Il “blocco” dei procedimenti prefallimentari imposto dal Decreto Liquidità

Ildecreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” , cd.Decreto Liquidità, entrato in vigore il 9 aprile 2020, ha dettato – tra le altre - anche specifiche disposizioni in materia concorsuale.

Ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza Ildecreto-legge 8 aprile 2020, numero 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali ” , cd. Decreto Liquidità , entrato in vigore il 9 aprile 2020, ha dettato – tra le altre - anche specifiche disposizioni in materia concorsuale. Intendo qui esaminare in prima lettura, in particolare, e soltanto sul piano esegetico, senza entrare nel merito della tenuta delle nuove norme sul piano della politica economica, profilo su cui sono stati già pubblicati e ancora verranno pubblicati, certamente altri e molteplici commenti critici, l' articolo 10 , che detta disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza , statuendo al primo comma che Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, numero 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili ”, destinando ad un successivo e distinto contributo l'analisi dell'articolo 9 che detta disposizioni temporanee per concordati preventivi ed accordi di ristrutturazione. I ricorsi da dichiarare improcedibili sono dunque quelli finalizzati alla dichiarazione di fallimento o alla dichiarazione dello stato di insolvenza per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria comune” ne restano fuori solo quelli relativi ad imprese di grandi dimensioni che rientrano nell'ambito di applicazione deldecreto legge 23 dicembre 2003, numero 347, c.d. Decreto Marzano” , senza alcuna distinzione, e quindi compresi anche i ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, depositati nel periodo di 114 giorni compreso tra il 9 marzo 2020 data di inizio dell'efficacia delle misure governative che hanno sospeso i procedimenti giudiziari non indifferibili, a partire daldecreto-legge 23 febbraio 2020 numero 6, inserite poi nei successivi D.P.C.M., per finire con ildecreto-legge 17 marzo 2020, numero 18 ed il30 giugno 2020 data di cessazione, almeno allo stato, delle misure cautelative concernenti la cd. fase 2 . La Relazione illustrativa al D.L. motiva tale scelta normativa sulla base di una duplice ragione da un lato per evitare di sottoporre il ceto imprenditoriale alla pressione crescente delle istanze di fallimento di terzi e per sottrarre gli stessi imprenditori alla drammatica scelta di presentare istanza di fallimento in proprio in un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari, con il correlato pericolo di dispersione del patrimonio produttivo, senza alcun correlato vantaggio per i creditori dato che la liquidazione dei beni avverrebbe in un mercato fortemente perturbato dall'altro bloccare un altrimenti crescente flusso diistanze in una situazione in cui gli uffici giudiziari si trovano in fortissime difficoltà di funzionamento ”. La scelta di individuare una misura eccezionale e temporanea di durata ristretta ma a valenza generale è stata poi motivata alla luce della estrema difficoltà, nella situazione attuale, di subordinare la riconducibilità o meno dello stato di insolvenza all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Un simile accertamento, invero, necessiterebbe di una procedura di accertamento che, nell'immediato e salvo il progressivo migliorarsi della situazione, determinerebbe un carico supplementare di lavoro per Tribunali già in situazione di emergenza ”. Si soggiunge che il blocco” è stato previsto per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate. Il blocco si estende a tutte le ipotesi di ricorso, e quindi anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, in modo da dare anche a questi ultimi un lasso temporale in cui valutare con maggiore ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla soluzione della crisi di impresa senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse ad un aggravamento dello stato di insolvenza che in ogni caso sarebbe in gran parte da ricondursi a fattori esogeni ”. Alla stregua di tali considerazioni, che contribuiscono a chiarire la ratio normativa, peraltro già alquanto trasparente, ragioni interpretative d'ordine sistematico inducono a ritenere che il riferimento ai ricorsi” di cui agliartt. 15e195 L.F.e 3D.Lgs. numero 270/1999sia ellittico, e debba essere quindi esteso a qualunque altra situazione in cui possa essere attivato un procedimento prefallimentare in senso lato . Infatti, stante la contrapposizione tra i ricorsi del primo comma e le richieste del PM di cui al secondo comma, chiaramente esaustiva dell'universo logico-processuale destinato a raccogliere, secondo la ratio della norma, qualunque modalità di attivazione dei procedimenti prefallimentari, l'improcedibilità deve ritenersi riguardare anche i vari casi, disciplinati dagliartt. 