Covid-19 e procedure concorsuali: disciplina e prospettive future

L’emergenza sanitaria generata dall’epidemia di Coronavirus, che ha interessato la nostra penisola e, in particolare, le regioni del Nord Italia dalla fine del mese di febbraio 2020, ha inevitabilmente cagionato conseguenze di notevole gravità sull’intera economia nazionale, solo in parte mitigate dalle previsioni di quello che viene ricordato come decreto ‘Cura Italia’ Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 , che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19.

CoVid-19 Effetti nell’ambito delle procedure concorsuali Inevitabili e significativi sono stati gli effetti anche nell’ambito delle procedure concorsuali, sotto un duplice profilo. Innanzitutto, esse sono rientrate nelle previsioni del Decreto Legge n. 11/2020, recante Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria ”. Dall’altro lato, le criticità si acuiscono proprio dal punto di vista economico, perché le aziende sottoposte a procedure concorsuali o paraconcorsuali, laddove l’obiettivo sia mantenere in vita l’azienda, in questo peculiare frangente storico sono destinate a soccombere. A tale decreto legge vanno aggiunte le previsioni del successivoDecreto legge n. 18/2020, il quale introduce ulteriori e significative misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico a famiglie, lavoratori e imprese, e prevede, all’art. 83 un’estensione del periodo di sospensione dei termini, fissato dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Nello specifico, poi, sono stati previsti i rinvii d’ufficio delle udienze e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, fatta salva una serie di eccezioni sintetizzate al comma 3 del medesimoart. 83, laddove si ricomprendono tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti ”. È contenuta nella disposizione un’ulteriore previsione secondo la quale la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”. Come emerge ictu oculi , il secondo decreto non sembra avere modificato significativamente il contesto normativo, sicché ancora, in assenza di una chiara presa di posizione chiarificatrice da parte del Governo, tutta l’attività interpretativa e decisoria è affidata ai singoli capi degli uffici giudiziari. Rinvio delle udienze Andando con ordine, e avviando la presente breve riflessione dal decreto legge dell’8 marzo 2020, si può ricordare che l’art. 1, comma 1, prevede il rinvio d’ufficio delle udienze fissate dal 9 al 22 marzo 2020 si tratta di un periodo di sospensione assimilabile alla sospensione feriale estiva, che si applica a tutti i procedimenti civili e penali, innanzi a tutti gli uffici giudiziari, fatte salve solamente le situazioni pendenti presso ogni ufficio giudiziario. Inoltre, il decreto legge ha indicato, per gli stessi procedimenti, la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto precisamente, tale sospensione si applica a tutti quanti i termini processuali, e non soltanto ai procedimenti per i quali è già fissata – e sospesa – l’udienza nel periodo interessato. Si tratta, all’evidenza, di una previsione assai ampia, che congela tutti i termini processuali , ad eccezione dei procedimenti menzionati all’art. 2, comma 2, lett. g , del decreto legge, laddove sempre in riferimento all’ambito civile, si escludono genericamente tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti ”. A decidere quali siano le situazioni rientranti in siffatta previsione sarà il capo dell’Ufficio Giudiziario ovvero un suo delegato, sulla base di una sua dichiarazione di urgenza non impugnabile. Legittimamente ci si può domandare se in tali procedimenti siano da ricomprendersi anche quelli trattati dalle sezioni fallimentari e, specificamente, il dubbio ha coinvolto i concordati preventivi, e specificamente i concordati preventivi cd. ‘ con riserva ’, ovvero i concordati cd. ‘ in bianco ’, sicché è affidata ai singoli tribunali discernere le situazioni meritevoli di rientrare nell’eccezione. Come si può verificare, per i procedimenti di verifica dei crediti in sede fallimentare pressoché tutti i tribunali hanno rinviato la celebrazione delle udienze a un momento successivo alla data del 3 aprile 2020 . Un’eccezione significativa è rappresentata dalla decisione del tribunale di Vicenza , per il quale le udienze si terranno