Il giudice del sovraindebitamento nomina il CTU se deve valutare la fattibilità della proposta

L’ordinanza del 22 gennaio 2020 del Tribunale di Livorno merita di essere segnalata perché interviene su un aspetto delicato riguardante i rapporti tra il debitore, il gestore della crisi e il giudice nell’ambito della procedura di sovraindebitamento.

Ebbene, nel caso di specie era accaduto che il piano proposto dal debitore, con l’ausilio del gestore della crisi, fosse stato oggetto di votazione da parte dei creditori, ma, successivamente era emersa la necessità di integrazione all’originario piano e, quindi, si era posta la questione volta a sapere se fosse indispensabile, o no, sottoporre nuovamente a votazione la proposta così come emendata. Nomina del CTU. A fronte della contestazione di un creditore in ordine alla fattibilità del piano, il giudice ha ritenuto di provvedere alla nomina di un consulente tecnico d’ufficio. Nell’ordinanza in esame si legge, infatti, che a quella nomina si arriva essendo assolutamente indispensabile chiarire la fattibilità dell’accordo e la eventuale necessità di disporre la rinnovazione della votazione, qualora il piano così come integrato il 16 gennaio 2020 avesse subito modifiche sostanziali”. Gestore della crisi e valutazioni del giudice. La nomina di un consulente tecnico d’ufficio nel caso di specie consente di chiarire un aspetto rilevante proprio nel rapporto tra il giudice del sovraindebitamento e il gestore della crisi. Ed infatti, le procedure di sovraindebitamento sono necessariamente accompagnate dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi essendo la relazione un documento necessario della domanda di accesso. Una relazione che deve necessariamente avere ad oggetto l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. La relazione del gestore svolge sicuramente un ruolo importante nello svolgimento della procedura anche perché, generalmente, i creditori e il giudice si basano proprio su quella relazione per le proprie determinazioni. La relazione del gestore della crisi, infatti, oltre che in funzione della procedura tout court è in funzione della tutela dei creditori. È questa la ragione per cui la legge n. 3 del 2012 riconosce all’organismo di composizione della crisi e, quindi, al gestore della crisi - pur con la previa autorizzazione del giudice. l’accesso alle banche dati art. 15 comma 10 nonché la possibilità di assume[re] ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso” art. 15, comma 5 . Tuttavia, è bene mettere in evidenza che le valutazioni espresse dal gestore della crisi ad esempio la conclusione sulla meritevolezza del debitore non sono vincolanti per il giudice sarà sempre quest’ultimo a decidere in ordine ai presupposti di ammissibilità delle procedure di sovraindebitamento. Il che, però, non significa che l’attività del gestore sia indifferente e priva di responsabilità in fondo è la ragione per cui la legge, oltre a richiedere la relazione particolareggiata, esige un controllo proprio da parte del gestore sulla attendibilità dei dati presenti in quella relazione e, quindi, una verifica, ad esempio, dei crediti e dei debiti e, in generale, sul patrimonio del debitore attraverso l’accesso alle banche dati e una lettura attenta di quanto emerge dai colloqui con il debitore stesso . Anzi, quell’attività proprio perché appartiene agli atti della procedura potrebbe determinare una responsabilità del gestore nei confronti dei creditori nell’ipotesi in cui, ad esempio, essi abbiano esercitato il loro voto in un certo modo perché hanno confidato sulle valutazioni del gestore. Ecco perché il gestore della crisi deve prestare la massima attenzione proprio alle verifiche sulla completezza e veridicità della documentazione presentata dal debitore peraltro sempre prima della redazione della proposta . Infine, non essendo il gestore un ausiliario del giudice, resta che a il giudice non potrebbe, ad esempio revocare il gestore attività riservata questa al referente dell’organismo b il giudice – come nel caso di specie – potrebbe trovarsi nella necessità di nominare un CTU per valutare i profili più critici di fattibilità del piano.

Tribunale di Livorno, ordinanza 22 gennaio 2020 Giudice Orlando Oggi 22 gennaio 2020, innanzi al dott. M. Orlando, sono comparsi Il gestore della crisi dott.ssa de Q. Avv. M. Avv. B. Advisor dott. C. Avv. M.E. in sostituzione dell’avv. R. S. Avv. C.F. per F. L’avv. B. afferma che lo slittamento delle date non è giustificabile sotto il profilo dei pagamenti previsti, perché i pagamenti a favore della F. comincerebbero a decorrere dal 30 settembre 2020. L’avv. B. esprime parere negativo in relazione al piano, che non è più credibile. Aggiunge che esiste una causa revocatoria del contratto di locazione Il Giudice delegato Nomina il dott. C. consulente essendo assolutamente indispensabile chiarire la fattibilità dell’accordo e la eventuale necessità di disporre la rinnova-zione della votazione, qualora il piano così come integrato il 16 gennaio 2020 avesse subito modifiche sostanziali. Fissa il termine del 28.02.2020 per il deposito della relazione e l’invio ai difensori e agli eventuali CTP, da nominarsi entro il 30.01.2020 e il termine del 15.03.2020 per le osservazioni dei CTP e il termine del 30.03.2020 per la replica del ctu. Fissa l’udienza dell’8 aprile 2020 ore 12.00