162,173e180 L.F., in cui il fallimento debba o possa conseguire ad una declaratoria di inammissibilità o inomologabilità del concordato preventivo, stante anche il richiamo, sintomatico, all'articolo 15 L.F., che si rinviene in tali norme, anche se esso non è del tutto completo, e quindi formalmente sovrapponibile alla previsione di cui al primo comma dell'articolo 10 D.L. numero 23/2020, visto che nelle suddette norme il richiamo all'articolo 15 L.F., quale forma assunta in questi casi dal procedimento finalizzato all'apertura del fallimento, non viene accompagnato, allo scopo di indicare lo strumento necessario per attivare tale procedimento, dall'esplicito riferimento ai ricorsi”, che sono sostituiti tuttavia chiaramente dal più generico ed equivalente riferimento alle istanze”, mentre viene comunque richiamata espressamente la richiesta” del PM. Nel breve tempo finora decorso dalla data di pubblicazione del D.L., già si sono avuti alcuni commenti favorevoli taluni – cfr. ad es. quello di Morri, Il Decreto liquidità e le modifiche alla disciplina fallimentare. Una prima analisi, alcuni spunti critici e delle proposte , in www.ilFallimentarista.it – conditi tuttavia dal dubbio su ciò che potrà fare poi il sistema tutto, sui vari fronti, per evitare i fallimenti ” , ma molteplici sono state anche le critiche, sia di merito, in ordine alla scelta governativa che sanziona l'improcedibilità dei ricorsi già proposti oltre che dei nuovi ricorsi, sia di metodo, in ordine al modo con cui l'articolo 10 è stato formulato si veda per tutti D. Galletti, Il diritto della crisi sospeso e la legislazione concorsuale in tempo di guerra , in www.ilFallimentarista.it . Talora accompagnano le critiche alcune proposte finalizzate ad applicare la norma in modo del tutto diverso dal suo tenore logico-letterale e dalla sua ratio manifesta per quanto resa ancor più evidente dalla Relazione illustrativa laddove palesa l'inequivoca intenzione del legislatore di evitare nel periodo marzo-giugno un ultroneo sovraccarico di attività giudiziarie , suggerendosi di non effettuare affatto la dichiarazione di improcedibilità, ma di limitarsi a fare semplici rinvii dei procedimenti prefallimentari a data successiva al 30 giugno, in base alla supposizione che l'improcedibilità prevista dall'articolo 10 equivalga ad una sorta di semplice sospensione” secondo altre opinioni, essa sarebbe comunque una sanzione evitabile e derogabile se contraria agli interessi del debitore, il quale potrebbe quindi rinunciarvi, specie ove abbia interesse a presentare, o abbia già presentato, un'istanza di fallimento in proprio risulta infine ipotizzata anche l'incostituzionalità della norma. Benchè sia in effetti indiscutibile che la norma in esame - certo anche a causa dei tempi molto ristretti in cui il Governo ha dovuto operare - sia stata mal scritta, e per quanto possa anche apparire ingenua e priva di qualunque chance di successo l'idea che un blocco indifferenziato dei procedimenti prefallimentari possa giovare, per di più senza creare problemi di selezione avversa , alla conservazione di valori ed assets produttivi, tuttavia le opinioni critiche e le proposte di disapplicazione o di applicazione alternativa” summenzionate non meritano comunque di essere affatto condivise, traducendosi in una forma di renitenza” all'attuazione della volontà legislativa non soltanto assolutamente non consentita, ma anche del tutto gratuita, in quanto basata su opzioni - contrapposte a quella che ha motivato l'intervento normativo in esame - di natura soltanto personale, ed orientate comunque in senso ingiustificatamente contrario alla condivisa esigenza - finora meritoriamente perseguita dal legislatore per evitare al massimo ogni pericolosa fonte ed occasione di contagio epidemico - di limitare per quanto possibile in questo periodo l'attività giudiziaria. Tutt'al contrario, proprio in ragione di tale scopo, la norma va interpretata ed applicata valorizzandone al massimo la ratio laddove, e per la parte, in cui impinge a ragioni di tutela sanitaria, al contempo dando il minimo rilievo alle – pur poco commendevoli - improprietà della sua formulazione letterale. Così è ben vero che è improprio, sul piano letterale, considerare improcedibili” le istanze di fallimento presentate a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. 