Ammissione al passivo dei crediti del lavoratore: buste paga opponibili al fallimento

Le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite dei requisiti dall'art. 1, comma 2, l. n. 4/1953 vale a dire, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo , hanno piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda insinuare al passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro.

Il caso. Un creditore aveva presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro per crediti da lavoro dipendente. In prima battuta il giudice delegato non riconosceva gli importi richiesti ritenendo non fossero fondati su prova idonea. In sede di opposizione al passivo il Tribunale accoglieva parzialmente le pretese del lavoratore negando però alcune voci relative a ferie, permessi e festività non godute perché l'ex dipendente non aveva dimostrato di aver svolto l'attività lavorativa senza usufruire del periodo di riposo relativo. Analogamente non veniva riconosciuta la quattordicesima mensilità non essendo stata dimostrata l'adesione della società fallita alla contrattazione collettiva. Il dipendente ricorreva allora in Cassazione. La massima. Le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite dei requisiti dall'articolo 1, comma 2, l. n. 4/1953 vale a dire, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo , hanno piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda insinuare al passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro. La decisione della Suprema Corte. Il dipendente fonda il proprio ricorso in Cassazione sul valore probatorio riconosciuto per legge alle buste paga che aveva prodotto a sostegno della domanda di ammissione al passivo. Secondo il lavoratore tali documenti sono identici al libro unico del lavoro tenuto dal datore e fanno piena prova nell'ambito della verifica crediti fallimentare ex articolo 2709 - 2710 c.c. Secondo il ricorrente le buste paga costituiscono anche una confessione stragiudiziale alla quale il giudice è vincolato. La Cassazione accoglie il ricorso seppur motivando in modo parzialmente difforme dai motivi sollevati dalla parte. Gli Ermellini ricordano che l'articolo 39 del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2008, n. 113, impone al datore di lavoro privato di tenere un libro unico del lavoro al cui interno vanno iscritti tutti i dipendenti sia lavoratori subordinati, sia collaboratori coordinati e continuativi, nonché gli associati in partecipazione con apporto lavorativo . Nello specifico importanti sono i commi 1, 2 e 5 in ordine al contenuto del libro unico del lavoro. Le disposizioni prevedono come segue. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative”. comma 1 Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza al lavoro” comma 2 . Il libro unico del lavoro deve essere così compilato per ciascun mese di riferimento e va consegnato in copia al lavoratore. A completamento si evidenzia che la violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro é punita con sanzioni pecuniarie amministrative da 500,00 a 2.500,00 €, mentre l'omessa esibizione agli organi di vigilanza è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200,00 a 2.000,00 €. L’articolo 39 poi prevede al quinto comma che Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4” comma 5 . La legge 4/1953 richiamata a propria volta impone al datore di lavoro l'obbligo di consegnare all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto di paga indicando il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono la retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute articolo 1 . La legge 4/1953 aggiunge inoltre che le singole annotazioni sopra indicate devono corrispondere esattamente alle registrazioni effettuate sui libri paga o scritture equipollenti articolo 2 . Dal combinato disposto delle norme richiamate, la Cassazione deduce che la busta paga consegnata al dipendente è documento corrispondente nel contenuto alle scritture che lo riguardano all'interno del libro unico del lavoro. Pertanto, secondo giurisprudenza consolidata, ai fini dell'ammissione al passivo nelle procedure fallimentari le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro e firmate o siglate da quest'ultimo fanno piena prova del credito che il dipendente intende insinuare al passivo in questi termini vengono ricordati gli arresti di Cass. 17413/2015, Cass. 10123/2017 Cass. 10041/2017 . E' quindi dalle norme sopra richiamate che discende il valore probatorio pieno delle buste paga, mentre non ha rilievo il riferimento fatto dal ricorrente agli articolo 2709-2710 c.c. Infatti in sede di verifica crediti il curatore agisce nella funzione di gestore di un patrimonio altrui pertanto allo stesso non è opponibile l'efficacia probatoria tra imprenditori delle scritture contabili regolarmente tenute ex multis Cass. 15947/2017 . L'importante è che il libro unico del lavoro sia tenuto regolarmente e in modo completo. In caso contrario il curatore può contestarne il valore probatorio dimostrandone eventuali inesattezze. Se ciò non avviene il libro del lavoro - e conseguentemente le buste paga conformi - fanno piena prova del credito del dipendente. A fini della decisione del caso in esame l’efficacia probatoria vale anche per il calendario delle presenze del singolo lavoratore e per le ulteriori indicazioni in merito a ferie, permessi, festività non godute, nonché per il riconoscimento della quattordicesima mensilità. La Cassazione accoglie pertanto il ricorso del dipendente censurando il provvedimento impugnato nella misura in cui non ha ritenuto provate le pretese del dipendente pur avendo egli prodotto le proprie buste paga consegnate dal datore di lavoro e pur non avendo il curatore contestato la loro regolare formazione e tenuta.