Inammissibile la proposta concordataria migliorativa priva della relazione attestativa

In assenza della relazione attestativa del professionista, la proposta concordataria deve essere dichiarata inammissibile e ciò anche a fronte di una nuova proposta migliorativa rispetto a quella inizialmente depositata.

Così l’ordinanza della Suprema Corte n. 30627/19, depositata il 25 novembre. La vicenda. Una società in accomandita semplice presentava al Tribunale domanda di concordato preventivo in continuità diretta che veniva però dichiarata inammissibile. A seguito della richiesta di un nuovo termine per il deposito di proposta migliorativa, il Tribunale si pronunciava nuovamente nel senso dell’inammissibilità per difetto delle condizioni di cui all’art. 161 l. fall. e, in particolare, per l’assenza della relazione attestativa del professionista. La società ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost Assenza della relazione attestativa. Secondo la ricorrente la proposta originaria era corredata dalla relazione attestativa e la proposta migliorativa non si discostava né andava a modificare le possibilità risolutorie della crisi aziendali come già analizzate nella suddetta relazione. La doglianza non trova accoglimento. Il Collegio ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza, in sede di verifica dell’ammissibilità della domanda di concordato il giudice ha il compito di controllare la corretta predisposizione dell’attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio, ciò rientrando nella verifica di regolarità dell’andamento della procedura, che è presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso dei creditori Cass. n. 5825/18 e n. 7959/17 . Di conseguenza, deve essere ritenuta sostanziale la modifica della proposta concordataria che introduca elementi e dati nuovi, comunque idonei ad incidere sui contenuti e sulla fattibilità del piano, soprattutto quando, come nel caso di specie, si tratta di beni immobili e valori immobiliari. In conclusione, risulta corretta l’affermazione del Tribunale circa l’assenza della relazione attestazione. Il ricorso viene dunque respinto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 10 settembre – 25 novembre 2019, n. 30627 Presidente Di Virgilio – Relatore Dolmetta Fatto e diritto 1.- La s.a.s. Falegnameria di C.G. & amp Co. ha presentato avanti al Tribunale di Castrovillari domanda di concordato preventivo in continuità diretta. Esaminata la domanda, il Tribunale ne ha dichiarato l’inammissibilità, con riguardo alla correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi di creditori. La Falegnameria ha chiesto termine - che è stato concesso - per il deposito di proposta migliorativa . In esito al nuovo deposito, il Tribunale ha rilevato l’inammissibilità anche della proposta migliorativa, per difetto delle condizioni che, L. Fall., ex art. 161, ne delimitano la valida presentazione e in particolare per la totale assenza della relazione attestativa . La domanda presentata senza la relazione del professionista - è stato in particolare rilevato - non può che comportare una presa d’atto da parte del Collegio e una consequenziale dichiarazione di inammissibilità della proposta. E infatti, la documentazione e la relazione del professionista sono funzionali a consentire l’ulteriore svolgimento del procedimento e quindi a permettere al commissario giudiziale di esprimere il suo parere, al tribunale di valutare l’ammissibilità e all’adunanza dei creditori di votare sulla proposta . 2.- Avverso questo provvedimento ricorre, ex art. 111 Cost., comma 7, la Falegnameria C. , adducendo un motivo di cassazione. 3.- Il motivo è intestato violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto L. Fall., art. 161, comma 3, art. 162, commi 1 e 2 e art. 163, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 . Assume dunque il ricorrente che la proposta originaria, che era stata presentata, aveva a corredo una relazione attestativa che il Tribunale alcuna censura al merito rivolgeva all’attestazione depositata che le precisazioni addotte con la proposta migliorativa non si discostavano e/o andavano a modificare le possibilità risolutorie della crisi e la capacità satisfattive della proposta , sì che non occorreva un’integrazione della relazione attestativa che, semmai , veniva offerta la possibilità di maggiormente garantire il concordato, con il ricorso a beni in garanzia offerti da terzi estranei i quali, questi ultimi, semmai su richiesta del Comitato dei creditori, chiamato a esaminare e valutare la fattibilità economica del piano anche sotto profilo, avrebbero dovuto fornire ogni eventuale attestazione richiesta che, d’altro canto, l’attestatore non avrebbe potuto procedere in tale senso, visto che il miglioramento proposto portava all’attenzione beni immobili e valori immobiliari , non di pertinenza e di proprietà dell’azienda della Falegnameria, bensì di terzi e soci . 4.- Il motivo non può essere accolto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in sede di verifica di ammissibilità della domanda di concordato, spetta al giudice , tra l’altro, il compito di controllare la corretta predisposizione dell’attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio, ciò rientrando nella verifica di regolarità dell’andamento della procedura, che è presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso dei creditori cfr., in specie, Cass. 9 marzo 2018, n. 5825 Cass., 28 marzo 2017, n. 7959 . Posta la detta esigenza di completezza informativa, ne segue che non può non ritenersi, ai sensi della norma della L. Fall., art. 161, comma 3, ultimo periodo analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano , sostanziale la modifica che introduca degli elementi e dati nuovi , come comunque idonei a incidere sui contenuti della proposta o sulla fattibilità del piano. E tanto più quando di tratti, com’è nel caso, di beni immobili e valori immobiliari . Resta da aggiungere, per completezza di esposizione, che l’attività dalla legge richiesta all’attestatore non risulta comunque surrogabile da comportamenti di terzi, più o meno qualificati, che siano. 5.- In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.