Cessione di quote di impresa: quando è competente la sezione specializzata in materia del Tribunale?

È possibile dedurre in giudizio l’interesse ad accertare l’esistenza, la validità o l’efficacia di un rapporto contrattuale intercorrente inter alios , anche senza la necessità di evocare in giudizio tutte le parti di quel rapporto, quando tale accertamento venga prospettato dall’attore come fatto costitutivo della domanda proposta nei confronti del convenuto. Tuttavia

poiché in tal caso difetta una vera e propria domanda volta a regolare gli effetti giuridici del rapporto contrattuale presupposto, che necessiterebbe del contraddittorio di tutte le parti del rapporto, ai fini dell’individuazione del giudice competente deve aversi esclusivo riguardo alla domanda proposta contro il convenuto. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con ordinanza 8043/20 depositata il 22 aprile. Il caso. Nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’accertamento della risoluzione di un contratto di cessione di quote di impresa, la Corte di Cassazione viene investita della questione relativa alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano. Competenza. Posto che nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o diritti inerenti, la competenza del Tribunale per le imprese si determina in relazione all’oggetto della controversia, e l’accertamento di un rapporto contrattuale intercorrente inter alios come quello in esame ben può esserne un esempio, occorre tuttavia che tutte le parti del rapporto siano coinvolte. Laddove ciò non avvenga, ad un simile accertamento non può accompagnarsi una vera e propria domanda destinata a regolarne gli effetti ed il modo d’essere. A tal proposito, la Cassazione afferma il principio secondo cui ai sensi dell’art. 100 c.p.c., può dedursi in giudizio l’interesse ad accertare l’esistenza, la validità o l’efficacia di un rapporto contrattuale intercorrente inter alios cioè fra una sola delle parti ed un terzo o più terzi , anche senza la necessità di evocare in giudizio tutte le parti di quel rapporto, quando tale accertamento venga dall’attore prospettato come fatto costitutivo della domanda proposta nei confronti del convenuto. Tuttavia, poiché in tal caso difetta una vera e propria domanda volta a regolare gli effetti giuridici del rapporto contrattuale presupposto, che necessiterebbe del contraddittorio di tutte le parti del rapporto e ciò anche se anche essa sia formalmente formulata, ai fini dell’individuazione del giudice competente per materia, valore o territorio deve aversi esclusivo riguardo alla domanda proposta contro il convenuto . Nella fattispecie, facendo applicazione di tale principio, la Cassazione esclude la competenza del Tribunale di Milano in ordine all’accertamento della risoluzione del contratto di cessione di quote intercorso fra le società, in virtù della sua natura meramente incidentale, non costituendo oggetto specifico di una domanda che possa fondare la speciale competenza della sezione specializzata in materia di impresa.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 11 luglio 2019 – 22 aprile 2020, n. 8043 Presidente Frasca – Relatore D’Arrigo Ritenuto La T.A. Group s.r.l. conveniva innanzi al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa n. 41226/2017 r.g. , la B.T.A. s.r.l. chiedendo che fosse accertata la risoluzione di un atto di cessione di quote intercorso fra la stessa T.A. Group s.r.l., cedente, e la Prestige Immobiliare s.r.l., cessionario rimasto estraneo al giudizio, avente ad oggetto le quote della società convenuta, poiché, secondo l’attrice, da tale risoluzione - da accertarsi dunque in via incidentale - sarebbe derivata la risoluzione dell’impegno da essa assunto a rilasciare in favore della B.T.A. s.r.l. un complesso immobiliare, ricadente nel comune di Tremezzina, asseritamente connesso all’atto di cessione di quote. In particolare, la T.A. Group s.r.l. rassegnava le seguenti conclusioni a accertata e dichiarata l’intervenuta risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c. del contratto del 13 maggio 2013, accertate dichiarata la conseguente risoluzione dell’impegno al rilascio sottoscritta dalla T.A. Group s. r.l. con BTA s.r.l. in data 11 luglio 2014 in esecuzione dell’oramai risolto contratto del 13 maggio 2013, accertare, con ogni miglior formula, il diritto della T.A. Group s.r.l. ad occupare i mappati oggetto inizialmente dell’impegno al rilascio ormai risolto , in particolare il complesso immobiliare in comune di omissis , composto da fabbricati con aree di sedime ed aree cortilive di pertinenza, il tutto distinto nel catasto fabbricati al foglio , mappati , sub omissis ed il complesso immobiliare in comune di omissis , composto da fabbricato con terreno di pertinenza, distinto nel catasto dei fabbricati al foglio , con i mappati sub omissis , o come meglio in fatto b accertata e dichiarata l’esistenza del diritto di subconcessione in favore della T.A. Group s.r.l. sui mappati omissis , sigla omissis - in forza di subconcessione demaniale - siti nel comune di Tremezzo, accertare e dichiarare il diritto della T.A. Group s.r.l. di occupazione dei mappati omissis , sigla omissis , siti nel comune di e, conseguentemente, accertare e dichiarare, con la migliore formula, l’inefficacia/invalidità/nullità e/o l’annullamento della cessione, effettuata con atto a rogito Notaio S.F. di Sondrio in data 4/2/2008 Rep. n. omissis , ad opera della A. Costruzioni Nautiche s.r.l. ora cessata , alla BTA s.r.l. dei mappati oggetto di concessione demaniale in favore dell’odierna attrice La B.T.A. s.r.l. si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l’incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa e, quindi, in difetto della vis actrattiva distrettuale, del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Como, nel cui circondario ricade l’immobile controverso. Contestava, altresì, la legittimazione attiva della T.A. Group s.r.l. un ordine alle domande formulate e, nel merito, ne prospettava l’infondatezza. Con ordinanza pubblicata il 19 luglio 2018, il Tribunale riteneva la propria competenza in relazione alle domande formulate dall’attrice sub a . Quanto alle domande sub b , invece, escludeva l’esistenza di elementi di connessione con quelle indicare sub a e, di conseguenza si dichiarava incompetente, essendo competente, ai sensi dell’art. 21 c.p.c., il Tribunale di Como. L’ordinanza è stata fatta oggetto di due separati ricorsi per regolamento di competenza, l’uno proposto dalla convenuta B.T.A. s.r.l. e l’altro dall’attrice T.A. Group s.r.l. In particolare, la T.A. Group s.r.l. ha chiesto che il Tribunale di Milano sia dichiarato competente per tutte le domande. La B.T.A. s.r.l. ha chiesto, invece, che sia il Tribunale di Milano sia dichiarato incompetente anche per le domande di cui al capo a , dichiarando la competenza del Tribunale di Como. La B.T.A. s.r.l. ha depositato memorie difensive. Considerato Avverso la medesima ordinanza sono stati proposti due distinti regolamenti di competenza, quello della B.T.A. s.r.l. notificato il 17 settembre 2018 e quello della T.A. Group s.r.l. notificato il 19 settembre 2018. Entrambi i ricorsi sono tempestivi. In ordine logico occorre prendere le mosse dall’esame del regolamento proposto dalla B.T.A. s.r.l. Difatti, premesso che il Tribunale di Milano ha separato le domande, la T.A. Group s.r.l. invoca l’applicazione del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 3, nel testo sostituito dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 , che così recita Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 . Sostiene, dunque, che le domande per le quali è stata affermata la competenza del Tribunale di Como dovessero invece ritenersi connesse con quelle di competenza del Tribunale per le imprese di Milano e, pertanto, dovessero essere decise da quest’ultimo. La B.T.A. s.r.l., invece, contesta la competenza del Tribunale di Milano anche in ordine alla domanda che è stata trattenuta. Orbene, qualora questo ricorso fosse fondato, verrebbe meno il presupposto per l’accoglimento di quello della T.A. Group s.r.l. Il presupposto fondante di quest’ultimo, difatti, è che il Tribunale per le imprese sia competente per almeno una delle domande proposte, esercitante vis actractiva su tutte le altre. Giova, a questo punto, precisare che la domanda attorea denominata a si suddivide in tre sottocapi , come chiarisce la stessa T.A. Group s.r.l. pag. 3 del ricorso a.1 l’accertamento o dichiarazione della risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c. del contratto del 13 maggio 2013 a.2 l’accertamento o dichiarazione della conseguente risoluzione dell’impegno a rilasciare il fondo oggetto di lite a.3 l’accertamento del diritto dell’attrice ad occupare i mappali oggetto del c.d. impegno di rilascio . Il Tribunale di Milano ha ritenuto che l’atto del 13 maggio 2013 avesse ad oggetto la cessione di quote della BTA s.r.l. dalla T.A. alla Prestige Immobiliare s.r.l. che tale domanda rientrasse senz’altro nella competenza del Tribunale delle imprese, ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. b, procedimenti relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti che la competenza per materia sulla domanda a.1 determinasse, ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 3, la competenza del Tribunale delle imprese per connessione anche sulle domande contrassegnate come a.2 e a.3 . La B.T.A. s.r.l. sostiene, invece, che la domanda a.1 non avesse natura di controversia societaria e che, pertanto, non vi fossero i presupposti per radicare innanzi al Tribunale per le imprese di Milano neppure la competenza per connessione per gli altri due sottocapi. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha, infatti, chiarito che, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai diritti inerenti , la competenza del tribunale per le imprese si determina - ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. b, - in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8738 del 04/04/2017, Rv. 643658 - 01 . Orbene, il sottocapo denominato a.1. non implica, in realtà, l’accertamento diretto dell’efficacia del contratto di cessione di quote e, quindi, dell’effettivo trasferimento di partecipazioni sociali o dei diritti inerenti. La T.A. Group s.r.l. ha chiesto, al di là delle espressioni usate, che la risoluzione di tale contratto sia accertata incidenter tantum, come un semplice fatto storico, per i soli effetti riflessi che ciò produrrebbe sul negozio giuridico davvero in discussione in questa causa, ossia l’impegno a rilasciare il complesso immobiliare di Tremezzina. Tant’è che la cessionaria delle quote - la Prestige Immobiliare s.r.l. - non è stata convenuta in questo giudizio. La sua evocazione in giudizio, invece, sarebbe stata necessaria per dare luogo ad un accertamento che potesse spiegare effetti di cosa giudicata. In linea generale, può essere dedotto in giudizio l’interesse, apprezzabile ai sensi dell’art. 100 c.p.c., ad accertare un rapporto contrattuale intercorrente inter alios, qualora l’accertamento di tale rapporto o di un certo suo modo di essere, costituisca un fatto costitutivo della domanda proposta. Tuttavia, nella misura in cui non siano evocate in giudizio tutte le parti di quel rapporto, ad un simile accertamento non può accompagnarsi una vera e propria domanda destinata a regolarne gli effetti ed il modo di essere. La ragione è che nella richiesta di accertamento non è coinvolta una delle parti del rapporto, com’è accaduto nella specie. In tal caso, l’accertamento del rapporto presupposto rappresenta, quindi, un frammento della domanda proposta nei confronti del convenuto, della cui fattispecie è elemento costitutivo. Dunque, in difetto dell’esistenza di una domanda relativa al rapporto, la richiesta di accertamento del suo modo di essere non può rilevare ai fini della individuazione del giudice competente per materia o per territorio. Del resto, pur se una domanda di tal fatta fosse espressamente formulata, la stessa resterebbe parimenti irrilevante nel fondare un criterio di competenza, stante l’incompletezza del rapporto processuale. Va quindi affermato il seguente principio di diritto Ai sensi dell’art. 100 c.p.c., può dedursi in giudizio l’interesse ad accertare l’esistenza, la validità o l’efficacia di un rapporto contrattuale intercorrente inter alios cioè fra una sola delle parti ed un terzo o più terzi , anche senza la necessità di evocare in giudizio tutte le parti di quel rapporto, quando tale accertamento venga dall’attore prospettato come fatto costitutivo della domanda proposta nei confronti del convenuto. Tuttavia, poiché in tal caso difetta una vera e propria domanda volta a regolare gli effetti giuridici del rapporto contrattuale presupposto, che necessiterebbe del contraddittorio di tutte le parti del rapporto e ciò anche se anche essa sia formalmente formulata, ai fini dell’individuazione del giudice competente per materia, valore o territorio deve aversi esclusivo riguardo alla domanda proposta contro il convenuto . In applicazione di tale principio deve escludersi la competenza del Tribunale di Milano in ordine al sottocapo a.1 , dal momento che l’accertamento della risoluzione del contratto di cessione di quote intercorso fra la T.A. Group s.r.l. e la Prestige Immobiliare s.r.l. ha natura meramente incidentale e non costituisce oggetto specifico di una domanda che possa radicare la speciale competenza della sezione specializzata in materia di impresa. D’altro canto, la domanda diretta di risoluzione do quel contratto di cessione di quote è oggetto di una diversa lite, pendente fra le parti cioè fra la T.A. Group s.r.l. e la Prestige Immobiliare s.r.l. innanzi al medesimo ufficio milanese r.q. 41226/17 , di cui la T.A. Group s.r.l. ha chiesto la riunione. Merita rilevare che non incide su tale conclusione la circostanza che il tribunale delle imprese, abbia - con il provvedimento qui impugnato disposto la trasmissione degli atti al presidente di sezione per l’eventuale riunione con la causa intercorrente fra la T.A. Group s.r.l. e la Prestige Immobiliare s.r.l., avente ad oggetto la risoluzione del contratto di cessione. La riunione delle cause, che ha natura ordinatoria, presuppone infatti che il presente giudizio possa essere trattenuto innanzi al Tribunale di Milano in base ai criteri di ripartizione della competenza territoriale. Pertanto, il regolamento di competenza ha rilievo preliminare rispetto all’eventuale riunione delle cause. Difettando la competenza del tribunale per le imprese per il sottocapo a.1 , viene meno anche il presupposto per l’applicazione del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 3. Si deve, a questo punto, osservare che il sottocapo a.2 ha ad oggetto un rapporto qualificabile come comodato di immobile. Esso rientra, quindi, nella competenza inderogabile del Tribunale di Como, ai sensi dell’art. 21 c.p.c., essendo quello il luogo in cui è posto l’immobile. Si tratta, peraltro, di un criterio di competenza inderogabile, ai sensi dell’art. 447-bis c.p.c., comma 2. In ordine al sottocapo a.3 risultano corrette le osservazioni svolte dal Tribunale di Milano, secondo cui non sussiste il fondamento endosocietario, giacché l’attore non è socio della società convenuta, nè è parte di un atto avente ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali. Alla luce di queste considerazioni, ferma restando la connessione fra i tre sottocapi in cui si articola la prima domanda, per tutti quanti deve essere affermata la competenza del Tribunale di Como, poiché tale ufficio è territorialmente competente, secondo un criterio forte , per il sottocapo a.2 . Per le ragioni già precedentemente esposte, l’accoglimento del ricorso proposto dalla B.T.A. s.r.l. è incompatibile con la fondatezza del ricorso della T.A. Group s.r.l., giacché quest’ultimo, basato sulla vis actractiva della competenza del Tribunale per le imprese, presuppone che questo sia competente per almeno un sottocapo della prima domanda. In conclusione, deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Como su tutte le domande. Considerata la novità della questione trattata, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali, anche ai sensi della sentenza della Corte costituzionale del 7 marzo 2018, n. 77. P.Q.M. dichiara la competenza su tutte le domande connesse del Tribunale ordinario di Como. Compensa le spese processuali del regolamento di competenza.