Oneri della banca nell’insinuare il credito da saldo negativo di conto corrente

In materia di ammissione al passivo fallimentare, qualora la banca voglia insinuare il credito da saldo negativo di conto corrente, essa avrà l’onere di rendere conto della intera evoluzione del rapporto attraverso il deposito degli estratti conto integrali.

Questo il principio richiamato nell’ordinanza n. 17640/19, depositata il 1° luglio. Il fatto. Il Giudice delegato respingeva la domanda di un istituto bancario vertente sull’ammissione tardiva nel fallimento di una società, considerando che il decreto ingiuntivo prodotto non era opponibile al fallimento. La banca proponeva, dunque, opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli, il quale respingeva la stessa con apposito decreto. Avverso tale provvedimento, lo stesso istituto di credito proponeva ricorso per cassazione, contestando il fatto che le eccezioni pronunciate d’ufficio dal Tribunale non rientrano tra quelle di sua competenza, trattandosi di eccezioni che avrebbero dovuto essere espresse direttamente dal fallimento, e lamentando l’omesso esame del fatto storico dell’avvenuto deposito della documentazione comprovante il credito vantato. Poteri d’ufficio del giudice nel procedimento di verifica del passivo fallimentare. Gli Ermellini non accolgono il primo motivo di ricorso prospettato dal ricorrente, richiamando l’orientamento giurisprudenziale in base al quale il giudice deve accertare il fondamento giuridico della domanda, anche d’ufficio ed indipendentemente dall’attività processuale posta in essere dal convenuto, specificando che anche nel procedimento di verifica del passivo fallimentare tutte le ragioni, che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere, possono essere rilevate anche d’ufficio . Oneri della banca in tema di ammissione al passivo fallimentare. La Suprema Corte non accoglie nemmeno il secondo motivo di ricorso, osservando come, in base alla giurisprudenza di legittimità, in tema di ammissione al passivo fallimentare, nell’insinuare il credito da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l’onere di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali , essendo necessario rendere conto in modo analitico e continuo dello svolgimento dell’intero rapporto di conto corrente. Nel caso concreto, gli Ermellini non riscontrano i caratteri della continuità e dell’analiticità degli estratti conto descritti sopra, concludendo con il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 5 marzo – 1 luglio 2019, n. 17640 Presidente Genovese – Relatore Dolmetta Fatto e diritto 1.- La s.p.a. Nuova Banca delle Marche poi incorporata nella s.p.a. UBI Banca, che ha ceduto il credito alla s.r.l. Purple SPV ha presentato domanda per ammissione tardiva nel fallimento della s.r.l. omissis , titolando la pretesa nel saldo debitore di un conto corrente ordinario c/c n. , ivi aggiunti degli interessi di mora, nonché nel saldo debitore di un contratto di finanziamento di operazioni in portafoglio commerciale. Il giudice delegato ha respinto la domanda, avendo considerato che il decreto ingiuntivo prodotto non è opponibile al fallimento, atteso che solo la definitiva esecutività dello stesso intervenuta prima del fallimento spiega effetti extraprocessuali e rende opponibile il decreto alla procedura fallimentare, maturando altrimenti la preclusione di cui all’art. 45 L. Fall. e avendo inoltre considerato che gli estratti conto prodotti relativi al rapporto di c/c non sono opponibili alla curatela e che con riferimento al contratto di finanziamento non è allegata la prova dell’erogazione della somma finanziata . 2.- La Banca ha proposto opposizione avanti al Tribunale di Napoli. Che la ha respinta, con decreto depositato in data 17 novembre 2017. Con riferimento alla pretesa da conto corrente, Il Tribunale ha osservato, in particolare, che la Banca opponente non ha dimostrato la formazione, nei termini preclusivi fissati dall’art. 99 L. Fall., in base al combinato disposto degli artt. 1826, 1829 e 1832 c.c., dell’art. 119 T.U.B., commi 2 e 3, della dichiarazione confessoria della società ora fallita rispetto alle annotazioni contabili di segno positivo riportate sugli estratti di conto corrente della s.r.l. omissis in liquidazione, con la conseguenza che gli estratti prodotti sono inopponibili alla curatela . Con riguardo alla richiesta da portafoglio commerciale, poi, ha rilevato che la Banca opponente non ha depositato la documentazione idonea a qualificare in modo preciso il rapporto di anticipo su fatture , con conseguente impossibilità di accertare se lo stesso sia uno sconto proprio o improprio e la fondatezza della relativa pretesa creditoria . 3.- Avverso questa pronuncia la Banca ha presentato ricorso, svolgendo due motivi di cassazione. Il fallimento della s.r.l. omissis , già non costituita in sede di opposizione, non ha svolto difese in questo grado del giudizio. 4.- Il primo motivo di ricorso è intestato violazione o falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c. . Rilevato che il fallimento è rimasto contumace nel giudizio di opposizione e non ha sollevato alcuna eccezione sulla documentazione prodotta dalla Banca , il ricorrente assume che le eccezioni pronunciate d’ufficio dal Tribunale di Napoli non rientrino tra quelle di sua competenza, trattandosi di manifestazioni di volontà e/o eccezioni che avrebbero dovuto essere espresse direttamente dal fallimento quale elemento integrativo della fattispecie difensiva . E aggiunge, per quanto concerne la violazione dell’art. 345 c.p.c., che né il curatore fallimentare, né il giudice delegato avessero mai contestato prima le circostanze di fatto eccepite dal Tribunale nella sentenza di rigetto dell’opposizione allo stato passivo del fallimento . 5.- Il motivo non può essere accolto. Secondo l’orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa Corte, il giudice è tenuto ad accertare, anche di ufficio e indipendentemente dall’attività processuale della parte convenuta, il fondamento giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio . Ciò sta a significare che, anche con riguardo al procedimento di verifica del passivo fallimentare, tutte le ragioni, che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere, possono essere rilevate anche d’ufficio cfr., Cass., 6 novembre 2013, n. 24972 . È pure fermo indirizzo di questa Corte che nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. in materia di ius novorum Cass., 31 luglio 2017, n. 19003 . 6.- Il secondo motivo di ricorso lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione delle parti . Che viene individuato in ciò che il Tribunale ha omesso completamente il fatto storico dell’avvenuto deposito da parte della Banca di una copiosa documentazione in grado di provare il credito vantato , documentazione che viene richiamate nel dettaglio. 7.- Il motivo non può essere accolto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ammissione al passivo fallimentare, nell’insinuare il credito da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l’onere di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali Cass., 12 settembre 2018, n. 22208 , dovendosi in effetti rendere conto analitico e continuo dello svolgimento dell’intero rapporto di conto corrente, per sua natura caratterizzato dal concorrere tanto di poste attive, quanto di poste passive alla progressiva formazione del saldo del conto medesimo. Secondo quanto non è accaduto nella specie concreta, l’ estratto posizione rischio autenticato D.Lgs. n. 385 del 193, ex art. 50, relativo al c/c non venendo a possedere, per sua propria natura, l’analiticità che si mostra propria degli estratti conto trimestrali. 8.- In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato. Non essendosi costituito il fallimento intimato, non occorre provvedere alle determinazioni relative alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo il disposto dell’art. 13, comma 1 bis.