9 aprile 2020 fino al 30 giugno 2020, poiché per esse maggiormente calzerebbe la qualificazione dell' inammissibilità” o al più dell' improponibilità” , accertandosi e sanzionandosi in tal caso una preclusione di carattere originario e non vertendosi invece in un'ipotesi di preclusione sopravvenuta. Tuttavia è altrettanto innegabile che la medesima nozione di improcedibilità” che sembra utilizzata in modo equivalente alla nozione di improseguibilità” ben si addice invece alle istanze già presentate prima di tale periodo, ossia dal 9 marzo 2020 fino all'8 aprile 2020, atteso il carattere retroattivo” che per tale arco temporale, anteriore all'entrata in vigore del D.L., esplica la sanzione, andando a vulnerare ex post , in tal caso, istanze prefallimentari anteriormente non precluse e semmai solo oggetto di sospensione/rinvio, salva dichiarazione di urgenza fatta dal giudice nei singoli casi . In definitiva, il legislatore ha usato indifferentemente una sola qualificazione improcedibilità” per due diverse tipologie di preclusione, ma non si vede come tale modesta improprietà terminologica possa influire sensibilmente sull'interpretazione ed applicazione della norma. Ipotizzare poi che tale improcedibilità, ad onta della qualificazione formale, equivalga ad una sorta di sospensione” provvisoria, e debba essere trattata in tal senso, significa far dire alla norma ciò che non dice, e al legislatore quello che non ha avuto alcuna intenzione di dire anzi, tutto il contrario, e per di più senza alcuna ragione, atteso che se il legislatore avesse voluto prevedere una mera sospensione, molto semplicemente non avrebbe dovuto far altro che ribadire tale regola come già fissata per tutti i procedimenti civili non indifferibili, che sono stati appunto sospesi ovvero rinviati cfr. l'articolo 83, commi 1 e 2, D.L. numero 18/2020e l'articolo 36, comma 1, delD.L. numero 23/2020 . Il legislatore, invece, ha dettato una norma ad hoc prevedendo eccezionalmente l'improcedibilità, per il carattere particolare dei procedimenti prefallimentari, sia in quanto incidenti direttamente sulla vita di imprese già in crisi e collassate, sia per le difficoltà registratesi nel frattempo, nella pratica giudiziaria, sulla possibilità di svolgere tali procedimenti con modalità telematiche anziché secondo la forma ordinaria in presenza” all'interno delle aule dei tribunali, e quindi perdurando un indegradabile rischio di diffusione del contagio. Si è quindi ritenuto preferibile recidere il nodo gordiano e disporre tout court l'improcedibilità de jure. Ripeto, non entro nel merito di tale scelta sul piano della politica economica o della sua complessiva razionalità, ma non si può negare in ogni caso che essa risponda a reali esigenze di tutela sanitaria. Circa poi il dubbio di costituzionalità, dando per scontato che rientra certamente nella discrezionalità del legislatore bloccare temporaneamente le istanze e quindi anche le dichiarazioni di fallimento per evitare l'aggravarsi dell'attuale collasso economico delle imprese, in realtà il dubbio sembra essere stato suscitato soprattutto dal carattere parzialmente retroattivo della sanzione di improcedibilità laddove colpisce le istanze presentate prima del 9 marzo 2020. Ebbene, anche inteso in tal senso, sembra ragionevole comunque disattendere tale dubbio, considerato che la misura dell'improcedibilità retroattiva è solo parziale riguarda solo istanze presentate fino all'8 marzo , che la norma ha dettato comunque una misura avente natura solo temporanea, e che la norma stessa è chiaramente eccezionale in ragione del carattere straordinario dell'epidemia. Irrilevante è poi qualunque considerazione volta a sostenere che l'articolo 10 irrazionalmente presuma un'insolvenza ricollegabile all'epidemia da Coronavirus, in quanto le istanze di fallimento pendenti atterrebbero ad inadempimenti e ad un'insolvenza necessariamente risalenti, almeno in gran parte, ad un periodo anteriore a tale emergenza sanitaria. La Relazione, infatti, ben chiarisce che tale eventualità è stata già considerata nel momento in cui la norma è stata formulata, reputandosi al riguardo comunque preferibile la scelta di adottare una misura con valenza generale”, ossia senza necessità di distinguere l'una dall'altra situazione in concreto, poiché lasciare al giudice l'onere di verificare – per poter dichiarare l'improcedibilità -, se l'insolvenza sia o meno risalente, implicherebbe un dispendio di attività giudiziarie ora del tutto sconsigliabile, e non è neppure il caso di discettare sul se tale verifica sarebbe più o meno facile per il giudice o se fosse immaginabile e preferibile creare un nuovo procedimento ad hoc di natura semplificata – come quello ad es. proposto da D. Galletti, op. cit . – per vagliare le concrete situazioni in cui versano le imprese