Efficacia del versamento effettuato su conto corrente dopo la dichiarazione di fallimento

Il principio di autonomia contrattuale consente al fideiussore di uno scoperto di conto corrente bancario di poter estinguere il proprio debito fideiussorio, non solo in modo diretto, attraverso il versamento alla banca personalmente, ma anche in modo indiretto, mediante accreditamento del denaro sul conto del garantito.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 13458/19, depositata il 17 maggio. Il caso. Il Tribunale rigettava la domanda proposta dal fallimento di una società cooperativa nei confronti di una banca per sentir dichiarare l’inefficacia del versamento di circa 8.000 euro effettuato dopo la dichiarazione di fallimento su un conto corrente intestato alla compagine fallita al fine di estinguere l’obbligazione fideiussoria. Al contrario la Corte d’Appello, adita in secondo grado, accoglieva il gravame proposto dal fallimento della società e dichiarava l’inefficacia del versamento suddetto, condannando la banca. Quest’ultima propone così ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 44 l. fall. e 1180 c.c Il debito fideiussorio l’adempimento da parte del terzo. Sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità, il principio di autonomia contrattuale consente al fideiussore di uno scoperto di conto corrente bancario di poter estinguere il proprio debito fideiussorio, non solo in modo diretto, attraverso il versamento alla banca personalmente, ma anche in modo indiretto, mediante accreditamento del denaro sul conto del garantito, cosicché, quando un terzo versi sul conto del debitore, e dopo il fallimento di questi, una somma a riduzione dello scoperto del conto corrente stesso per il quale il terzo aveva prestato fideiussione, e non risultino debiti verso il fallito da parte del terzo, deve ritenersi che questi abbia adempiuto il proprio debito fideiussorio. Così resta il relativo accreditamento sottratto alla dichiarazione di inefficacia di cui all’art. 44 l. fall ebbene, nel caso in esame, la motivazione della Corte di merito secondo cui il genitore del garante non poteva estinguere in modo legittimo il debito fideiussorio del discendente, non essendo fideiussore del rapporto di conto corrente, ha falsamente applicato il disposto di cui all’art. 44, comma 2, l. fall Per tale ragione il ricorso, secondo la S.C. deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 12 marzo – 17 maggio 2019, n. 13458 Presidente Di Virgilio – Relatore Pazzi Rilevato che 1. il Tribunale di Velletri rigettava la domanda proposta dal fallimento di soc. coop. a r.l. nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Roma volta a sentir dichiarare l’inefficacia, L. fall., ex art. 44, comma 2, del versamento di Euro 8.700 effettuato dopo la dichiarazione di fallimento da R.F. per conto del figlio M. su un conto corrente intestato alla compagine fallita al fine di estinguere l’obbligazione fideiussoria contratta dal discendente in favore della stessa il giudice di primo grado rilevava che la vicenda trovava la sua collocazione nell’ambito dell’attività solutoria di un terzo rispetto al debito proprio del fideiussore e restava sottratta alla dichiarazione di inefficacia nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità Cass. 7695/1998 2. la Corte d’appello di Roma riteneva invece che la giurisprudenza richiamata dal Tribunale, facendo riferimento al pagamento eseguito dal fideiussore, non potesse essere applicata al caso di specie, ove il versamento era stato effettuato da un soggetto diverso dal garante di conseguenza, in accoglimento dell’appello proposto dal fallimento di XXXXXX soc. coop. a r.l., dichiarava, L. Fall., ex art. 44, comma 2, l’inefficacia del versamento effettuato da R.F. sul conto corrente intestato alla fallita in epoca successiva all’apertura del concorso e condannava la banca appellata al pagamento in favore del fallimento della somma di Euro 8.700, oltre accessori e spese 3. per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la Banca di Credito Cooperativo di Roma prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso il fallimento di soc. coop. a r.l. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c Considerato che 4. il motivo di ricorso presentato denuncia la violazione e falsa applicazione della L. fall., art. 44 e art. 1180 c.c. nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio già oggetto di discussione fra le parti la corte territoriale, nell’affermare che R.F. , non essendo fideiussore del conto intestato alla fallita, non potesse estinguere in modo legittimo il debito fideiussorio del figlio M. , avrebbe erroneamente trascurato di considerare che il versamento era stato eseguito dal padre in luogo del discendente, ai sensi dell’art. 1180 c.c., al fine di estinguere l’obbligazione di garanzia di pertinenza di quest’ultimo 5. il motivo è fondato la consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene che il principio di autonomia contrattuale consenta al fideiussore di uno scoperto di conto corrente bancario di poter estinguere il proprio debito fideiussorio, oltre che in modo diretto ossia mediante versamento alla banca personalmente , altresì in modo indiretto cioè mediante accreditamento della somma sul conto del garantito, perché la banca se ne giovi , di modo che, quando un terzo versi sul conto corrente del debitore, e dopo il fallimento di costui, una somma a riduzione dello scoperto del conto stesso per il quale esso terzo aveva prestato fideiussione, e non risulti la sussistenza di debiti verso il fallito da parte del terzo, deve ritenersi che questi abbia adempiuto il proprio debito fideiussorio, restando pertanto il relativo accreditamento sottratto alla dichiarazione di inefficacia di cui alla L. fall., art. 44, ovvero all’azione revocatoria di cui al successivo art. 67 della medesima legge Cass. 10004/2011, Cass. 7695/1998 il senso di simili principi è evidente se la dichiarazione di fallimento provoca la cristallizzazione dei rapporti facenti capo al fallito sia dal lato attivo che dal lato passivo, sicché nessun pagamento del fallito può avere efficacia nei confronti dei creditori così come nessun pagamento dei creditori effettuato a mani del fallito può avere effetto liberatorio per la parte obbligata, non rimane regolato dalla disciplina della L. fall., art. 44 il pagamento che esuli da queste finalità e sia volto invece, secondo il principio di autonomia contrattuale, a estinguere un debito verso un soggetto diverso dal fallito, seppur in maniera indiretta, vale a dire mediante accreditamento della somma sul conto del garantito dichiarato fallito perché la banca se ne giovi la corte di merito, laddove ha ritenuto che il genitore del garante, a ciò obbligatosi tramite accordo diretto con la banca, non poteva estinguere in modo legittimo il debito fideiussorio del discendente, non essendo fideiussore del rapporto di conto corrente, ha falsamente applicato alla fattispecie in esame il disposto della L. fall., art. 44, comma 2, limitandosi a una interpretazione prettamente letterale della giurisprudenza richiamata, di cui però non ha colto il senso ciò non solo perché l’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. costituisce una modalità di adempimento dell’obbligazione del debitore equivalente all’adempimento diretto e non snatura, di per sé, l’obbligazione che intende soddisfare, ma soprattutto perché ai fini dell’applicazione della L. fall., art. 44, comma 2, il pagamento di cui è chiesta la declaratoria di inefficacia deve essere indagato, quanto a titolo e causa, allo scopo di verificare se esso sia volto all’estinzione di un debito verso il fallito, e dunque violi il principio di cristallizzazione dei rapporti facenti capo al fallito, oppure intenda estinguere un debito verso un soggetto diverso, anche se in maniera indiretta, mediante accreditamento della somma sul conto del garantito dichiarato fallito 6. la sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il motivo di ricorso presentato, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.