Prededucibilità del credito del professionista che ha redatto l’attestazione in pendenza del concordato in bianco

In virtù dell’art. 161, comma 7, l. fall. il credito del professionista incaricato di redigere l’attestazione di cui all’art. 161, comma 3, dalla debitrice che abbia presentato una domanda di concordato in bianco, ed in pendenza del termine assegnato dal tribunale, deve essere considerato prededucibile nella successiva procedura fallimentare, aperta a seguito della dichiarazione di inammissibilità della stessa domanda concordataria.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24953/19, depositata il 7 ottobre. Il fatto. Il creditore di una S.r.l. proponeva opposizione avverso il provvedimento con cui il giudice delegato lo aveva ammesso al passivo del fallimento della società in chirografo per l’importo dovuto come compenso per la relazione di asseverazione ex art. 161, comma 3, l. fall. disposta in relazione alla domanda di concordato preventivo con riserva dichiarata inammissibile. Il Tribunale rigettava l’opposizione per la mancanza del nesso di strumentalità del credito rispetto alla procedura concorsuale poiché la prestazione non aveva arrecato vantaggi alla massa dei creditori. Avverso tale provvedimento, il creditore propone ricorso in Cassazione. Prededucibilità. La questione che viene posta all’attenzione della Suprema Corte riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 111, comma 2, c.p.c. e in particolare se debba o meno essere attribuito carattere di prededucibilità al credito del professionista incaricato di redigere la attestazione ex art. 161, comma 3, l. fall., dalla debitrice la quale abbia presentato una domanda di concordato in bianco ex art. 161, comma 6, l. fall., in pendenza del termine assegnato dal tribunale, una volta che sia stata dichiarata inammissibile, ex art. 162 l. fall., la domanda concordataria e sia stato dichiarato il fallimento . Secondo la più recente giurisprudenza, il credito del professionista che ha redatto l’attestazione in pendenza del concordato in bianco è riconducibile alla previsione di cui all’art. 161, comma 7, l. fall., in quanto credito sorto per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, a prescindere dalla mancata apertura della procedura concorsuale. Quadro normativo. L’art. 111, comma 2, l. fall. elenca tre tipologie di crediti prededucibili e cioè quelli così espressamente qualificati dalla legge, quelli sorti in occasione di una procedura concorsuale e quelli sorti in funzione di essa. Richiamando poi il dispositivo di cui all’art. 161 l. fall. nella formulazione ratione temporis vigente , il Collegio sottolinea che, dopo il deposito della domanda di concordato in bianco, il debitore è tenuto a depositare la proposta, il piano e la relativa documentazione entro il termine fissato dal giudice. Sulla base di tale premessa non può dunque dubitarsi che il credito dell’attestatore trovi titolo in un atto legalmente compiuto dall’imprenditore, perché è proprio la legge che impone a quest’ultimo di corredare la sua domanda di concordato con l’attestazione . Ne consegue la prededucibilità del credito così originato, senza che abbia rilievo il fatto che la domanda abbia o meno superato il vaglio di ammissibilità e determinato l’apertura della procedura di concordato, condizione non specificamente prevista dall’art. 161, comma 7, l. fall. né in alcun modo desumibile dal sistema. In conclusione, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 18 settembre – 7 ottobre 2019, n. 24953 Presidente Didone – Relatore Federico Fatti di causa U.M. con ricorso L. Fall., ex art. 98, proponeva opposizione avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato del Tribunale di Foggia lo aveva ammesso al passivo del fallimento srl, in chirografo, per l’importo di 29.961,92 Euro, quale compenso per la relazione di asseverazione L. Fall., ex art. 161, comma 3, predisposta dal professionista in relazione ad una domanda di concordato preventivo con riserva dichiarata inammissibile dal Tribunale di Foggia, escludendo il riconoscimento della prededuzione. Il Tribunale di Foggia rigettava l’opposizione, rilevando la mancanza del nesso di strumentalità del credito rispetto alla procedura concorsuale poiché la prestazione del professionista non aveva arrecato alcun vantaggio alla massa dei creditori. Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione, con un motivo U.M. . La curatela fallimentare è rimasta intimata. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso il Dott. U. denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 111, censurando la statuizione del tribunale che ha negato il riconoscimento della prededuzione al suo credito professionale, a titolo di compenso per l’attestazione L. Fall., ex art. 161, comma 3, sul rilievo della mancata ammissione della società debitrice alla procedura di concordato preventivo. Il ricorrente espone in particolare che in data 22 maggio 2014 la XXX srl aveva presentato domanda di concordato preventivo con riserva c.d. concordato in bianco , L. Fall., ex art. 161 comma 6 e che, in pendenza del termine di cui alla L. Fall., art. 161, comma 6, la debitrice lo aveva incaricato di redigere l’attestazione di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3. Si tratta quindi di stabilire l’ambito di applicazione dell’art. 111 c.p.c., comma 2, invocato dal ricorrente, e se debba o meno essere attribuito carattere di prededucibiltà al credito del professionista, incaricato di redigere la attestazione L. Fall., ex art. 161, comma 3, dalla debitrice la quale abbia presentato una domanda di concordato in bianco L. Fall., ex art. 161, comma 6, in pendenza del termine assegnato dal tribunale, una volta che sia stata dichiarata inammissibile, L. Fall., ex art. 162, la domanda concordataria e sia stato dichiarato il fallimento. La questione è stata risolta dal recente arresto di questa Corte sentenza resa all’esito dell’udienza pubblica dell’11 settembre 2019, - ricorso iscritto al n. R.G. 400/2014, T. M. c/Fall. OMISSIS s.r.l. Presidente A. Didone, Relatore E. Campese cui il collegio intendere dare senz’altro continuità, secondo cui il credito del professionista che ha redatto l’attestazione in pendenza del concordato c.d. in bianco L. Fall., ex art. 161, comma 6, è certamente riconducibile alla previsione della L. Fall., art. 161, comma 7, trattandosi di un credito sorto per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, senza che assuma alcun rilievo la mancata apertura della procedura concorsuale. Conviene premettere che la L. Fall., art. 111, comma 2, individua tre tipologie di crediti caratterizzati dalla prededuzione a quelli cosi classificati da espressa disposizione b quelli sorti in occasione di una procedura concorsuale c quelli sorti in funzione di essa. Va poi rilevato che, ai sensi della L. Fall., art. 161 nella formulazione vigente ratione temporis l’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui della L. Fall., art. 161, commi 2 e 3, entro un termine fissato dal giudice. In tal caso, la L. Fall., art. 161, comma 7, stabilisce che dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’art. 163, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ai sensi dell’art. 111 . Una volta presentata la domanda di concordato in bianco, il debitore, giusta disposizione dell’art. 161, comma 6, è tenuto a depositare la proposta il piano e la relativa documentazione di cui ai commi 2 e 3 entro il termine fissato dal giudice non può dunque dubitarsi che il credito dell’attestatore trovi titolo in un atto legalmente compiuto dall’imprenditore, perché è proprio la legge che impone a quest’ultimo di corredare la sua domanda di concordato con l’attestazione. Ora, secondo quanto affermato nella recente pronuncia di questa Corte su richiamata, sulla base del disposto dell’art. 161, comma 7, il regime da riservare ai crediti in tal modo originati è quello della prededucibilità, espressamente stabilita da detta disposizione di legge, senza che abbia rilievo la circostanza che la domanda abbia o meno superato il vaglio di ammissibilità e determinato l’apertura della procedura L. Fall., ex art. 163, trattandosi di circostanza che non è specificamente prevista dalla disposizione suddetta, nè può in alcun modo desumersi dal sistema. Ciò trova fondamento non solo sul dato testuale della L. Fall., art. 161, comma 7, ma è altresì confermato dalla vicenda del D.L. n. 145 del 2013, art. 11, comma 3-quater, convertito con modificazioni dalla L. n. 9 del 2014. Tale norma, che aveva reso l’interpretazione autentica della L. Fall., art. 111, comma 2, affermando che i crediti sorti, in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell’art. 161, comma 6, si sarebbero dovuti considerare prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui del citato art. 161, commi 2 e 3, fossero stati presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura fosse stata aperta ai sensi dell’art. 163, è stata subito abrogata dal D.L. n. 91 del 2014, convertito con modificazioni, dalla L. n. 116 del 2014. Il credito per cui è causa, riconducibile, come già rilevato, alla previsione dell’art. 161, comma 7, rientra dunque nell’ipotesi di collocazione in prededuzione in forza di specifica disposizione di legge, sussistendo una pacifica relazione di consecutività con il successivo fallimento, che è stato dichiarato a seguito della declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato e che trova dunque causa nella medesima situazione di insolvenza. Il ricorso va pertanto accolto. Il provvedimento impugnato dev’essere cassato e la causa va rinviata al tribunale di Foggia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, al tribunale di Foggia in diversa composizione.