La retroattività della limitazione del brevetto

Quando un brevetto europeo rilasciato per l’Italia subisce una limitazione accolta dall’European Patent Office EPO , tale limitazione ha effetto retroattivo a far data dal giorno del deposito della domanda di brevetto.

È quanto si legge nella sentenza numero 21402/2019 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione pubblicata in data 14 agosto. Il caso. In data 02.11.2010 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda di A. s.p.a. volta alla declaratoria di nullità della frazione italiana del brevetto europeo EP 1.283.983 di T. s.r.l. pubblicato il 13.09.2006 ed avente ad oggetto un termometro ad infrarossi. Allo stesso tempo veniva rigettata la domanda riconvenzionale proposta da T. s.r.l. relativa all’accertamento della contraffazione che sarebbe stata posta in atto da A. s.p.a. mediante la produzione e commercializzazione di un termometro ad infrarossi contraddistinto da un noto marchio. In merito, infatti, il Tribunale rilevava che il brevetto di T. s.r.l. era carente di novità in quanto già anticipato dal brevetto americano US 582024. T. s.r.l. proponeva appello invocando un fatto nuovo intervenuto nelle more dell’impugnazione, e cioè la presentazione e accoglimento da parte dell’Ufficio europeo dei brevetti EPO, European Patent Office dell’istanza di limitazione del brevetto. La Corte d’appello di Milano, con sentenza numero 1702/2014 del 12.05.2014, preso atto della summenzionata limitazione riformava la sentenza di primo grado rigettando la domanda di accertamento proposta da A. s.p.a., ma contestualmente respingeva altresì le pretese della T. s.r.l. osservando che questa non potesse ricevere tutela in quanto A. s.p.a. sin dal 2008 aveva eliminato dal commercio il termometro, e quindi anteriormente alla decisione dell’EPO di limitazione della privativa del brevetto. Contro tale decisione la T. s.r.l. proponeva ricorso per cassazione lamentando col primo motivo la violazione e falsa applicazione degli art. 105-ter e 69 comma 2 della Convenzione di Monaco ratificata con L. numero 224/2007 , dell’art. 56 D.Lgs numero 30/2005 con il secondo e terzo motivo l’omissione di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione dell’art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c., art. 112 c.p.c. e art. 2909 c.p.c. La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, mentre rigetta il secondo ed il terzo motivo. Viene dichiarato altresì inammissibile il ricorso incidentale. L’efficacia retroattiva della limitazione del brevetto. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 105 bis e art. 105 ter della Convenzione sul brevetto europeo ovvero Convenzione di Monaco del 5.10.1973 riveduta il 29.11.2000 e ratificata con l. numero 224/2007 più comunemente CBE su richiesta del titolare del brevetto, questo può essere limitato e, se ne sussistono le condizioni, l’ufficio europeo accorda tale limitazione che ha efficacia in tutti gli Stati contraenti per i quali è stato concesso. La ratio di queste disposizioni è da ricercarsi nella volontà di ridurre la possibilità di controversie riguardo alla validità del brevetto, nonché alla volontà di aumentare la certezza del diritto brevettuale. Gli effetti della determinazione assunta dall’ufficio brevetti EPO circa la limitazione della privativa brevettuale sono descritti nell’art. 69 comma 2 CBE in forza del quale, nel secondo capoverso, si legge che l’approvata limitazione del brevetto determina retroattivamente la protezione conferita al titolare della domanda del brevetto. In altri termini la disposizione de qua non fa altro che attribuire al titolare del brevetto europeo la medesima protezione che avrebbe avuto se il brevetto fosse nato con la restrizione accordata. Quanto esposto risulta compatibile con l’intero quadro giuridico in materia di brevetti la limitazione incide, in altri termini, sull’oggetto della privativa ma non impedisce che la protezione accordata dalla Convenzione si attui, con riguardo al brevetto modificato perché limitato , a partire dal momento della pubblicazione della domanda, quindi retroattivamente. La regolamentazione