Cancellazione della società: onere della prova e presupposti della responsabilità dei soci

Il fenomeno successorio che si verifica in capo ai soci a seguito dell’estinzione della società, implica che, rispondendo essi dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione in base al bilancio finale di liquidazione.

Il caso. Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31933/19, depositata il 6 dicembre pronunciandosi in merito ad una vicenda che vedeva contrapposte due società per il riconoscimento del compenso per la mediazione prestata in relazione alla vendita di un immobile. Nelle more del procedimento le società convenuta era stata cancellata dal registro delle imprese, con conseguente estinzione. L’unico socio di quest’ultima al momento della cancellazione, una società di capitali, veniva condannata al pagamento reclamato da parte attorea in virtù della successione nelle obbligazioni della società estinta ai sensi dell’art. 2495 c.c La società soccombente ha presentato ricorso per cassazione. Successione. Chiamata quindi a pronunciarsi sul dibattito in tema di effetti della cancellazione della società del registro delle imprese, la Suprema Corte richiama l’evoluzione giurisprudenziale intervenuta in argomento e precisa che il meccanismo successorio a favore dei soci, a seguito dell’estinzione della società, richiede che sia accertato che essi abbiano tratto un qualche beneficio dalla liquidazione della società. Ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c. infatti dopo la cancellazione dalla società estinta dal registro delle imprese i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione . La ratio della norma infatti risiede nell’intento di impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest’ultimo del suo diritto . Riconducendo l’estinzione della società ad un fenomeno di tipo successorio, deve comunque rammentarsi che il debito della società si trasmette ai soci i quali ne risponderanno secondo lo statuto della loro responsabilità. Sarà il creditore a dover dimostrare il presupposto della legittimazione passiva dei soci in base al bilancio finale di liquidazione. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata cristallizzando il principio secondo cui in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, ferma comunque la legittimazione dei soci in quanto successori della società estinta, dei cui debiti essi rispondono secondo lo statuto della propria responsabilità, il disposto dell’art. 2495, comma 2, c.c. implica che, rispondendo i soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 10 ottobre – 6 dicembre 2019, n. 31933 Presidente De Chiara – Relatore Marulli Fatti di causa 1.1. In seguito alla cassazione con rinvio di una sua precedente pronuncia, decretata da questa Corte con sentenza 19567/2016, la Corte d’Appello di Milano, nuovamente attinta, per quanto qui ancora rileva, dalla Serbelloni s.r.l. in liquidazione al fine di vedere riconosciuto il compenso per la mediazione prestata in favore della Montecuccoli Sviluppo s.r.l. in relazione alla vendita di un immobile di proprietà di questa sito in , ha confermato la sentenza di accoglimento in primo grado della domanda e, preso atto che nelle more del giudizio la Montecuccoli era stata cancellata dal registro delle imprese e si era quindi estinta, ha condannato la Fincos s.p.a. al pagamento reclamato e ciò sull’assunto che, rivestendo quest’ultima la qualità di socio unico della Montecuccoli al momento della cancellazione, la Fincos, giusta l’insegnamento delle SS.UU. 6070/2013, era succeduta nelle obbligazioni della società estinta e ne rispondeva perciò a mente dell’art. 2495 c.c Per la cassazione di detta sentenza la Fincos si vale di un ricorso affidato a tre motivi, illustrati pure con memoria, cui resiste co controricorso la Serbelloni. 1.2. Il ricorso, chiamato inizialmente alla trattazione avanti alla sottosezione I della Sezione VI di questa Corte, in esito all’adunanza camerale del 5.2.2019 è stato rimesso all’odierna pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 14309 del 24.5.2019. Ragioni della decisione 2. Il ricorso - alla cui disamina non fa scudo la pregiudiziale opposta dalla controricorrente, dal momento che, come pure ravvisato dalla sottosezione remittente nella citata ordinanza interlocutoria, le questioni sollevate sono tutt’altro che prive di pregnanza giuridica al primo motivo lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., nonché dell’art. 2426 c.c. rectius, 2462 posto che, pur individuando nell’art. 2495 c.c. la norma applicabile alla fattispecie, la Corte d’Appello, nell’affermare la responsabilità di essa