Il dies a quo del bonifico nell’ambiente fallimentare

Con la sentenza n. 16773 depositata in data 3 settembre 2018, il Tribunale di Roma ha affrontato i temi della data da attribuirsi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 44 l. fall., ad un’operazione di pagamento effettuata tramite bonifico, nonché dell’applicabilità dell’art. 78 l. fall. alla procedura di amministrazione straordinaria.

Il Tribunale capitolino, nell’ambito dell’inefficacia degli atti compiuti a seguito dell’ammissione alla procedura concorsuale, ha inteso valorizzare la data di disposizione del bonifico bancario, piuttosto che la c.d. data contabile” ossia quella di avvenuta annotazione dell’accredito sul conto corrente del beneficiario .

Tribunale di Roma, sez. Fallimentare, sentenza 17 agosto – 3 settembre 2018, n. 16773 Giudice Ceccarini Fatto Con atto di citazione ritualmente notificato, i Commissari Straordinari di ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. IN A.S., ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 5 settembre 2008, hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la INTESA SANPAOLO S.P.A. e la SAATCHI & amp SAATCHI S.R.L. per sentir dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l. fall., dell'addebito di Euro 107.143,00 annotato il 29 agosto 2008 sul conto corrente n. omissis intrattenuto dalla Compagnia Aerea presso la Banca, in virtù di un ordine di bonifico impartito dalla prima il 28 agosto 2008 in favore della SAATCHI & amp SAATCHI S.R.L., e sentir conseguentemente condannare la banca e/o la beneficiaria, in solido tra loro, alla restituzione, in favore della procedura, della complessiva somma di Euro 107.143,00 oltre interessi legali dal 1. settembre 2008 o dalla diversa data ritenuta di giustizia. Le convenute si sono costituite in giudizio, in virtù di separate comparse, ed hanno invocato il rigetto dell'azione di inefficacia eccependo l'anteriorità del pagamento rispetto alla pronuncia del decreto di ammissione di ALITALIA - LAI alla procedura di amministrazione straordinaria, nonché la decorrenza degli effetti del suddetto decreto dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o dalla iscrizione nel Registro delle imprese. Le stesse hanno sollevato, inoltre, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 per il caso in cui si dovesse ritenere che la detta norma disponga la decorrenza degli effetti dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria prima della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale. La INTESA SANPAOLO ha invocato, in subordine, la condanna della beneficiaria del bonifico a manlevarla e tenerla indenne da ogni conseguenza patrimoniale derivante dall'eventuale accoglimento della domanda svolta dai Commissari Straordinari nei propri confronti. La SAATCHI & amp SAATCHI ha eccepito, infine, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di inefficacia proposta da ALITALIA nei propri confronti. Tutte le parti hanno invocato il diritto alla rifusione delle spese. Motivi della decisione La domanda è infondata e deve, conseguentemente, essere rigettata, stante la validità ed efficacia dell'ordine di bonifico impartito da ALITALIA in data 28 agosto 2008, e l'obbligo della banca di darvi esecuzione in pendenza del rapporto di conto corrente vigente ed efficace fino a quel momento. Ed invero, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, il decreto ministeriale che dispone l'ammissione delle grandi imprese in stato di insolvenza alla procedura di amministrazione straordinaria determina lo spossessamento del debitore e produce, tra l'altro, gli effetti di cui agli artt. 42 e 44 l. fall. Com'è noto, il primo dei detti articoli prevede che la sentenza di fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, mentre, il secondo sancisce l'inefficacia rispetto ai creditori degli atti e dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento. Dalla combinazione delle norme richiamate si ricava che, nell'amministrazione straordinaria disciplinata dal D.L. n. 347/03, Io spossessamento dell'imprenditore, con la conseguente perdita della capacità dello stesso di amministrare e di disporre dei propri beni, decorre dal decreto di ammissione alla procedura di amministrazione, e che, rispetto ai creditori dell'impresa, sono inefficaci tutti gli atti da lui compiuti