sopraesposta trova applicazione anche con riguardo al brevetto europeo rilasciato per l’Italia. In particolare, ai sensi dell’art. 56 comma 1 del Codice della proprietà industriale d.lgs. numero 30/2005 s.m.i. il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani []”. Nel caso di specie la Corte d’Appello di Milano ha basato la propria decisione sulla domanda riconvenzionale di T. s.r.l. e sulla circostanza per cui il brevetto di cui era titolare la stessa non potesse ricevere tutela prima della decisione dell’EPO sulla limitazione. Alla luce di quanto di un’interpretazione letterale e teleologica delle disposizioni sopra richiamate si comprende, allora, come quanto ritenuto dal giudice distrettuale non possa condividersi. Il requisito dell’attività inventiva. L’art. 48 del codice della proprietà industriale sancisce che un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva solo laddove per persona esperta del ramo, essa non risulta già ovvia dallo stato della tecnica, intendendosi per tale tutto ciò che risulti al pubblico già accessibile. Nel caso di specie, più precipuamente, A. s.p.a. rileva che la Corte d’Appello di Milano avrebbe erroneamente ritenuto che il brevetto di T. s.r.l., siccome limitato, presentasse il requisito della novità, a dispetto dell’anteriorità del brevetto americano US 5820264, giacché quanto oggetto di limitazione sarebbe stato ottenibile attraverso un’ovvia modifica del brevetto suddetto. A ben vedere, la doglianza de qua non può ritenersi ammissibile. La censura incidentale di A. s.p.a., infatti, è volta ad un riesame degli apprezzamenti di fatto svolti dal giudice di merito, riesame che non è consentito, come noto, in sede di legittimità. A riguardo, infatti, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta in luogo dell’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta che implica una mera attività interpretativa, inerisce ad una valutazione di merito, preclusa al giudice di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 31 maggio – 14 agosto 2019, n. 21402 Presidente Genovese – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - Il 2 novembre 2010 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda di Artsana s.p.a. volta alla declaratoria della nullità della frazione italiana del brevetto Europeo EP omissis di Tecnimed s.r.l., pubblicato il 13 settembre 2006, reso efficace in Italia con deposito della traduzione il 19 settembre dello stesso anno, e avente ad oggetto termometro ad infrarossi e guida d’onda per il termometro ad infrarossi denominato Thermofocus al contempo respingeva la domanda riconvenzionale, proposta da Tecnimed s.r.l., relativa all’accertamento della contraffazione che sarebbe stata posta in atto da Artsana mediante la produzione, commercializzazione e offerta in vendita del termometro denominato No Touch Baby contraddistinto dal marchio Chicco . Rilevava il Tribunale che il brevetto di Tecnimed era carente di novità, in quanto anticipato dagli insegnamenti del brevetto statunitense omissis . 2. - Nel proporre appello Tecnimed invocava un fatto nuovo, intervenuto nelle more dell’impugnazione e cioè la presentazione, in data 6 ottobre 2011, all’Ufficio Europeo dei brevetti - EPO -, di una istanza di limitazione del brevetto nei termini delineati dalla consulenza tecnica d’ufficio svolta in prime cure limitazione che veniva poi accolta con decisione assunta dal predetto Ufficio in data 11 aprile 2012. In esito al giudizio di gravame, in cui si costituiva Artsana, la Corte di appello di Milano, preso atto della suddetta limitazione apportata al brevetto in contestazione, riformava la sentenza di primo grado e per l’effetto rigettava la domanda di accertamento della nullità proposta da Artsana. La detta Corte respingeva, tuttavia, le domande riconvenzionali riproposte da Tecnimed osservava, per un verso, che era stata accertata la nullità della frazione italiana del brevetto Europeo EP omissis fino al 12 aprile del 2012, allorquando l’EPO aveva disposto la limitazione alla rivendicazione 1 della suddetta privativa rilevava, per altro verso, non essere stato contestato che Artsana, sin dal 2008, aveva eliminato dal commercio il prodotto denominato No Touch Baby secondo il giudice distrettuale, pertanto, il brevetto di cui era titolare Tecnimed non poteva ricevere tutela nel periodo in cui il dispositivo dell’appellata era commercializzato. 