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 26 marzo – 15 maggio 2019, n. 13006 Presidente Di Virgilio – Relatore Pazzi Rilevato in fatto che 1. il Giudice delegato al fallimento di omissis s.p.a. non ammetteva il credito vantato da M.R. in forza del rapporto di lavoro intercorso con la società fallita a causa della mancata allegazione di idonea prova 2. il Tribunale di Napoli, preso atto del contenuto delle buste paga e del CUD relativo all’ultimo anno del rapporto di lavoro, ammetteva al passivo della procedura in sede privilegiata la somma di Euro 7.498,41, di cui Euro 6.068,70 per T.F.R., in parziale accoglimento dell’opposizione proposta il collegio dell’opposizione riteneva però che non potessero essere riconosciute le voci relative a ferie, permessi ed ex festività non goduti, in quanto l’ex dipendente non aveva dimostrato il fatto costitutivo della sua pretesa, cioè la prestazione di specifica attività lavorativa senza aver fruito del periodo di riposo allo stesso modo non poteva essere riconosciuta alcuna somma a titolo di quattordicesima mensilità, non risultando dimostrata l’adesione della compagine fallita alla contrattazione collettiva di riferimento 3. ricorre per cassazione avverso tale pronuncia M.R. , affidandosi a due motivi di impugnazione l’intimato fallimento di omissis s.p.a. non ha svolto alcuna difesa. Considerato in diritto che 4.1 il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2709, 2710 e 2735 c.c., e art. 112 c.p.c., nonché del D.L. n. 112 del 2008, e della L. n. 4 del 1953 in tesi di parte ricorrente le buste paga, rappresentando la copia di competenza del lavoratore del libro unico del lavoro, fanno piena prova nei confronti del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c., e costituiscono una confessione stragiudiziale di cui il giudice doveva necessariamente tenere conto il Tribunale avrebbe perciò a torto escluso parte del credito risultante dalle busta paga, in quanto le stesse dimostravano di per sé la sussistenza del rapporto e dei diritti vantati dal dipendente, i relativi fatti costitutivi e l’adesione ai contratti collettivi di categoria mediante la loro diretta applicazione 4.2 il motivo merita accoglimento, nei termini che si vanno a illustrare 4.2.1 il D.L. 5 giugno 2008, n. 112, art. 39, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 113, prevede che il datore di lavoro privato debba tenere un libro unico del lavoro al cui interno vanno iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo in particolare la norma prevede per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative comma 1 nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti o istituti previdenziali le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificamente il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l’indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi comma 2 con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla L. 5 gennaio 1953, n. 4 comma 5 la L. n. 4 del 1953, stabilisce poi che è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute art. 1 e che le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo art. 2 4.2.2 la busta paga consegnata al dipendente costituisce perciò, per espressa indicazione del legislatore, un documento esattamente corrispondente nel suo contenuto alle scritture che lo riguardano all’interno del libro unico del lavoro secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite dei requisiti previsti dalla L. n. 4 del 1953, art. 1, comma 2, vale a dire, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo , hanno piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda insinuare al passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro si vedano in questo senso, ex multis, Cass. 17413/2015, Cass. 10123/2017, Cass. 10041/2017, Cass. 17930/2016, Cass. 1074 /1986 un simile valore probatorio discende non tanto dal disposto degli artt. 2709 e 2710 c.c., dato che al curatore fallimentare, che agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l’efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., delle scritture contabili regolarmente tenute Cass. 14054/2015, Cass., Sez. U., 4213/2013 o dalla applicazione dell’art. 2735 c.c. atteso che nell’ambito dell’accertamento del passivo il curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, si pone in posizione di terzietà rispetto all’imprenditore fallito , ma - a mente del combinato disposto del D.L. n. 112 del 2008, art. 39, L. n. 4 del 1953, artt. 1, 2 e 5, - dal fatto che il contenuto delle buste paga è obbligatorio e sanzionato un tempo penalmente e ora in via amministrativa e, come tale, è di per sé sufficiente a provare il credito maturato dal lavoratore simili principi presuppongono tuttavia che il libro unico del lavoro sia stato tenuto in modo regolare e completo ne discende che il curatore non solo è abilitato a confutare il valore probatorio del medesimo libro a motivo della sua irregolare formazione, ma può anche contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l’inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice Cass. 6501/2012 4.2.3 le buste paga, come detto, devono trovare corrispondenza nel libro unico del lavoro, ivi compreso il calendario delle presenze del singolo lavoratore, per quanto attiene agli elementi che compongono la retribuzione, sicché le indicazioni ivi contenute di voci a titolo di ferie, permessi ed ex festività non godute contribuivano a costituire la base probatoria necessaria a dimostrare il fatto costitutivo del relativo credito che il lavoratore intendeva insinuare al passivo e andavano valutate in uno con le contestazioni del curatore in merito alla regolare tenuta del libro unico del lavoro sulla base del quale le stesse erano state formate, i mezzi probatori di opposto segno eventualmente addotti dalla procedura o gli argomenti utili a dimostrare il loro inesatto contenuto allo stesso modo le indicazioni riportate in busta paga in merito al riconoscimento della quattordicesima mensilità potevano concorrere, unitamente a ogni altro elemento o argomento utile addotto dalle parti, a dimostrare l’implicita adesione dell’imprenditore fallito ai patti collettivi tramite l’applicazione delle relative clausole ai singoli contratti di lavoro il provvedimento impugnato si presta dunque a censura laddove ha posto a carico dell’opponente l’onere probatorio del fatto costitutivo delle sue pretese senza tenere in alcun conto la menzione delle relative voci contenuta nelle buste paga prodotte, pur in assenza di contestazioni sulla loro regolare formazione 5. l’accoglimento del primo motivo di ricorso si riverbera sulla seconda doglianza presentata, con cui il ricorrente ha inteso contestare l’integrale compensazione delle spese di lite disposta in sede di opposizione, in quanto la cassazione del decreto impugnato travolge la pronuncia sulle spese già adottata dal giudice di merito, nel senso espressamente previsto dall’art. 336 c.p.c., comma 1, e impone al giudice del rinvio il rinnovo della relativa regolamentazione alla stregua dell’esito finale della lite 6. il decreto impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Napoli, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.