e i pagamenti da lui eseguiti dopo la pronuncia del detto decreto. Alla luce della suddetta ricostruzione normativa, deve ritenersi che l'ordine di bonifico disposto da ALITALIA LAI S.P.A. in data 28 agosto 2008 fosse non solo valido, ma anche pienamente efficace per 1 creditori, essendo stato impartito prima della pronuncia del decreto del 29 agosto 2008 con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri ha disposto l'ammissione immediata della Compagnia Aerea alla procedura di amministrazione straordinaria. Il fatto che l'ordine di bonifico sia stato impartito da ALITALIA il giorno prima della pronuncia del decreto previsto dall'art. 2, 2. comma, D.L. n. 347/2003 rende superfluo l'esame delle diverse tesi prospettate dalle convenute, secondo cui gli effetti del suddetto decreto si produrrebbero, non immediatamente, come sostiene la difesa di parte attrice, ma soltanto dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale o nel Registro delle imprese, e, inoltre, evidenzia l'inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità prospettata, in subordine, dalle stesse deducenti. Quanto sorte del rapporto di conto corrente n. omissis intrattenuto da ALITALIA con la banca INTESA SANPAOLO a seguito del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, occorre innanzitutto rilevare che, in forza del richiamo operato dall'art. 8 D.L. n. 347/03 alle norme di cui al D.Lgs. n. 270/99, in quanto compatibili, nelle procedure di amministrazione straordinaria i contratti ad esecuzione continuata o periodica ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, - tra i quali si annovera, indubbiamente, il contratto di conto corrente per il quale nessuna delle parti abbia esercitato il recesso, - continuano ad avere esecuzione dopo l'apertura della procedura, fino a quando il commissario straordinario non eserciti la facoltà di scioglimento art. 50, 1. e 2. comma, D.Lgs. n. 270/1999 . Per le procedure di amministrazione straordinaria non opera, quindi, il diverso principio sancito dall'art. 72 r.d. n. 267/42 in materia fallimentare, secondo il quale, a seguito della dichiarazione di fallimento l'esecuzione dei contratti in corso rimane sospesa fino a quando il curatore, debitamente autorizzato, non eserciti l'opzione conferitagli dalla legge tra il subentro o lo scioglimento del contratto. D'altra parte, il D.L. n. 347/03 e il D.Lgs. n. 270/99 non contengono una norma corrispondente a quella dettata dall'art. 78 L. fall, in materia fallimentare, secondo cui i contratti di conto corrente, anche bancario, si sciolgono per il fallimento di una delle parti né il detto principio può applicarsi alle procedure di amministrazione straordinaria in via analogica, essendo l'art. 78 l. fall, una norma eccezionale che deroga al principio generale sancito dall'art. 72 della stessa legge, nonché al diverso principio generale sancito, per le procedure di amministrazione straordinaria, dall'art. 50, 1. e 2. comma, D.Lgs. n. 270/1999. In conclusione, deve ritenersi che l'ordine di bonifico impartito da ALITALIA prima dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria fosse, non solo legittimo ed efficace per i creditori della Compagnia Aerea, in quanto precedente allo spossessamento, ma anche vincolante ed obbligatorio per la banca destinataria, in quanto, alla data del 1. settembre 2008, in cui è stato eseguito, i Commissari Straordinari non avevano esercitato la facoltà di scioglimento dal rapporto di conto corrente. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere rigettata, con la condanna della attrice alla rifusione delle spese del giudizio, che vengono liquidate in favore di ciascuna delle convenute nella misura di cui appresso, in base ai parametri stabiliti dal D.M. 37/18 per i compensi di avvocato nelle cause civili di competenza del tribunale di normale difficoltà e di valore compreso nello scaglione di riferimento. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, rigetta la domanda e condanna ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA alla rifusione delle spese di lite in favore delle convenute INTESA SANPAOLO S.P.A. e SAATCHI & amp SAATCHI S.R.L. che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi Euro 13.430,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

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