3. - Contro tale pronuncia Tecnimed ha proposto un ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Resiste con controricorso Artsana, la quale, a sua volta, ha spiegato una impugnazione incidentale basata su due motivi. Sono state depositate memorie. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 105-ter e art. 69, comma 2, CBE Convenzione sul brevetto Europeo, ovvero Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, riveduta il 29 novembre 2000 e ratificata con L. n. 224 del 2007 e dell’art. 56 c.p.i. D.Lgs. n. 30 del 2005 . Rileva la ricorrente che la Corte di appello aveva negato che il brevetto limitato fosse valido e produttivo di effetti fin dall’origine, laddove, invece, la limitazione aveva il solo effetto di ridurre l’ambito di protezione della privativa. L’istante osserva, infatti, che gli effetti della limitazione retroagiscono al momento del deposito della domanda di brevetto. In tal senso, la Corte di appello avrebbe dovuto accertare l’originaria validità del brevetto e, in conseguenza, la contraffazione e la condotta di concorrenza sleale poste in atto da Artsana con la produzione e commercializzazione del termometro denominato No Touch Baby . Il motivo è fondato. Contrariamente a quel che parrebbe ritenere la controricorrente, la Corte di appello ha basato la decisione sulle domande riconvenzionali di Tecnimed non già sulla inconsapevolezza della natura lesiva della condotta di Artsana profilo che la sentenza impugnata non affronta , ma sulla circostanza per cui il brevetto di cui era titolare l’odierna istante non potesse ricevere tutela prima della decisione dell’EPO sulla attuata limitazione. Quanto ritenuto dal giudice distrettuale non può tuttavia condividersi. Si legge nella sentenza impugnata che Tecnimed ha formulato avanti all’EPO una richiesta di limitazione del brevetto Europeo avente ad oggetto l’eliminazione dal claim 1 della dizione at least riferita alla porzione convergente della superficie interna del termometro, per modo che la guida d’onda il corpo tubolare deputato a convogliare la radiazione infrarossa proveniente dal corpo del paziente verso il sensore abbia una superficie interna presentante una porzione convergente nella direzione della seconda estremità sentenza impugnata, pag. 12 . La Corte di merito ricorda che la limitazione in questione è stata accolta e che per effetto della stessa il brevetto non doveva considerarsi pienamente valido ricorda, infatti, il giudice di appello che, in base a quanto osservato dal consulente tecnico d’ufficio, la limitazione della rivendicazione 1 consentiva al brevetto di Tecnimed di escludere l’interferenza con altra privativa statunitense, nella specie . La limitazione si è dunque attuata attraverso una riduzione dell’ambito di protezione della prima rivendicazione del brevetto, con riferimento a materia ritenuta non meritevole di protezione per la presenza di una anteriorità invalidante. Ora, la ratio della disciplina in tema di limitazione del brevetto Europeo, attraverso la speciale procedura prevista dagli artt. 105-bis e 105-ter CBE, è stata spiegata avendo riguardo, da un lato, alla volontà di ridurre la possibilità di controversie riguardo alla validità del brevetto e, dall’altro, all’intendimento di aumentare la certezza del diritto brevettuale, stante la centralità delle decisioni assunte dall’EPO non è peraltro da trascurare, secondo quanto è stato pure osservato in dottrina, che la limitazione del brevetto, producendo una riduzione dell’oggetto di esso, e quindi del suo ambito di esclusiva, attesta il favor del legislatore per il contenimento del monopolio brevettuale. Ciò detto, gli effetti della determinazione assunta dall’EPO in punto di limitazione della privativa brevettuale sono descritti dall’art. 69, comma 2 CBE, che dispone Per il periodo di tempo che precede la concessione del brevetto Europeo, i limiti della protezione conferita dalla domanda di brevetto Europeo sono determinati dalle rivendicazioni contenute nella domanda pubblicata. Tuttavia, il brevetto Europeo nel testo concesso o modificato in una procedura di opposizione, di limitazione o per nullità determina retroattivamente tale protezione sempreché non venga estesa . La norma è chiara, dunque, nell’attribuire al titolare del brevetto Europeo la protezione, per come definita in ragione della disposta limitazione, fin dalla venuta ad esistenza del titolo di privativa come, cioè, se lo stesso fosse nato con quella restrizione. Una tale previsione è del resto coerente con la disciplina dei diritti conferiti dal brevetto Europeo, come contenuta negli artt. 64 e 67 CBE la limitazione incide, infatti, sull’oggetto della privativa ma non impedisce che la protezione accordata dalla Convenzione si attui, con riguardo al brevetto modificato, a partire dal momento della pubblicazione della domanda. In tal senso, vanno dunque distinti, come rilevato da parte ricorrente, il momento a partire dal quale la decisione dell’EPO produce effetto - che, a mente dell’art. 105-ter, comma 3 CBE, è quello della pubblicazione della menzione della stessa nel Bollettino Europeo del brevetti - e il concreto contenuto di tale effetto, che è dato dalla limitazione ex tunc del titolo brevettuale. Tale regolamentazione trova poi applicazione anche con riguardo al brevetto Europeo rilasciato per l’Italia. Vero è, infatti, che a mente dell’art. 56, comma 1 c.p.i., q ualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l’ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione è confermato a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l’opposizione o la limitazione ma è altrettanto vero che tale previsione, la quale evoca il cit. art. 105-ter, comma 3, non osta a che la tutela derivante dalla procedura di limitazione abbia effetto retroattivo, come per l’appunto prescritto dall’art. 68, comma 2 CBE. Non pare, del resto, che la nominata efficacia retroattiva della limitazione brevettuale trovi ostacolo nell’esigenza di tutelare i terzi che abbiano confidato nella nullità del brevetto. In primo luogo, il dato normativo è del tutto univoco nella definizione, in senso retroattivo, della riconosciuta limitazione. In secondo luogo, la citata esigenza non è l’unica a venire in considerazione ai fini che qui interessano, dal momento che il protocollo interpretativo dell’art. 69 CBE precisa che il detto articolo deve essere inteso nel senso di offrire, nel contempo, un’equa protezione al titolare del brevetto e una ragionevole certezza del diritto ai terzi e il titolare della privativa deve ricevere protezione, in particolare, con riferimento all’eventualità del rinvenimento di documenti che attestino l’esistenza di un’arte nota, anteriore al momento del deposito del brevetto, tale da ridurre l’ambito di protezione della privativa registrata proprio con riferimento a ipotesi siffatte si giustifica, difatti, la procedura di limitazione, con cui si pone rimedio al fatto che l’invenzione ricomprenda soluzioni precedute da anteriorità invalidanti. Da ultimo, in caso di limitazione, la certezza del diritto dei terzi è presieduta dal principio per cui la modificazione non può implicare che il brevetto si estenda oltre il contenuto della domanda originaria cfr. art. 123, comma 2 CBE, ma anche art. 79, comma 3 c.p.i. . D’altro canto, è stato ben rilevato, in dottrina, come la disciplina della retroattività della limitazione trovi il proprio fondamento in una delle richiamate finalità dell’istituto in esame si è osservato, in particolare, che l’esigenza di ridurre il contenzioso in materia brevettuale sarebbe frustrata se l’efficacia della limitazione decorresse dalla data in cui è emesso il provvedimento, giacché in tal caso non verrebbe meno l’interesse del terzo a far accertare la nullità del brevetto nel periodo anteriore alla disposta limitazione, al fine di escludere la lamentata contraffazione. Va allora ribadito che, a prescindere dall’accertata nullità che affliggeva dapprincipio la prima rivendicazione del brevetto Tecnimed, l’accoglimento dell’istanza di limitazione ha determinato, come conseguenza, che, pur nel perimetro delineato dall’intervento dell’EPO del 2012, la privativa in questione, con riguardo alla predetta rivendicazione, fosse efficace fin dal 2006. 