in crisi, anche eventualmente per selezionare quelle meritevoli di un sostegno finanziario comunque un vaglio giudiziale dell'uno o dell'altro tipo implicherebbe un surplus di attività giudiziaria che forse è meglio per il momento evitare. Quella offerta dalla Relazione è dunque una motivazione appagante e credibile, che va oltre l'analisi del teorico rapporto cronologico-etiologico tra la data di insorgenza dell'insolvenza e il periodo rosso” dell'improcedibilità. E non è necessario neppure osservare che anche un'insolvenza pregressa potrebbe comunque essersi aggravata per effetto della crisi causata dal CORONAVIRUS, con conseguente ingiusta incidenza – anche se in ipotesi solo parziale – sul piano delle responsabilità penalmente sanzionabili collegate all'insolvenza o al suo aggravamento. Il blocco delle azioni prefallimentari non è dunque soltanto un modo – del tutto meritorio e condivisibile - per alleggerire il peso che grava sui debitori in una fase economica quanto mai critica, ma è anche un modo per alleggerire l'afflusso di pratiche nei Tribunali, afflusso che non è circoscritto alle sole istanze prefallimentari, ma si estende anche a tutte le attività prodromiche o collaterali richiesta di decreti ingiuntivi, dichiarazioni di esecutività, notifica di precetti, pignoramenti ecc. , che, in mancanza del concorrente rinvio/sospensione disposto dal Governo per tutti i procedimenti civili, si riverserebbe inesorabilmente sui Tribunali, inondandoli non solo di atti giudiziari, ma anche di utenti e professionisti che sono potenzialmente fonti di contagio. Quanto al carattere temporaneo” della misura, che viene anche richiamato espressamente e non senza ragione nel titoletto della norma, è chiaro che esso si riferisce al limitato periodo di tempo di durata della previsione e del parametro temporale di individuazione dei procedimenti prefallimentari cui la norma si applica, mentre gli effetti della declaratoria di improcedibilità non possono che essere evidentemente definitivi anche se nulla esclude – come puntualizza la Relazione illustrativa - che le istanze prefallimentari possano essere ripresentate successivamente, una volta decorso l'indicato periodo andante fino al 30 giugno . Che l'improcedibilità operi in via definitiva si inferisce non solo in base a quanto precisato dalla Relazione illustrativa, ma, soprattutto, dalla stessa qualificazione della sanzione dell'improcedibilità per i procedimenti già pendenti, ovvero dell'inammissibilità per quelli successivi , che – come ben si sa - opera sul piano dell'invalidità oggettiva dell'atto, in quanto causata da una preclusione processuale. Tale connotazione juris et de jure del blocco” dei procedimenti prefallimentari esclude all'evidenza anche la possibilità di considerare l'improcedibilità in un'ottica soggettivistica, ossia come un semplice favor per il debitore, quindi come sanzione disponibile e da lui rinunciabile, nonchè suscettibile di rilievo solo ope exceptionis . Ne consegue che essa non può essere affatto oggetto di una rinuncia da parte del debitore, neppure quando egli stesso abbia proposto un'istanza di fallimento in proprio, come correttamente puntualizza, del resto, ancora una volta, la Relazione illustrativa. L' improcedibilità è, come già detto, stabilita ex lege , ma tuttavia va dichiarata dal Tribunale per ogni singolo procedimento, come si desume anche dall'esplicito riferimento ad una dichiarazione di improcedibilità” contenuto nel terzo comma. Trattandosi peraltro di una dichiarazione di improcedibilità basata su una previsione normativa ad hoc , contenente inequivoci parametri temporali, il Tribunale potrà provvedere con decreto emesso de plano in Camera di consiglio, senza necessità di previa integrazione del contraddittorio e quindi di svolgimento di un'udienza, attività queste che, peraltro, si porrebbero in insanabile contraddizione con lo scopo di evitare il più possibile lo svolgimento di ultronee attività giudiziarie specie se in presenza” perseguito dal legislatore. Inoltre, stante il carattere intrinsecamente oggettivo e definitivo dell'improcedibilità, prima ancora che della sua declaratoria, deve escludersi che, assumendosi in ipotesi un da ora non più consentito provvedimento di rinvio dei procedimenti prefallimentari a data successiva al 30 giugno, possa poi evitarsi di dichiarare l'improcedibilità stessa e possano esaminarsi nel merito, ex post , tali procedimenti. Infatti, benchè la declaratoria di improcedibilità finirà per implicare inevitabilmente , purtroppo, quella imprevista diseconomia costituita dalla perdita – tanto irrecuperabile quanto incolpevole - dei costi già sostenuti per l'introduzione del procedimento