ricorrente, ha mostrato di farne un’ applicazione del tutto errata in violazione con il disposto stesso della norma, oltre che con la ratio della stessa e le stesse indicazioni della Suprema Corte sulle quali pretende di basarsi e ciò perché, sebbene la norma limiti la responsabilità dei soci, l’impugnata decisione mai si potrebbe giustificare sul presupposto dell’illimitata responsabilità di essa ricorrente, giacché, non solo ciò non è in alcun modo espresso in alcuna parte della sentenza, ma si tratterebbe di circostanza smentita da fatti pacifici , vero che nulla la Fincos aveva conseguito a seguito della liquidazione della Montecuccoli. D’altro canto - prosegue la ricorrente - la decisione impugnata neppure sarebbe censurabile in relazione all’art. 2462 c.c., avendo la Corte d’Appello di Milano erroneamente considerato Fincos come socio illimitatamente responsabile , quantunque nella specie fossero stati da essa soddisfatti gli adempimenti previsti dal comma 2 dell’articolo in parola. 3. Il motivo e, meglio, la prima doglianza che con esso si intende rappresentare - cui si oppone ex adverso una generica protesta di inammissibilità senza indicarne il contenuto - è fondata e la sua fondatezza determinando l’accoglimento del ricorso e la conseguente cassazione della decisione in esame con rinvio al giudice di merito per una nuova disamina, solleva il collegio dall’esame degli ulteriori motivi di ricorso, intesi a denunciare, l’uno il secondo , l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla mancata distribuzione di somme in esito alla liquidazione della Montecuccoli e dall’adempimento nella specie delle condizioni indicate dall’art. 2462 ai fini della limitazione della responsabilità del socio unico, l’altro il terzo , la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente non avendo la corte di merito indicato in base a quali elementi di giudizio, poste le richiamate premesse, sia addivenuta ad una conclusione del tutto discorde da esse motivi che, per il decretato accoglimento del primo motivo di ricorso, restano ovviamente assorbiti attesone il carattere subordinato. 4. Quanto alla questione che giunge all’esame del collegio, sfrondata delle suggestioni che da sempre hanno accompagnano - e continuano ad accompagnare, pur dopo il lapidario inciso che figura nell’incipit dell’art. 2495 c.c., comma 2, - il dibattito sugli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese e ricondotta perciò nei giusti confini della fattispecie oggetto di giudizio, si compendia nel chiedersi se ai fini di vedere affermata la responsabilità dei soci della società estinta verso i creditori insoddisfatti basti evocare, richiamando il dictum di legittimità fissato dalle SS.UU. nelle sentenze 6070, 6071 e 6072 del 2013, il meccanismo di tipo successorio che ha luogo in capo a costoro in conseguenza dell’estinzione o si renda altrimenti necessario accertare se i soci abbiano tratto un qualche beneficio dalla liquidazione della società. 5. Giova al riguardo richiamare che l’art. 2495 c.c., comma 2, prevede, dopo aver rammentato che la cancellazione della società dal registro delle impresa ne determina l’estinzione ferma restando l’estinzione della società , per quel che qui rileva, che dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione . Come si è detto, chiudendo un cerchio di riflessione che si era aperto con le sentenze delle medesime SS.UU. 4060, 4061 e 4062 del 2010 ed era proseguito con le sentenze 8426 ed 8427 sempre del 2010, la più recente lezione nomofilattica in tema ha portato a credere - non sembrando che la norma possa autorizzare la conclusione che con l’estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese si estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, dato che se così fosse, si finirebbe col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui - come sia del tutto naturale immaginare che questi debiti si trasferiscano in capo a dei successori e che, pertanto, la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 2495 implichi, per l’appunto, un meccanismo di tipo successorio, che tale è anche se si vogliano rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l’estinzione della società e la morte di una persona fisica . La ratio della norma, si è chiosato, risiede per l’appunto in questo nell’intento d’impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest’ultimo del suo diritto. Ma questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati. Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell’ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori . 6. A questo quadro di giudizio si è esattamente uniformato il decidente di merito, allorché ha ritenuto di veicolare la fattispecie al suo esame nell’alveo tracciato dalle SS.UU. affermando che alla luce di tali principi non v’è dubbio che Fincos s.p.a. debba dunque rispondere ex art. 2495 dell’obbligazione contratta nei confronti di Serbelloni s.r.l. in liquidazione da Montecuccoli Sviluppo s.r.l. in liquidazione, poiché consta che al momento della cancellazione di quest’ultima avvenuta il 23.3.2013 , Fincos s.p.a. ne fosse l’unico socio al 100% e debba perciò considerarsi erede . Sfugge, tuttavia, alla corte milanese che le SS.UU., nell’atto di deliberare la riconduzione della vicenda innescata dall’estinzione della società nell’ambito di un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, di guisa che il debito della società - che non è un debito nuovo, ma è quello stesso debito che i creditori avrebbero potuto far valere in danno della società se essa non si fosse estinta - si trasmette ai soci i quali ne risponderanno secondo lo statuto della loro responsabilità, si siano date pure cura di avvertire, a più riprese, non solo evocando quest’ultima circostanza, ma direttamente richiamandosi al dettato dell’art. 2495 c.c., comma 2, nell’ordine, che la speciale responsabilità sancita dalla norma a carico dei soci opera fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s’è fatto cenno , che il subingresso dei soci nei debiti sociali, avviene sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s’è fatto cenno e, più in dettaglio che le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali . 7. Di queste avvertenze si è fatta coerente interprete con diretto riferimento alla specie in disamina la giurisprudenza successiva di questa Corte e, segnatamente, la giurisprudenza tributaria, che ne ha colti riflessi, talora perfino anticipandoli Cass., Sez. V, 16/05/2012, n. 7676 , principalmente sul piano probatorio Cass., Sez. VI-V, 28/03/2018, n. 7724 Cass., Sez. VI-V, 22/03/2018, n. 7236 Cass., Sez. VI-V, 23/11/2016, n. 23916 , osservando che, se come risulta dal chiaro tenore testuale della norma, la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio di liquidazione della società, il creditore, il quale intenda agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest’ultimo vale a dire la sua legittimazione passiva , e cioè che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata da questi riscossa Cass., Sez. V, 26/06/2015, n. 13259 . 8. Non è, tuttavia, sotto questa angolazione che l’impugnato ragionamento decisorio del giudice d’appello si rende perciò censurabile. Non è infatti per aver ritenuto provata la distribuzione in favore della Fincos degli attivi risultanti dalla liquidazione che la corte di merito si è infatti indotta ad accogliere la domanda della Serbelloni, su questo terreno giudicando, piuttosto, dirimente l’appello puro e semplice ai ricordati insegnamenti delle SS.UU. in ordine alla devoluzione successoria del patrimonio sociale residuo. Nondimeno, soffermarsi su questo profilo, giustamente enfatizzato dalla giurisprudenza testè ricordata nel perimere le richieste dell’amministrazione finanziaria, vale a mettere in più chiara luce, per la necessaria correlazione che lega insieme onere probatorio e fatti da provare, il vulnus esegetico che affligge il pronunciamento impugnato e rende fondata la specifica doglianza sviluppata con il motivo. L’impostazione a cui la corte milanese mostra di accedere sul piano della ricostruzione della fattispecie, limitando il raggio delle proprie considerazioni alla sola presa d’atto che il fenomeno innescato dall’estinzione della società si iscrive nell’orbita della devoluzione successoria, è, infatti, frutto di una visione irrimediabilmente monca di essa, dal momento che non tiene conto del fatto che, oltre all’estinzione della società, la responsabilità dei soci sancita dall’art. 2495 c.c., comma 2, postula anche un altro elemento - di cui appunto la giurisprudenza anzidetta rivendica la prova - ovvero che i soci si siano resi assegnatari di una quota residua del patrimonio sociale risultante della liquidazione. È quanto la giurisprudenze di questa Corte ha inteso più estesamente rimarcare annotando, appunto, che poiché è attraverso la nominata vicenda successoria che il socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, è quest’ultimo a dover provare che l’importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal predetto in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio. È evidente, infatti, che la percezione della quota dell’attivo sociale assurga a elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio sicché, in base alla regola generale posta dall’art. 2697 c.c., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio nel senso che grava sul creditore insoddisfatto l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del socio Cass., Sez. I, 22/06/2017, n. 15474 . 