alla sola presenza del curatore ed il legale del creditore che intende parteciparvi dovrà fare richiesta di essere collegato in videoconferenze. I procedimenti prefallimentari sono la materia sulla quale i singoli tribunali si sono discostati maggiormente, mantenendo invece un orientamento comune a proposito dei fallimenti veri e propri, la cui procedura è stata ovunque sospesa, più precisamente decidendo per la sospensione delle udienze e per il rinvio delle udienze già fissate. Unica eccezione è l’orientamento seguito dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Monza , per i quali si terranno regolarmente tutte le udienze per la dichiarazione di fallimento qualora sussistano particolari ragioni di urgenza che dovranno essere segnalate e provate dai ricorrenti. Sempre in riferimento alle procedure diconcordato preventivo , il tribunale di Monza ha deciso il rinvio di tutte le udienze successivamente al 31 maggio 2020 ,stabilendo, altresì, ma solamente per i casi di particolare urgenza, che il giudice delegato potrà fissare in ogni caso udienze per la dichiarazione di inammissibilità , per l’omologa nel caso di opposizione e per la revoca del concordato, ma esclusivamente per una data successiva al 22 marzo 2020. Delibere assunte dai tribunali di merito Si possono ricordare alcune altre delibere assunte dai tribunali di merito . Tendenzialmente si è ritenuto di fare rientrare nell’ipotesi di sospensione anche le scadenze proprie del concordato preventivo, con alcune circoscritte precisazioni, come quelle formulate dal tribunale di Milano, in una circolare dell’11 marzo 2020. In essa non vi è una presa di posizione netta e sicura circa l’inserimento delle procedure concorsuali tra le eccezioni alla sospensione dei termini . Si chiarisce, tuttavia, che potrebbero rientrare nella previsione dell’art. 2 , comma 2, lett. g delDecreto legge n. 11/2020, le istruttorie prefallimentari e le conseguenti dichiarazioni di fallimento, nei casi in cui il ritardo nella trattazione sia potenzialmente in grado di produrre un grave pregiudizio alle parti. Si pensi al caso in cui stia per scadere il periodo di un anno che segue la cancellazione del debitore fallendo dal registro delle imprese , al termine del quale è preclusa la dichiarazione di fallimento, ovvero alla più generica ipotesi di una garanzia ipotecaria che si consolidi proprio nel periodo della sospensione. La circolare del tribunale di Milano, poi, sostiene l’applicazione di una medesima regolamentazione anche per i concordati preventivi con riserva e per le udienze relative all’inammissibilità del concordato preventivo, alla revoca dell’ammissione, all’udienza per la mancata approvazione, nonché a quelle relative al giudizio di omologazione. Si tratterebbe, dunque, di un regime ibrido , frutto di una valutazione compiuta volta per volta, in cui alla valutazione di un generico pregiudizio verificabile nelle singole situazioni si possono ipoteticamente aggiungere situazioni di oggettivo pregiudizio volta a volta rinvenibili. Un simile atteggiamento è stato assunto anche dal tribunale di Bergamo , città epicentro dell’emergenza sanitaria, laddove le esigenze di contemperare la salute pubblica e la sopravvivenza dell’attività economica appaiono più difficilmente compatibili. Si legge nell’ordine di servizio dell’11 marzo 2020 l’estensione dell’applicabilità della proroga d’ufficio dei termini per il deposito della documentazione ad integrazione del ricorso in bianco, mentre vengono mantenuti fermi gli adempimenti informativi previsti dall’art. 161, comma 8, legge fallimentare. Nel medesimo atto del tribunale di Bergamo, poi, si afferma l’applicabilità della sospensione dei termini per le modifiche delle domande di concordato, per il deposito delle relazioni previste dal’art. 172legge fallimentare e per le adesioni alle proposte di concordato. Sempre il Tribunale di Bergamo, poi, chiede ai curatori di poter valutare di continuare lo svolgimento delle udienze di verifica crediti, seppur in via telematica. Ancora, un decreto del tribunale di Forlì del 10 marzo 2020, ha precisato come i termini restino sospesi anche per i procedimenti di concordato preventivo in cui pende il termine previsto dall’art. 161, comma 6, legge fallimentare tale sospensione si applica per il deposito del piano, della proposta e dell’ulteriore documentazione obbligatoria richiesta dalla legge viene, altresì, disposta d’ufficio la proroga di quattordici giorni rispetto al termine originariamente assegnato. Similmente, il tribunale di Novara ha indicato come sottoposti alla sospensione e al rinvio anche i termini per il deposito delle domande di insinuazione al passivo, delle impugnazioni ai sensi dell’art. 99legge fallimentare, delle domande per il deposito dei piani di concordato ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fallimentare, nonché per il deposito degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Diversamente ha deciso un altro tribunale lombardo. Con decreto dell’ 11 marzo 2020 , il tribunale di Busto Arsizio ha precisato come debba ritenersi escluso dalla sospensione dei termini ex art. 1, comma 2, D.L. n. 11/2020 il procedimento di concordato preventivo l’ esclusione colpisce il deposito di domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva , qualora sia pendente una procedura prefallimentare. Ne deriva che, secondo il tribunale lombardo, la mera pendenza della procedura prefallimentare avrebbe quale effetto l’automatica inclusione di tali procedimenti nell’eccezione prevista dall’art. 2, comma 2, lett. g , in quanto, in siffatta evenienza, la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti”, indipendentemente, dunque, dalle circostanze del caso concreto. Un’ultima riflessione riguarda i procedimenti di impugnazione. Si è ritenuto che siffatti provvedimenti fossero assimilabili ai giudizi civili, sicché troverebbe applicazione la sospensione generalizzata di tutte le udienze, nonché dei relativi termini, come previsti daiDecreto legge n. 11en. 18del marzo 2020. Regolamentazione emergenziale delle vendite immobiliari Un’altra area la cui gestione molto influisce sulla sopravvivenza e il superamento della crisi delle aziende è quella relativa alle vendite immobiliari, pure coinvolte nella regolamentazione emergenziale. Quasi tutti i tribunali hanno sospeso l’attività di vendita e gli adempimenti successivi alla vendita stessa, mentre il solo Tribunale di Milano ha proseguito gli adempimenti connessi alle vendite, attraverso la modalità telematica, sebbene limitatamente alle procedure all’incanto che erano già state fissate e già pubblicate sui portali online . Gli esperti tecnici che sono operativi nella circoscrizione di Milano potranno compiere la propria attività di valutazione attraverso la modalità telematica da remoto. Il tribunale di Milano ha ritenuto di mantenere per un certo periodo di tempo ancora permesse le visite da parte dei potenziali acquirenti ad essere state sospese completamente sono solamente quelle di immobili occupati le visite di immobili liberi sono consentite, sebbene dilazionate nei tempi per impedire che si verifichino situazioni di assembramento inaccettabili nell’attuale momento storico . Sarebbe certamente auspicabile che da parte di tutti i presidenti di Tribunale si mirasse all’elaborazione di una linea comune, che possa garantire un’applicazione uniforme dei provvedimenti emergenziali ora descritti, ispirati alla ratio delle misure di contenimento. Ratio o più precisamente rationes , dal momento che diversi interessi superindividuali si fondono e contrappongono nella delicata fase storica che si sta affrontando. Anzitutto vi è la necessità di evitare o perlomeno ridurre al minimo qualunque tipo di contatto sociale, e specificamente quelli che avvengono o possono avvenire all’interno di una stanza di udienza ogni udienza, in altre parole, è l’occasione per una propagazione del virus che in questo momento andrebbe accuratamente vietata. Dall’altro lato vi sono i numerosi limiti imposti sia specificamente ai professionisti addetti ai lavori in primis avvocati e dottori commercialisti e consulenti del lavoro bloccati nella loro attività concreta sia alle stesse imprese coinvolte nelle vicende processuali e concorsuali, per le quali l’attività è per lo più stata fermata. Vi è, dunque, un’oggettiva difficoltà di assistenza professionale alle imprese, che si traduce in una difficoltà di adempiere correttamente e tempestivamente agli adempimenti richiesti dalla legge. Vi è poi una difficoltà economica che, al momento, non è stata placata dalle previsioni legislative. Tutte queste considerazioni inducono a ritenere preferibile un’esegesi estensiva della normativa emergenziale, limitando la deroga prevista, dapprima, dall’art. 2, comma 2, D.L. n. 11/2020, e poi dall’art. 83, comma 3, D.L. n. 18/2020, ai soli casi in cui il grave pregiudizio alle parti ” sia realmente comprovato o sia effettivamente evidente. Ed appare ancora più auspicabile che tutti i presidenti delle sezioni fallimentari dei tribunali italiani si assumano la responsabilità di elaborare linee comuni a livello nazionale. Soggetti coinvolti nelle procedure della crisi e dell’insolvenza Ovviamente, esiste un problema di fondo che non può essere omesso in questa riflessione, e che riguarda la situazione delle imprese già in crisi, ossia dei soggetti coinvolti nelle procedure della crisi e dell’insolvenza , che appaiono ancora più affossate dalla chiusura e dai blocchi della produzione . Se la sorte di queste realtà produttive non può non costituire un criterio di indirizzo dell’attività giudiziaria, ancora di più, al fine di valutare l’impatto economico dell’emergenza Covid-19, non potrà non verificarsi la situazione delle piccole soggettività commerciali che costituiscono il nerbo della nostra economia. Più precisamente – e come noto – le recenti misure assunte dal Governo hanno spostato la data di scadenza di tasse e di utenze, consentendo ai piccoli commercianti, agli artigiani, ai professionisti, alle imprese già in crisi, di posticipare un problema che si ripresenterà ben presto , quando forse ancora l’emergenza epidemiologica non sarà superata. La domanda, cioè, che occorre porsi e alla quale non possiamo sottrarci anche solo al fine di considerare e ipotizzare i possibili futuri scenari, è se il lockdown che stiamo vivendo sarà momentaneo o se produrrà conseguenze durature. In altri termini, superato il grave momento di blocco vissuto in queste settimane, sarà possibile immaginare un ritorno – magari lento, ma consistente – ai livelli produttivi e di consumo precedenti, ovvero dobbiamo immaginare un crollo destinato a non riassorbirsi in tempi brevi? Il tema è tecnico e ancora una volta connesso alle vicende delle procedure concorsuali in atto ed eventualmente destinate ad aprirsi. Infatti, la sorte successiva che si potrà prospettare dipenderà anche dal numero delle imprese che in questo frangente fallirà per mancanza di liquidità, dovuta al calo o addirittura alla sospensione totale delle vendite. È noto, infatti, il meccanismo che determina, a fronte del fallimento di un’impresa, la crisi a catena delle imprese ad essa in qualche modo collegate un fallimento non è mai un evento unico e circoscritto, ma richiede tempo per potere essere assorbito dalle realtà economiche che ruotano attorno alla società coinvolta. Vi sono pagamenti insoluti che possono mettere in seria difficoltà altre aziende, in una sorta di pericoloso contagio economico – e addirittura finanziario – che potrebbe aumentare significativamente i tempi di ripresa della nostra già sofferente economia. Ecco perché un’interpretazione del dato economico e normativo favorevole alle imprese non costituisce soltanto uno strumento immediato per impedire che alcune realtà crollino ora, ma costituirebbe, altresì, un debole strumento per immaginare una ripresa meno lenta e meno problematica di quanto oggi si possa immaginare. L’ obiettivo di politica economica , dunque, deve essere nel senso di evitare il fallimento delle imprese a questo obiettivo deve mirare anche il giurista, per quanto di sua competenza, coadiuvato anche dalla scienza economica. In particolare, si possono ritenere utili strumenti di prevenzione l’utilizzo di big data e dei bilanci delle imprese , che consentano una finalizzazione precisa delle risorse. In tal modo si potrebbero ottenere rapidi vantaggi per il sistema produttivo e limitati pesi sulla finanza pubblica, con il duplice scopo, medio tempore raggiungibile, di evitare la crisi irreversibile delle imprese e di proteggere il mercato e prepararlo al momento – speriamo assai prossimo – del ritorno alla normalità. In questo percorso, i singoli operatori del diritto – giudici e professionisti – rivestono un indiscutibile ruolo di guida, che sono chiamati a svolgere con uniformità di intenti e di disciplina. Fonte ilfallimentarista.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus