Uno statuto normativo per l'impresa in tempo di crisi

Le misure per scongiurare l'implosione del sistema impresa possono essere affrontate secondo due prospettive. La prima guarda alla crisi della singola impresa per definire una disciplina transitoria che dia spazi e chance per la ripresa. È l'opzione del D.L. n. 23/2020 c.d. Cura Italia che punta su azioni di sostegno alla liquidità delle imprese e forme di garanzia sulla sospensione delle richieste di fallimento, delle scadenze dei titoli di credito, degli obblighi di riduzione del capitale e scioglimento delle società etc.

Le misure per scongiurare l'implosione del sistema impresa possono essere affrontate secondo due prospettive. La prima guarda alla crisi della singola impresa per definire una disciplina transitoria che dia spazi e chance per la ripresa. È l'opzione delD.L. n. 23/2020 c.d. Cura Italia che punta su azioni di sostegno alla liquidità delle imprese e forme di garanzia sulla sospensione delle richieste di fallimento, delle scadenze dei titoli di credito, degli obblighi di riduzione del capitale e scioglimento delle società etc . La seconda prospettiva guarda al sistema . La mia proposta è quella di definire un nuovo e specifico regime, uno statuto normativo per l'impresa in tempo di crisi . Gli esperti convengono sul fatto che l'emergenza Covid-19 avrà durata ed effetti di medio-lungo periodo. In questo ordine di idee, la logica e diversi profili della disciplina che struttura la forma organizzativa dell'impresa risultano non più adeguati. Pensati con riferimento alle ordinarie dinamiche, interne ed esterne, dell'attività imprenditoriale rischiano di asfissiarla. Mi limito a due questioni paradigmatiche, senza pretesa di completezza. La prima riguarda l'impianto delle disposizioni che regolano l' assetto organizzativo dell'impresa che assumono come fisiologica la continuità aziendale , con la conseguenza che il rapporto con la crisi viene colto in termini di prevenzione, nell'ottica della tempestiva attivazione di strumenti di risanamento. Questo impianto è stato, progressivamente, rafforzato con le misure anticipatorie del Codice della crisi, tra cui si segnala, per la sua rilevanza, l'art. 2086c.c Dal 16 marzo 2019, le imprese, non individuali, sono tenute ad assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rivelazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale ”. Questi istituti sono tutti presidiati da responsabilità, civili e penali, a carico di chi non pone in essere quanto dovuto. Il problema è che l'orizzonte temporale di 12 mesi richiesto per la continuità aziendale principio OIC n. 29 è insostenibile nei fatti e concettualmente. In base al postulato del going concern , se non sussistono i presupposti per la prosecuzione dell'attività in condizioni ordinarie, chi ne ha la direzione deve provvedere alla liquidazione ovvero all'attivazione degli strumenti di regolazione della crisi. Ma solo un astrologo potrebbe, oggi, lanciarsi in previsioni sul futuro anche prossimo. Occorre prendere atto che la crisi del sistema socio-economico , connessa all'emergenza coronavirus, è un fattore di costante turbamento e perturbamento della continuità aziendale , che mette in discussione gli assunti ordinari. Il periodo emergenziale impone una riconsiderazione del rischio di impresa. L'art. 7 del decreto Cura Italia stabilisce che la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 ”. Si tratta di un'utile soluzione per superare lo scoglio del bilancio 2020, ma, di per sé, non è sufficiente a creare condizioni adeguate alla prosecuzione dell'attività nel corso dell'anno 2020. È evidente che lo stesso accesso a finanziamenti grazie alla garanzia dello Stato postula un defit di merito creditizio o, quantomeno, una presunzione di inaffidabilità economico-finanziaria per l'importo corrispondente. In questo quadro, occorre avere il coraggio intellettuale di ridefinire l'attuale impostazione normativa che vede nella continuità aziendale un presupposto, per considerarla, piuttosto, un obiettivo, di cui deve essere dimostrata la ragionevole perseguibilità da/e nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Così, gli assetti organizzativi , più che alla prevenzione della perdita della continuità aziendale ” e, quindi, della crisi, dovrebbero essere funzionali al monitoraggio della sostenibilità dell'attività nel medio periodo, considerando come intrinseca l'instabilità derivante dalla crisi sistemica. In questo ordine di idee, anche la prescrizione di assetti adeguati alla natura ” e alle dimensioni ” dell'impresa andrebbe riformata, perché i due parametri muovono da una visione ideal-tipica del fenomeno economico, certamente non coerente con l'attuale instabilità. A ciò si aggiungano i rilevanti oneri che questo approccio comporta. L'adeguatezza ex art. 2086 c.c.dell' assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ” può configurare un principio tendenziale, ma non già un dovere ” dell'imprenditore laddove quest'ultimo sia chiamato a confrontarsi con un contesto economico-finanziario che mina, intrinsecamente, la sopravvivenza dell'azienda. La questione diviene ancor più rilevante ove si considerino gli standard imposti dalle regolamentazioni tecniche e dagli enti di normazione. Si tratta di standard , spesso, definiti secondo criteri predeterminati e categoriali che prescindono dal contesto concreto. Qui, non si tratta di affievolire i livelli di protezione, ma di consentire la loro calibrazione alla luce delle esigenze e della situazione fattuale. Le norme tecniche devono essere funzionali alla migliore prosecuzione dell'impresa e non il contrario. La seconda questione riguarda il sistema contabile. I fatti economici trovano evidenza nel bilancio. Questo, più che una fotografia, è una rappresentazione. In altri termini, i fatti economici sono riportati in bilancio secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dai principi contabili. L' attuale sistema della contabilità è programmato per l'ordinario rischio d'impresa e, come si anticipava, assume un orizzonte temporale di 12 mesi per la continuità aziendale, è evidente che se il sistema contabile non viene ripensato nei suoi fondamentali penalizzerà il mondo imprenditoriale , in quanto gli toglie l'ossigeno, imponendo la liquidazione ovvero le procedure concorsuali. Ma c'è altro. Dietro la professata neutralità tecnica, il sistema contabile ha la capacità di orientare le politiche gestionali . Parametri e opzioni condizionano l'autonomia dell'imprenditore. Considerare, ad esempio, quello del personale, un mero costo, significa indirizzare, in caso di crisi, la leva dei tagli sull'organico. I criteri bilancistici non sono il Decalogo. Sono opzioni tecniche che rispondono a determinati interessi ed esigenze. È paradossale che possano essere tanto disallineate dalle politiche governative poste in essere, a livello nazionale e comunitario, per sostenere l'occupazione e i livelli retributivi. In conclusione, per rilanciare l'economia occorrerebbe andare oltre le misure di adeguamento nella normativa vigente e ripensare i fondamentali dell'attuale disciplina sull'organizzazione dell'attività di impresa . Un'opzione potrebbe essere quella di intervenire su questo o quel profilo di regolazione ma è concreto il rischio che l'interpretazione alla luce del tessuto normativo, nel quale si innesta la modifica, finisca per alterare finalità e logiche. Tale rischio viene scongiurato dalla seconda opzione, quella - qui sostenuta - di introdurre uno statuto normativo ad hoc , la cui eccezionalità, peraltro, essendo tipologicamente circoscritta a questa fase, eviterebbe il risultato opposto di innervare i principi ordinari, innescando una eterogenesi dei fini. Fonte ilfallimentarista.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus