Il privilegio mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è suscettibile di interpretazione estensiva

In tema di privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali, l’espressione legge per la finanza locale” contenuta nell’art. 2752 c.c. è suscettibile di interpretazione estensiva, potendo quindi ricomprendere anche il credito derivante dall’omesso versamento della tassa automobilistica.

Così si esprime la Suprema Corte con l’ordinanza n. 24836/19, depositata il 4 ottobre. Il caso. Il Tribunale di Vicenza rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta dalla Regione Veneto nei confronti di una società fallita, con la quale era stato richiesto il riconoscimento del privilegio ai sensi dell’art. 2752 c.c. di un credito derivante dall’omesso versamento della tassa automobilistica. Il Tribunale motivava la sua decisione facendo riferimento alla natura di tributo speciale della finanza locale del credito in oggetto, non potendo per questo essere ricompreso nella norma codicistica, visto il carattere tassativo dei privilegi ivi previsti. Contro tale pronuncia, la Regione propone ricorso per cassazione, deducendo il contrasto della stessa con la giurisprudenza dominante, che prevede la possibilità di interpretare in modo estensivo le norme in tema di privilegi, nonché l’interpretazione restrittiva data all’art. 2752 c.c., dalla quale è derivata una deviazione dalla funzione economico-sociale della causa di prelazione prevista. Interpretazione delle norme sui privilegi. La Suprema Corte dichiara fondato il ricorso proposto dalla Regione Veneto, rilevando che l’art. 2752 c.c. estende il privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti per le imposte, tasse e tributi comunali e provinciali previsti dalla legge per la finanza locale e da norme sull’imposta comunale di pubblicità e di diritti sulle affissioni pubbliche. In tale contesto, gli Ermellini affermano che, come risulta da tempo pacifico, le disposizioni in materia di privilegi sono suscettibili di interpretazione estensiva, poiché il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali ha lo scopo di garantire agli stessi la provvista delle risorse economiche necessarie per l’adempimento dei propri doveri istituzionali. Da ciò consegue che l’espressione legge per la finanza locale” oggetto dell’art. 2752 c.c. va riferita all’atto astrattamente generatore dell’imposta, e non ad una legge specifica istitutiva della singola imposizione, ricomprendendo, dunque, anche il credito per la tassa automobilistica provinciale e regionale, che potranno essere assistiti dal privilegio in questione. In virtù di tale interpretazione estensiva, dunque, la Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decide nel merito riconoscendo il privilegio previsto dall’art. 2752 c.c. al credito vantato dalla ricorrente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 25 giugno – 4 ottobre 2019, n. 24836 Presidente Di Virgilio – Relatore Terrusi Rilevato che la regione Veneto proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di Dosak di B.S. & amp c. s.a.s. chiedendo, per quanto in effetti ancora rileva, che fosse riconosciuto il privilegio ex art. 2752 c.c. al credito di Euro 1.964,08 derivante dall’omesso versamento della tassa automobilistica l’adito tribunale di Vicenza rigettava l’opposizione ritenendo che la classificazione del credito come afferente a un tributo speciale della finanza locale non era autorizzata dalla norma citata, nemmeno in forza di una possibile interpretazione estensiva, non consentita dal carattere tassativo dei privilegi per la cassazione del decreto la regione ha proposto ricorso sorretto da due motivi la curatela fallimentare non ha svolto difese. Considerato che la ricorrente deduce nell’ordine i la violazione e falsa applicazione degli art. 2752 c.c. e art. 12 preleggi, nonché degli artt. 5, 114 e 119 Cost. per avere il tribunale erroneamente escluso, in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale dominante, la possibilità di operare un’interpretazione estensiva delle norme sui privilegi ii la violazione o falsa applicazione degli artt. 2752 e 2745 c.c., artt. 3 e 24 Cost., per avere inoltre interpretato restrittivamente la prima disposizione con conseguente deviazione rispetto alla funzione economico-sociale della causa di prelazione ivi prevista in via subordinata eccepisce iii l’incostituzionalità dell’art. 2752 c.c. per contrasto con gli artt. 3, 5, 24, 114 e 119 Cost. e al principio generale di parificazione tra stato e regioni in materia tributaria il ricorso, i cui motivi possono essere unitariamente esaminati per connessione, è manifestamente fondato e tanto assorbe la questione di costituzionalità si discute del privilegio di cui all’art. 2752 c.c., comma 3, in relazione al credito derivante dall’omesso versamento della tassa automobilistica tale norma estende il privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale nonché dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale di Vicenza, è da tempo pacifico che le norme sui privilegi - e in particolare quella in esame - sono suscettibili di interpretazione estensiva tanto questa Corte ha affermato poiché il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l’espressione legge per la finanza locale , contenuta nell’art. 2752 c.c., non va riferita a una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all’atto astrattamente generatore dell’imposizione ne consegue che il privilegio in questione assiste - si è detto, per esempio - il credito per la tassa automobilistica provinciale, istituita dalla L.P. Trento n. 10 del 1998, art. 4, avente natura tributaria e afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale v. Cass. n. 13301-12 Cass. n. 3134-16, Cass. n. 21007-17 a tale principio è conformata la legge di interpretazione autentica della norma citata ai sensi del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201l, art. 13, comma 13, conv., con modif., in L. 22 dicembre 2011, n. 214, il riferimento alla legge per la finanza locale si intende invero effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali l’estensione interpretativa del principio non può che valere anche per la comune tassa automobilistica regionale ne consegue che il provvedimento del tribunale va cassato e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere la causa nel merito riconoscendo il privilegio invocato dall’ente locale le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, riconosce al credito della regione Veneto di cui in motivazione il privilegio previsto dall’art. 2752 c.c., u.c. condanna il Fallimento alle spese processuali, che liquida, per il giudizio di merito, in Euro 1.200,00 per compensi e, per il giudizio di cassazione, in Euro 1.500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre in ogni caso agli accessori e al rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.