La res dubia quale presupposto della transazione non viene meno in caso di errata valutazione di una delle parti sull’esito di un giudizio

Il presupposto della res dubia che caratterizza la transazione è integrato non dalla incertezza obiettiva circa lo stato di fatto o di diritto, ma dalla sussistenza di discordanti valutazioni in ordine alle correlate situazioni giudiziali ed ai rispettivi diritti ed obblighi delle parti, con la conseguenza che nessuna incidenza sulla validità e sulla efficacia del negozio può attribuirsi all’accertamento ex post” della assoluta infondatezza di una delle contrapposte pretese.

Così la Cassazione con ordinanza n. 26528/19, depositata il 17 ottobre. Il caso. Un professionista condannato per responsabilità penale in primo grado con condanna anche al pagamento in favore del Fallimento costituitosi parte civile di una provvisionale di euro 50.000.00,00 , si era determinato a concludere un accordo con la curatela, in ragione del quale il professionista aveva versato al Fallimento l’importo di euro 600.000,00, aveva rinunciato ad un credito verso la massa fallimentare e si era impegnato a pagare l’ulteriore importo di euro 371.471,95. Senonché successivamente era intervenuta una pronuncia di assoluzione dalla responsabilità penale e pertanto il professionista, ricevuta la notifica di un atto di precetto da parte della Curatela, aveva promosso opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. chiedendo 1. la restituzione dell’importo di euro 600.000,00 2. la dichiarazione di inefficacia della rinuncia al credito verso la massa fallimentare 3. la dichiarazione di invalidità della transazione quale titolo posto alla base dell’azione esecutiva. Uscito vittorioso in primo grado e soccombente in appello, il professionista ha promosso ricorso per cassazione. La decisione della Corte d’Appello e la sua conferma da parte della Corte di Cassazione. La Corte d’Appello, in accoglimento dell’impugnazione promossa dalla curatela, aveva riformato integralmente la sentenza di prima grado, ed aveva stabilito che - erano da considerarsi improcedibili davanti al giudice ordinario le prime due domande promosse dal professionista contro il Fallimento dirette ad ottenere la restituzione dell’importo di euro 600.000,00 e la dichiarazione di inefficacia della rinuncia al credito , in quanto la relativa decisione spettava al tribunale concorsuale ai sensi degli artt. 52 e 111- bis l. fall. - era da ritenersi valida la transazione ed era quindi da rigettare nel merito l’opposizione a precetto promossa ai sensi dell’art. 615 c.p.c., essendo del tutto irrilevante la successiva assoluzione del professionista ed erronea sul punto l’applicazione dell’art. 1974 c.c. La Corte di Cassazione, confermando la pronuncia della Corte d’Appello, ribadisce quanto già statuito in tema di presupposto della transazione dalla giurisprudenza nessuna incidenza sulla validità e sulla efficacia del negozio può attribuirsi all’accertamento ex post” della assoluta infondatezza di una delle contrapposte pretese” cfr. Cass. n. 6861/2003 e ciò in quanto la prevenzione della lite o il suo superamento e non quindi un astratto accertamento del contenuto esatto ed effettivo della res dubia costituiscono quel che è causa/scopo funzionale che muove le parti a transigere cfr. Cass. n. 2784/2019 .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 9 – 17 ottobre 2019, n. 26528 Presidente/Relatore Ferro Fatti di causa Rilevato che 1. A.M. impugna la sentenza App, Firenze 18.6.2014, n. 1035/14, R.G. n. 2087/2012, Rep. n. 1134/14 che, in accoglimento dell’appello promosso dal FALLIMENTO omissis s.r.l. avverso la sentenza Trib. Firenze 21.8.2012, ha dichiarato non procedibili le domande di condanna già rivolte verso il Fallimento e ciret e ac ottenere, favore dell’attore A. e B.E.B. , la restituzione di somme e l’inefficacia della rinuncia ad un credito professionale era così anche rigettata l’opposizione a precetto proposta da A. e B. e ogni altra domanda contro il Fallimento, con revoca deVa sospensione giudiziale dei titoli esecutivi, nonché delle pronunce stesse e condanna alle spese 2. all’esito del primo giudizio, era stata dichiarata invalida con richiamo all’art. 1973 c.c. la transazione, conclusa tra A. e il fallimento nel dicembre 2007, con cui, a seguito di senterza di primo grado affermativa della responsabilità penale del primo, recante a tresì condanna a provvisionale per 50.000.000 Euro, le parti pervenivano ad un complessivo accordo con pagamento alla procedura di 600.900 Euro, rinuncia al credito professionale già ammesso al passivo per 628.528,05 Euro, impegno titolato al pagamento di ulteriori 371.471,95 Euro in tre rate cor garanzia ipotecaria rilasciata da B. la pronuncia di nullità della transazione derivava, per il tribunale, dall’assoluzione in sede penale d’appello dell’avvocato A. , con ogni revoca delle pronunce di condanna civile e così si giustificava anche l’ordine di restituzione dei 600.000 Euro nel frattempo già versati, l’inefficacia e invalidità della rinuncia al credito concorsuale, la cancelazione dell’ipoteca la transazione sarebbe stata invero determinata da un errore sulla prima pronuncia di condanna, inducente le parti a transigere sulla sbagliata previsione di una mancata riforma in appello 3. la corte d’appello, con una prima statuizione, ha ritenuto improcedibili davanti al giudice fiorentino , adito con l’opposizione a precetto, la domanda di restituzione della tranche pagata al fallimento di 600.000 Euro e parimenti la declaratoria d’inefficacia del a rinuncia al credito professionale insinuato, trattandosi di crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento resa in , vantati verso la massa e prededucibili e la cui sorte andava decisa dal tribunale concorsuale, i sensi della L.Fall., artt. 52 e 111 bis era invece appartenente alla cognizione del giudice ordinario e senza riferimento alla L.Fall., art. 24, la stessa causa di opposizione ex art. 615 c.p.c., ove diretta alla pronuncia d’invalidità della transazione sottostante il riconoscimento di debito con autorizzazione all’iscrizione d’ipoteca che, come titolo esecutivo, fondava l’azione esecutiva preannunciata con il precetto opposto, ma che non risultava ancora iniziata e si correlava ad un’iniziativa del curatore, in mera occasionalità con il fallimento e dunque correttamente radicata ex artt. 26 e 27 c.p.c. 4. ha ritenuto la corte insussistente l’invalidita della transazione, cioè del rapporto fondamentale sottostante il più ampio obbligo assunto da A. , poiché con l’accordo del dicembre 2007 le parti intendevano risolvere definitivamente ogni contenzioso in essere , articolato nel giudizio di opposizione allo stato passivo con A. soccombente e condannato alle spese , nella provvisionale per 50.000.000 Euro decisa in primo grado dal tribunale penale di Brescia con la condanna, nella costituzione di parte civile del fallimento e comunque prevenire l’insorgenza di ulteriori contenziosi, senza definire qua e sussistente la stessa responsabilità di A. e perciò risultando irrilevante la citata successiva assoluzione ha aggiunto la corte che la res dubia era complessivamente data dall’insieme delle cause fra le parti, cioè le questioni risarcitorie collegate al procedimento penale e le posizioni soggettive nascenti dall’attività professionale, entrambe oggetto di contestazione proprio a seguito della stipulata transazione, la curatela faceva venire meno il proprio contributo accusatorio nel processo penale, in coerenza con il tenore dell’accordo ciò ne voleva l’irrilevanza di qui l’erroneità dei richiami tanto all’art. 1974 c.c sul giudicato penale ignorato che all’art. 1973 c.c. sulla scoperta tardiva della falsità documentale 5. il ricorso è su cinque motivi, ad esso resiste il fallimento con controricorso. Ragioni della decisione Considerato che 1. con il primo motivo si contesta la violazione degli artt. 26 e 27 c.p.c. e L.Fall., artt. 52 e 111 bis, avendo errato la corte nel ritenere l’improcedibilità avanti al giudice ordinario dell’opposizione esecutiva delle domande di restituzione dei 600.000 Euro versati e di inefficacia della rinuncia all’ammissione al passivo del Eredito professionale, essendo esse solo collegate alla richiesta di declaratoria di nullità della transazione 2. con il secondo motivo viene contestata la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza della corte d’appello penale, in relazione agli artt. 1974, 2908 e 2909 c.c., posto che tale decisione ha altresì revocato le statuizioni civili in favore, tra gli altri, del fallimento in esame ed è divenuta definitiva, così determinando il venire meno del presupposto che costituiva l’unica ragione della transazione 3. il terzo motivo enuncia il vizio di motivazione, invocando, sotto altro profilo, l’omesso esame della sentenza penale assolutoria, principale argomento di discussione tra le parti 4. il quarto motivo, avanzato in via subordinata, deduce la violazione degli artt. 1362, 1366 e 1965 c.c., ove il tribunale ha omesso di apprezzare la nullità/annullabilità della transazione avendo riguardo alla presupposizione, dato che la responsabilità penale del ricorrente aveva assunto ruolo preponderante nel determinarsi le pari all’accordo 5. con il quinto motivo, ancora in subordine, è censurata la violazione degli artt. 1969 e 1972 c.c., risultando non considerato sia l’errore sulla responsabilità penale esclusa per il ricorrente e i on negazione della stessa legittimazione ad agire del curatore, in alt-i processi penali sia la nullità del titolo tale essendo la sentenza di condanna penale, travolta dalla pronuncia di grado successivo 6. il Collegio premette che l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per tardività, non è fondata secondo il tenore della sentenza impugnata, le domande di condanna a carico del fallimento a restituire Euro 600.000 e a subire la dichiarazione d’inefficacia della rinuncia al credito professionale di A. erano da considerarsi, già davanti al tribunale ordinario, improcedibili, ostando alla prosecuzione dei giudizi così instaurati la prevalenza del cd. foro fallimentare L.Fall., ex art. 52, e la competenza funzionale del giudice delegato per ogni credito fatto valere verso la massa, L.Fall., ex art. 111 bis tali iniziative processuali, sulla base del principio di affidamento nella qualificazione giudiziale da esse ricevute e dell’apparenza Cass. 171/2012 , sono diverse dalla ordinaria opposizione al precetto, per quella parte in cui - in via altresì autonoma - è stata investita la validità della transazione fra le parti ne consegue che la sospensione feriale dei termini, non operando solo per il giudizio instaurato ex art. 615 c.p.c. e avuto riguardo alle decisioni di merito ivi assunte in sede di appello, non determina un identico trattamento delle citate domande restitutorie e di nullità della rinuncia al credito, sostanzialmente fatte valere pur con il medesimo strumento ma, nella considerazione del giudice d’appello, del tutto autonome, con conseguente assoggettamento al regime ordinario di tutte le impugnazioni cumulativamente introdotte e mai separate nella specie risulta così rispettato, con l’unico ricorso, il principio per cui qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due o più controversie, soltanto una delle quali sia soggetta al regime della sospensione feriale dei termini, la decisione che intervenga su di esse senza sciogliere tale connessione è soggetta all’applicazione della menzionata sospensione, non essendo concepibile l’operare di due regimi distinti, nè l’inoperatività della sospensione per tutta la controversia, potendo ’impugnazione coinvolgere la decisione con riferimento ad entrambe le domande connesse Cass. 7824/2017, 8113/2013 7. il primo motivo è inammissibile, poiché esso mira ad infirmare la competenza funzionale del giudice delegato del fallimento OMISSIS s.r.l., opposta dal relativo organo avverso la pretesa, avanzata avanti al giudice ordinario ai sensi degli artt. 26 e 27 c.p.c., con cui il ricorrente ha svolto specifica istanza di pagamento sia della somma di 600.000 Euro, in un primo tempo versata alla procedura in sede di stipala della transazione, sia del credito professionale, ammesso al passivo privilegiato e poi rinunciato, ancora per effetto della citata transazione osserva il Collegio che sia la domanda di restituzione che quella di pagamento subiscono, poiché rivolte alla curatela fallimentare, una immediata reiscrizione nell’area della concorsualità, palesando il primo credito natura prededucibile e il secondo, ove reimmesso nello stato passivo dopo esservi stato espunto per rinunzia del creditore insinuato, una altrettanto certa qualità da privilegiato di portata concorsuale ne deriva che si tratta di domande che, ai sensi della L.Fall., artt. 52 e 111 bis, debbono essere trattate con le modalità del Capo V del Titolo II della legge fallimentare Cass.,. 118/2016, 9623/2010 , non sussistendo nemmeno - in virtù della pacifica contestazione emersa - i requisiti per un riconoscimento diretto da parte del giudice delegato 8. i restanti motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono inammissibili la Corte fiorentina, secondo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, ha ricostruito la res dubia alla base della transazione tra le parti quale involgente la complessiva posizione di debito - credito tra il fallimento e il professionista per essa, rilevata la specifica inammissibilità del terzo motivo Cass. s.u. 8053/2014 , va ribadito che in tema di transazione, le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l’art. 1965 c.c., comma 1, possono riguardare anche liti future non ancora instaurate ed eventuali danni non ancora manifestatisi, purché questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili il relativo accertamento è riservato all’apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica e completa Cass. 12320/2005, 2633/1982 9. quanto al rapporto con la vicenda penale e a responsabilità del ricorrente, è pacifico che il presupposto della res dubia, che caratterizza la transazione, è integrato non dalla incertezza obiettiva circa lo stato di fatto o di diritto, ma dalla sussistenza di discordanti valutazioni in ordine alle correlative situazioni giudiziali ed ai rispettivi diritti ed obblighi delle parti . nessuna incidenza sulla validità e sulla efficacia del negozio può attribuirsi all’accertamento ex post della assoluta infondatezza di una delle contrapposte pretese Cass. 4448/1996, 6861/2003 e ciò proprio perché la prevenzione della lite, o il suo superamento e non quindi un astratto accertamento del contenuto esatto ed effettivo della res dubia - costituiscono quel che è causa/scopo funzionale che muove le parti a transigere Cass. 2784/2019 nella vicenda è pacifico che la transazione conclusa fra le parti ha definito ogni tipo di eventuale responsabilità di A. verso la massa dei creditori, coinvolgendo altresì le sue stesse posizioni di creditore concorsuale ivi incluso l’obbligo alle spese de l’opposizione allo stato passivo e così deducendo nelle reciproche concessioni una forfettizzazione di ogni possibile pregiudizio alla massa dei creditori e altrettanto possibile esposizione debitoria del ricorrente tant’è che la stessa ricognizione di debito assistita da garanzia ipotecaria di terzo era parte del più ampio accordo connotativo di una transazione generale e novativa di ogni controversia pendente e potenziale fra le parti 10. proprio la mancanza allora di un riconoscimento di responsabilità da parte dell’avvocato A. ben diversa dalla citata ricognizione di debito raccolta dal notaio e conseguente alla transazione toglie ragione alle doglianze manifestate in punto di pretesa invalidità della transazione per venuta meno della responsabilità penale del ricorrente, circostanza che non ne costituiva nè il presupposto espresso nè quel implicito questione peraltro apparentemente nuova e, già come tale, di per sé inammissibile ne deriva la totale inconferenza anche dei richiami agli istituti ci cui agli artt. 1969 e 1972 c.c., non potendosi ovviamente discorrere della sentenza penale di primo grado per come riformata in appello quale titolo nullo e, ancor meno ed ex art. 1973 c.c., di pretesa falsità ci essa come documento, nozione altrettanto inappropriata nè svolge alcuna utilità il passaggio in giudicato della sentenza penale assolutoria, posto che la curatela, dopo la transazione, non aveva proseguito alcun giudizio ed invero, coerentemente alle intese, aveva revocato la costituzione di parte civile in quella sede, perdendo ogni legittimazione in tema 6. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile ne consegue la condanna del ricorrente alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 11.200 di cui Euro 200 per esborsi , oltre al 1.5% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.