contributo unificato, spese legali , o finanche il raddoppio degli stessi quando l'instante intendesse ripresentare il ricorso dopo il 30 giugno diseconomia che peraltro riguarderà solo i ricorsi presentati tra il 9 marzo e l'8 aprile 2020, ossia prima dell'entrata in vigore del decreto legge, poiché da tale momento in avanti è a conoscenza di tutti che i ricorsi prefallimentari sono divenuti inammissibili e sarebbe dunque da imputare a chi li presenti la perdita subita a causa dei costi sostenuti , non può dimenticarsi che l'articolo 10 non colpisce con la sanzione dell' improcedibilità” le decisioni finali ossia le sentenze di fallimento che il Tribunale potrebbe emanare, ma invece i ricorsi”, conseguendone che la sanzione non muta natura ed effetti a seconda del momento in cui venga pronunciata. In altre parole, se il Tribunale non provvedesse prima del 30 giugno a dichiarare l'improcedibilità , dovrebbe comunque provvedere a farlo dopo. Il legislatore, insomma, come si è poc'anzi ricordato, non vuole alcun rinvio, ma un'immediata eliminazione dei ricorsi di fallimento e dei procedimenti prefallimentari per il periodo andante dal 9 marzo al 30 giugno, sia quelli già presentati, sia quelli che potrebbero essere presentati, e non è consentito sostituire al suo dictum una soluzione diversa da lui non voluta. Non contano, perciò, essendo del tutto irrilevanti, nemmeno le eventuali concorrenti ragioni che potrebbero condurre a rigettare l'istanza de plano , neppure se esse emergano ex actis in modo evidente, dovendo e potendo provvedersi soltanto dando corso alla declaratoria di improcedibilità, stante il suo carattere processualmente e logicamente pregiudiziale, il quale per definizione esclude la possibilità di un esame nel merito. Dovrebbe dunque evitarsi, per i ricorsi in questione, la fissazione delle udienze prefallimentari che costringerebbero i debitori resistenti a predisporre ultronee attività difensive , essendo consigliabile procedere invece alla dichiarazione di improcedibilità subito e comunque prima del 30 giugno per evitare che, nelle more, le parti possano comunque eventualmente dar corso al deposito di atti e ad altre attività processuali del tutto inutili. Stante tale finalità, non può considerarsi quale opzione praticabile – nonostante possa apparire una scelta prudente - attendere la conversione in legge del D.L. per evitare il rischio di postumi ripensamenti del legislatore. Infatti, durante tale attesa le parti potrebbero comunque dar corso ad ultronee attività processuali, che è proprio ciò che il legislatore ha voluto evitare. L'improcedibilità non colpisce la richiesta di fallimento presentata dal PM Alla stregua del secondo comma Le disposizioni di cui al comma l non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all' articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 ”. In base a tale disposizione, dunque, l'improcedibilità non colpisce la richiesta di fallimento presentata dal pubblico ministero quando nella medesima sia fatta domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'articolo 15, comma ottavo, L.F. La Relazione illustrativa motiva tale deroga osservando che in questi casi la radicale improcedibilità verrebbe ad avvantaggiare le imprese che stanno potenzialmente mettendo in atto condotte dissipative di rilevanza anche penale con nocumento dei creditori, compromettendo le esigenze di repressione di condotte caratterizzate da particolare gravità ”. La previsione non sembra particolarmente problematica, e non occorrono quindi aggiuntivi commenti, a parte la puntualizzazione che, in base ad essa, l'improcedibilità va invece pronunciata se i provvedimenti cautelari/conservativi siano richiesti dallo stesso debitore o dal creditore instante. Si tratta di una discriminazione non completamente comprensibile, anche se è trasparente l'idea – tuttavia non proprio in linea con l'attuale filosofia giusconcorsuale - che la richiesta di adozione dei suddetti provvedimenti sia, come dire, ex se credibile per una sorta di presunzione juris et de jure solo se proveniente dal PM. Il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 non è computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69-bis L.F. In forza del terzo comma Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma l fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69-bis del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 ”. In base a tale disposizione il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 non è computato nei termini di cui agliarticoli 10e69 -bis L.F., ossia nel termine di un anno entro il quale può dichiararsi il fallimento dell'imprenditore cessato, nel termine di