9. È dunque evidente che essendo venuta meno ad una corretto inquadramento della vicenda la decisione impugnata si mostra affetta da un manifesto errore di sussunzione e doverosa, in accoglimento della specifica doglianza fatta valere con il motivo, n’è per questo la sua cassazione. 10. Ciò, nel mentre chiarisce in quali termini il giudice del rinvio dovrà procedere al rinnovato governo della questione al suo esame, non rende per contro superfluo procedere ad una ulteriore puntualizzazione, in questo sollecitati più di quanto non pretenda il controricorso, da ciò che al riguardo si legge in qualche più recente decisione della Sezione tributaria di questa Corte Cass., Sez. V, 16/06/2017 n. 15035 Cass., Sez. V, 7/04/2017, n. 9094 . Come già si era fatto intendere dalle SS.UU., va infatti osservato che, nella materia che ne occupa, legittimazione dei soci e responsabilità dei medesimi coprono ambiti concettuali del tutto differenti che non sono sovrapponibili, poiché il campo della responsabilità che fa capo ai soci a mente dell’art. 2495 c.c., comma 2, sebbene postuli per il visto meccanismo successorio che segue all’estinzione della società la legittimazione dei soci, è intuitivamente meno esteso di quello in cui si manifesta la legittimazione che compete più generalmente a costoro in vista della loro qualità di successori della società estinta. Il punto è fedelmente registrato come detto dalle SS.UU., chiarendone anche quali sono i corollari sul piano processuale il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l’inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell’interesse ad agire ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all’accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell’escussione di garanzie ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo . In questa cornice la citata giurisprudenza ha ritenuto utile affermare, proprio tenendo ferma la richiamata distinzione, che il limite di responsabilità dei soci di cui all’art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali , nel senso che se non vi fosse alcuna utilità su cui rivalersi ciò priverebbe i creditori dell’interesse a promuovere l’azione di responsabilità anzidetta, ma non escluderebbe la legittimazione dei soci nella loro veste di successori della società estinta. Situazione che, di certo non si verifica, come mostra appunto di credere questa giurisprudenza, quando i soci risultino destinatari di beni e diritti non contemplati nel bilancio finale di liquidazione - è il classico caso delle sopravvenienze attive, in ragione delle quali l’interesse creditorio non potrebbe essere pregiudicato dal fatto che esse maturino dopo la chiusura della liquidazione -, giacché qui all’indubbia legittimazione passiva dei soci farebbe da contrappasso l’altrettanto indubbio interesse dei creditori insoddisfatti o, come, più generalmente opinano le SS.UU., allorché ipotizzano che il debito della società estinta sia garantito da un terzo e che si renda per questo necessaria la formazione di un titolo esecutivo, che, non potendo più essere ottenuto nei confronti della società, vedrebbe parimenti ricorrere la legittimazione dei soci della stessa, ma pure il sicuro interesse dei creditori che agiscono a questo fine. In ogni caso quel che preme ribadire è che, in disparte da come l’interesse ad agire dei creditori insoddisfatti possa variamente retroagire sulla responsabilità dei soci, affermare la legittimazione di questi ultimi ad essere convenuti in quanto successori della società estinta non equivale anche a riconoscerne la responsabilità in relazione ai crediti sociali rimasti insoddisfatti. 11. Accolto perciò il detto motivo di ricorso l’impugnata sentenza va debitamente cassata e la causa va rinviata avanti al giudice a quo che nel regolare ex novo la fattispecie al suo esame si atterrà al seguente principio di diritto In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, ferma comunque la legittimazione dei soci in quanto successori della società estinta, dei cui debiti essi rispondono secondo lo statuto della propria responsabilità, il disposto dell’art. 2495 c.c., comma 2, implica che, rispondendo i soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio . P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti e cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Milano che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.