2. - Col secondo motivo la ricorrente oppone l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Assume che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare che le parole at least davanti a a waveguide , nel testo della prima rivendicazione, erano state eliminate ben prima della limitazione del brevetto operata nel 2012 e cioè nel 2006, in sede di concessione della privativa da parte dell’EPO. In conseguenza, questa avrebbe dovuto ritenersi valida fin da allora e ciò avendo riguardo all’art. 69 CBE, secondo cui il brevetto Europeo, come rilasciato, determina retroattivamente il riconoscimento della protezione. Il motivo è infondato. Reputa il Collegio sia da escludere che la sentenza impugnata abbia inteso affermare che la nullità del brevetto Tecnimed sia venuta meno per effetto della riformulazione della prima rivendicazione nel senso appena indicato avendo quindi riguardo alle espressioni at least e a waveguide . Vero è che pag. 12 della sentenza impugnata contiene espressa menzione del fatto che la modifica apportata da Tecnimed sarebbe appunto consistita nell’eliminare la dicitura almeno riferita ad una guida d’onda che era stata alla base della nullità del brevetto Tecnimed rispetto al trovato americano di cui si è già detto. Ma è vero, al contempo, che la Corte di appello ha precisato come la richiesta di limitazione formulata avanti all’EPO riguardasse l’eliminazione dalla rivendicazione 1 della dizione at least riferita - come in precedenza rilevato - alla porzione convergente della superficie interna del termometro tant’è che lo stesso giudice distrettuale ha sottolineato come, in forza della modificata rivendicazione, la superficie interna della guida d’onda deve presentare una porzione convergente nella direzione della seconda estremità, caratterizzata dal fatto che la detta superficie interna definisce un passaggio per mettere in comunicazione la prima e la seconda apertura, opposte l’una all’altra sentenza, pag. 12 . E il senso del ragionamento svolto dalla Corte di appello è reso manifesto dal rilievo per cui nella sentenza impugnata si evidenzia come la modifica apportata al brevetto Tecnimed ricalcherebbe quanto suggerito dal c.t.u. sempre pag. 12 della sentenza , il quale aveva fatto presente che il brevetto in contestazione sarebbe stato valido ove la rivendicazione di cui si dibatte fosse stata limitata in modo che risultasse chiaro e inequivocabile che la superficie interna della guida d’onda che collega le due aperture avesse una convergenza progressivamente e continuativamente crescente dalla prima verso la seconda apertura sentenza, pag. 10 . Poiché non può affermarsi che l’accertamento della validità del brevetto di Tecnimed dipenda dalla modificazione intervenuta nel 2006 - evenienza che, oltretutto, non lascia comprendere il senso della limitazione pronunciata dall’EPO sei anni più tardi giacché, in tale prospettiva, essa avrebbe avuto ad oggetto una parte della rivendicazione non più esistente - deve escludersi che si configuri il denunciato omesso esame di fatto decisivo. 3. - Il terzo mezzo censura la sentenza impugnata per nullità, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 112 c.p.c., oltre che per violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c Viene lamentato che la Corte distrettuale non si sarebbe pronunciata su di un motivo di appello in particolare, nella sentenza impugnata non sarebbe stata presa in esame la censura avente ad oggetto l’affermazione, da parte del Tribunale, secondo cui non era legittima la limitazione in sede giudiziale del brevetto, e quindi la limitazione della privativa indicata dal c.t.u. già in sede cautelare e successivamente proposta da essa istante anche avanti all’EPO, e da questo accolta. Il motivo di gravame in questione, secondo la ricorrente, risultava essere certamente fondato e avrebbe quindi meritato di essere accolto con la conseguenza che, anche nella prospettiva della supposta irretroattività della limitazione ed anche nel caso in cui tale limitazione fosse stata effettivamente necessaria . il brevetto Tecnimed avrebbe dovuto considerarsi comunque valido non già dalla data 12 aprile 2012 della pubblicazione della decisione dell’EPO di concedere la limitazione, ma sin dalla fase cautelare ante causam del giudizio , avendo in quella sede il c.t.u. indicato una limitazione del brevetto ritenuta idonea a chiarirlo. Il motivo non può essere accolto. Con tutta evidenza, la Corte di appello non ha preso in considerazione la censura relativa alla limitazione giudiziale del brevetto in quanto ha reputato decisivo il fatto che la suddetta limitazione era stata nel frattempo accordata dall’EPO. Si tratta, dunque, di una ipotesi di assorbimento infatti, la figura dell’assorbimento può aversi in forma esplicita, allorché la decisione spieghi espressamente le ragioni per cui la domanda assorbita è ritenuta superflua, ovvero anche in forma implicita, allorquando l’affermazione contenuta in motivazione sia logicamente incompatibile con l’accertamento richiesto nella domanda implicitamente assorbita Cass. 6 aprile 2018, n. 8571 . È noto, poi, che l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia se non in senso formale in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita di rigetto oppure di accoglimento anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento Cass. 12 novembre 2018, n. 28995 . Nè del resto, la ricorrente spiega quale interesse avrebbe a una pronuncia sul tema della limitazione giudiziale, giacché il risultato utile che essa potrebbe ritrarre da una pronuncia nel senso richiesto non sarebbe diverso da quello conseguito attraverso la limitazione del brevetto ottenuta avanti all’EPO. 4. - Il primo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 48 c.p.i Rileva Artsana che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che il brevetto di Tecnimed, siccome limitato, presentasse il requisito dell’attività inventiva, e ciò a dispetto dell’anteriorità costituita dal brevetto statunitense OMISSIS il trovato oggetto di tale privativa, infatti, presenterebbe i medesimi vantaggi dell’invenzione oggetto di causa che sarebbero costituiti dalla precisa definizione dell’area, sulla superficie del corpo del paziente, di cui si vuole misurare la temperatura, dalla focalizzazione della maggior parte dei raggi provenienti dall’area di interesse e da una lettura della temperatura non influenzata da effetti spuri. Il brevetto Tecnimed, dunque, difetterebbe di attività inventiva, giacché quanto costituisce oggetto di limitazione sarebbe ottenibile attraverso un’ovvia modifica delle soluzioni adottate con il brevetto statunitense. Il motivo è inammissibile. La censura è orientata a un non consentito riesame degli apprezzamenti di fatto svolti dal giudice del merito. Come è noto, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155 Cass. 11 gennaio 2016, n. 195 Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110 Cass. 4 aprile 2013, n. 8315’ . 5. - Con il secondo motivo di ricorso incidentale è lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 46 e 48 c.p.i Ad avviso dell’istante la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto valido il brevetto di controparte, come limitato, nonostante la presenza in atti di documenti comprovanti la predivulgazione o la carenza di attività inventiva della soluzione brevettata. Si menziona, al riguardo, il brevetto Europeo EP OMISSIS , la cui domanda era stata depositata il 23 febbraio 1999, prima del deposito del testo Europeo Tecnimed e della sua domanda prioritaria tale brevetto tutelava un modello sensore con guida d’onda avente caratteristiche del tutto sovrapponibili a quelle del termometro oggetto del brevetto della ricorrente principale. Rileva la ricorrente che, per quanto il trovato brevettato si riferisca ad una termopila, la società titolare della privativa, nel corso di una fiera medica tenutasi nel novembre 1999, aveva offerto il proprio sensore all’incaricato di una società terza, proponendo l’uso del dispositivo per la produzione di termometri a infrarossi. Aggiunge la ricorrente incidentale che il consulente tecnico d’ufficio aveva evidenziato come il colloquio in questione assumesse rilievo ai fini della valutazione dell’altezza inventiva del trovato Tecnimed rileva, inoltre, che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che i documenti versati in atti, e inerenti alle dedotte anteriorità, fossero privi di data certa e risultassero comunque inidonei a provare alcunché. Anche tale motivo è inammissibile. Anzitutto esso è carente di autosufficienza, in quanto l’istante non ha corredato le proprie deduzioni di un congruo richiamo degli elementi documentali su di cui essa si fonda. Si rammenta, in proposito, che chi ricorre per cassazione ha l’onere di indicare i documenti su cui il ricorso è fondato, mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione Cass. 27 luglio 2017, n. 18679 Cass. 15 luglio 2015, n. 14784 . Ciò vale, tra l’altro, per il brevetto EP OMISSIS , di cui non è indicata la data di pubblicazione elemento, questo, che assumerebbe rilievo, nella prospettiva della controricorrente, ai fini della verifica della priorità rilevante per l’attività inventiva infatti, Artsana deduce che il richiamato colloquio, il quale aveva avuto luogo nel corso di una manifestazione fieristica, andasse preso in considerazione, secondo quanto indicato dal consulente tecnico d’ufficio, per valutare l’altezza inventiva del trovato Tecnimed ma tale colloquio riguardava il brevetto EP OMISSIS e a norma dell’art. 48 c.p.i. l’apprezzamento dell’attività inventiva prescinde dal contenuto delle domande di brevetto non pubblicate onde una qualsiasi difesa incentrata sul tema suddetto esigeva che si fornissero precise indicazioni inerenti alla pubblicazione della domanda di privativa . Sul versante della novità, poi, la Corte di merito ha escluso che l’appellata avesse provato che il trovato Tecnimed fosse stato inciso da specifiche anteriorità ed ha aggiunto, in proposito, che la documentazione prodotta da Artsana consisteva per lo più in lettere e tavole con disegni privi di data certa, insufficienti ad offrire la prova di una invenzione anteriore al brevetto di cui qui si dibatte. Quanto rilevato dal giudice del gravame sfugge però a censura, dal momento che inerisce a un accertamento di fatto riservato al giudice del merito e non può essere sindacato in questa sede tanto più che, come si è detto, l’impugnazione risulta carente di autosufficienza infatti, l’istante non fornisce indicazioni quanto al contenuto e alla localizzazione dei documenti prodotti . In ogni caso, quanto dedotto con riguardo al richiamato colloquio in occasione della manifestazione fieristica non potrebbe assurgere a divulgazione e ciò sia perché è la stessa Artsana a ricordare, senza sollevare contestazioni al riguardo, come il c.t.u. avesse escluso che detta evenienza fosse sufficiente a dimostrare la carenza di novità del trovato sia perché, in ogni caso, la divulgazione fa perdere all’invenzione industriale il requisito della novità, così da impedire la concessione di un valido brevetto, solo ove consista in una comunicazione o diffusione che porti il trovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone Cass. 19 aprile 2010, n. 9291 . 6. - In conclusione, va accolto primo motivo e devono essere respinti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, mentre va dichiarato inammissibile quello incidentale. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa viene rinviata alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte di Milano dovrà applicare il seguente principio di diritto Ove un brevetto Europeo rilasciato per l’Italia sia assoggetto a una procedura di limitazione avanti all’Ufficio Europeo dei brevetti, la protezione deve ritenersi definita dal contenuto della limitazione con effetto retraoattivo, e ciò a prescindere dalla nullità che poteva originariamente investire le rivendicazioni modificate attraverso la procedura stessa . P .Q.M. LA CORTE accoglie il primo e rigetta il secondo e il terzo motivo del ricorso principale dichiara inammissibile il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.