinvolga, che sia neppure indirettamente relativa al diritto societario - come proprio per la materia degli investimenti finanziari - l’interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia al giudice ordinario. Ove, cioè, l’acquisto delle azioni abbia in modo non equivoco, come nella specie, la natura di un investimento finanziario concluso tra l’investitore/risparmiatore e l’istituto bancario, e l’attore prospetti la violazione degli obblighi dell’intermediario poste dalle norme sui contratti di investimento richiedendo la relativa tutela, la causa negoziale in tal modo emergente dal regolamento contrattuale e le ragioni della domanda escludono l’integrazione della fattispecie di cui al cit. art. 3. È pur noto come la partecipazione azionaria si presti, a seconda dei casi, a costituire lo strumento per esprimere le diverse possibili motivazioni dell’investimento azionario, ora volto ad una funzione propulsiva nell’impresa ed ora, invece, ad un ruolo essenzialmente finanziario del socio, la cui partecipazione in società resta un mero investimento, con sostanziale indifferenza alla dialettica assembleare, organo che diventa la sede delle istanze dei creditori-investitori rispetto alla maggioranza che la governa. Ebbene in entrambi i casi, le controversie che avessero ad oggetto la partecipazione azionaria rientrano nel novero di quelle devolute al tribunale dell’impresa. Ne restano, invece, estranee le controversie in cui si prospetti che l’acquisto azionario sia avvenuto nell’ambito delle operazioni relative ai servizi ed alle attività di investimento, il cui esercizio professionale nei confronti del pubblico è riservato ai soggetti previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 18, e delle quali si chieda di accertare il mancato rispetto delle norme legali di comportamento poste in capo agli intermediari finanziari dunque, non il rilievo della possibile motivazioni in sé dell’investimento azionario determina la competenza del giudice sulla controversia, ma la causa negoziale, oggettivata nel negozio e prospettata nell’atto di citazione introduttivo, in una con le domande proposte. In caso contrario, si finirebbe per contraddire la stessa esigenza di specializzazione del tribunale delle imprese il quale, con la chiara scelta del legislatore del 2012, che operò in un verso opposto a quello percorso dalla riforma del rito societario col D.Lgs. n. 5 del 2003, non ha più visto incluse nella sua competenza le controversie relative a . d rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi, e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa così il D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 1, comma 1, lett. d . Anzi, la necessità, all’epoca della riforma societaria, di prevedere una norma ad hoc al riguardo vale come ulteriore criterio interpretativo di ordine sistematico, ai sensi dell’art. 12 preleggi, nel senso di quella esclusione in una situazione in cui, si aggiunga, l’enunciato del il D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 1, comma 1, lett. b , è salvo aggiustamenti grammaticali per niente rilevanti nel discorso identico a quello dell’attuale D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 1, comma 1, lett. b . In tal senso molte condivisibili decisioni Cass. 7 dicembre 2018, n. 31691, non massimata Cass. 8 novembre 2018, n. 28537 Cass. 20 marzo 2018, n. 6882 Cass. 24 gennaio 2018, n. 1826 Cass. 4 aprile 2017, n. 8738 . Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto Esula dalla competenza del tribunale specializzato in materia d’impresa la controversia relativa all’acquisto di azioni del capitale di una banca nell’ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l’attore lamenti, ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione dei servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte della banca delle norme legali di comportamento poste in capo agli intermediari finanziari . L’ordinanza impugnata non è conforme al principio enunciato, onde va accolto il ricorso e dichiarata la competenza del Tribunale di Macerata, cui si rimettono gli atti per il prosieguo e cui si demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente procedimento. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Macerata, innanzi al quale rimette le parti e cui demanda la liquidazione delle spese del regolamento.