tre-cinque anni previsto a pena di decadenza per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari e nei termini di variabile durata di retroazione del periodo sospetto in caso di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento. La Relazione illustrativa attribuisce alla suddetta disposizione lo scopo di evitare che tale blocco precluda irreversibilmente la proposizione delle istanze nei confronti delle imprese cancellate o venga a riverberarsi in senso negativo sulle forme di tutela della par condicio creditorum”. La disposizione, tuttavia, merita qualche osservazione aggiuntiva, essendo stata anch'essa mal formulata sul piano letterale. Basti considerare l'espressione con cui si ipotizza una dichiarazione di fallimento che fa seguito”, ossia che viene positivamente emanata, dopo la dichiarazione di improcedibilità. È chiaro che la norma è ellittica, poiché non sarebbe concepibile una dichiarazione di fallimento che facesse direttamente seguito alla dichiarazione di improcedibilità, senza che fosse stata proposta nel frattempo, esaminata e positivamente valutata, una nuova e diversa istanza di fallimento. Pertanto, dovendo darsi alla disposizione il suo più pertinente significato che ne consenta l'utile applicazione, si deve ritenere che, una volta dichiarata l'improcedibilità, una dichiarazione di fallimento o una dichiarazione di insolvenza possa pronunciarsi solo dopo il 30 giugno 2020 e solo se dopo tale data sia stata presentata da chiunque, e non necessariamente dal medesimo soggetto che abbia proposto prima quella dichiarata improcedibile una nuova e fondata istanza di fallimento. L'espressione normativa mostra un tasso di ancor maggior equivocità laddove si prevede che la dichiarazione di fallimento faccia seguito alla dichiarazione d'improcedibilità, pur stabilendosi, al tempo stesso, che il periodo compreso tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 non debba computarsi nel termine di un anno entro il quale può dichiararsi il fallimento dell'imprenditore cessato siccome non avrebbe senso prima dichiarare il fallimento e poi non computare tale periodo, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso dire piuttosto che non può più dichiararsi il fallimento se sia decorso un periodo pari non più ad un solo anno, ma ad un anno più 114 giorni, dalla data di cessazione dell'impresa. Ma in effetti anche l' espressione relativa al mancato computo” del periodo è equivoca s'intendeva dire evidentemente che tale periodo – per essere sterilizzato - va aggiunto ai termini richiamati dalla norma. Nel caso del mancato computo previsto relativamente di termini di decadenza dalle azioni revocatorie fallimentari, che non possono più proporsi decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto, anche in tal caso tali termini vanno perciò allungati di 114 giorni. Decorrenza del periodo sospetto in caso di consecutio tra concordato e fallimento Infine, quanto alla decorrenza del periodo sospetto dalla data di pubblicazione della domanda presso il registro delle imprese in caso di consecutio tra concordato e fallimento, si verificherà un analogo allungamento, che andrà a salvaguardare la possibilità di revocare atti altrimenti intangibili a causa del fortuito slittamento in avanti delle dichiarazioni di fallimento Nessun allungamento è stato invece previsto per la decorrenza del periodo sospetto in caso di fallimento autonomo non consecutivo. Ne deriva in tal caso una singolare ma forse non del tutto imprevista penalizzazione della possibilità di agire in revocatoria, quanto meno e soprattutto quella – che retroagisce per un periodo sospetto di durata semestrale - riguardante –ex articolo 67, comma 2, L.F.- i cd. atti e pagamenti normali, tenuto conto che, verificandosi un generale slittamento in avanti delle dichiarazioni di fallimento in misura pari ai 114 giorni del periodo rosso” ossia quasi 4 mesi , si ridurrà – quanto meno effettualmente - la possibilità di revocare atti e pagamenti per un arco temporale corrispondente a tale periodo, atteso che, da un lato, pochi ne saranno stati posti in essere in piena emergenza da CORONAVIRUS, restando al tempo stesso immuni, dall'altro, molti di quelli posti in essere pochi mesi prima, in quanto ormai fuoriusciti dal periodo sospetto. Forse, dicevo, si tratta di un'omissione e di una conseguenza non del tutto impreviste , ed anzi, forse, consapevolmente volute dal legislatore dell'emergenza , che potrebbe aver optato per una politica di tolleranza verso le poche transazioni commerciali compiute poco tempo prima che scoppiasse la fase acuta del contagio epidemico. Fonte ilfallimentarista.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus