Ammissione in via privilegiata della PA al passivo del fallimento della società

In tema di richiesta di ammissione in via privilegiata della Pubblica Amministrazione nel passivo del fallimento di una società occorre sempre tenere presente che la stessa natura del credito, peculiare in quanto proveniente da fondi pubblici, impone di considerare il procedimento di erogazione del contributo come il vero presupposto abilitante al sorgere del privilegio.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione con ordinanza n. 5583/19 depositata il 26 febbraio. Il caso. La Regione Emilia-Romagna presentava domanda di ammissione in via privilegiata nel passivo del fallimento della società per un contributo pubblico ad essa erogato e il giudice, ammettendo il credito al chirografo, ne escludeva il privilegio. Proposta opposizione da parte della Regione, il tribunale di Bologna la rigettava affermando che il privilegio sorge dal provvedimento di revoca, quale provvedimento amministrativo che definisce il provvedimento di caducazione del beneficio, con conseguente obbligo restitutorio in capo al beneficiario . Nella fattispecie, il privilegio connesso al credito della Regione risultava pertanto inopponibile alla procedura poiché il provvedimento di revoca era stato emesso dopo la dichiarazione di fallimento della società. Avverso tale decisione la Regione Emilia-Romagna ha proposto ricorso per cassazione. Opponibilità della revoca. Nel ritenere il ricorso fondato, la Corte di Cassazione ribadisce che l’Amministrazione, revocando il contributo già accordato o dichiarando la decadenza del soggetto beneficiario, non compie alcuna valutazione discrezionale. Infatti, l’Amministrazione si limita ad accertare che il presupposto previsto dalla legge è venuto meno e l’atto di revoca non ha alcuna valenza costitutiva. Pertanto, afferma la Corte, la revoca resta opponibile alla massa anche se intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento dell’impresa . Inoltre, conclude il Collegio, stante la natura peculiare del credito, in quanto proveniente da fondi pubblici, occorre considerare il procedimento di erogazione del contributo come il vero presupposto abilitante al sorgere del privilegio . Sulla scorta di tali principi, la Cassa accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato rinviando al Tribunale di Bologna.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 27 settembre 2018 26 febbraio 2019, n. 5583 Presidente De Chiara Relatore Dolmetta Fatto e diritto 1.- La Regione Emilia-Romagna ha presentato domanda tardiva di ammissione in via privilegiata nel passivo del fallimento della s.r.l. omissis . A base della sua richiesta creditoria ha posto il contributo pubblico per interessi erogato alla società di poi fallita ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 1998, nonché della delibera della Giunta regionale n. 680/2006. Il giudice delegato ha ammesso il credito al chirografo, escludendo il privilegio in ragione del rilevo che questo è espressamente previsto per le restituzioni conseguenti alla revoca degli interventi di sostegno, e non quindi per tutti i casi di escussione della garanzia essendo la revoca intervenuta successivamente al fallimento . 2.- Con decreto depositato il 24 ottobre 2013, il Tribunale di Bologna ha poi rigettato l’opposizione che la Regione ha formulato riguardo all’esclusione del privilegio. Ha affermato in proposito la pronuncia che, ai sensi della normativa dell’art. 9, di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, il privilegio sorge dal provvedimento di revoca, quale provvedimento amministrativo che definisce il provvedimento di caducazione del beneficio, con conseguente obbligo restitutorio in capo al beneficiario . Constatato, poi, che nella specie il provvedimento di revoca era stato emesso dopo l’intervenuta dichiarazione di fallimento della s.r.l. omissis , il decreto ha ritenuto che il privilegio connesso al credito della Regione fosse inopponibile alla procedura in ragione della disposizione dell’art. 2916 c.c 3.- Avverso il decreto propone ricorso la Regione Emilia-Romagna, articolando un motivo di cassazione. Resiste il Fallimento, con controricorso. Entrambe le parti ha anno anche depositato memoria. 4.- Il motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 3. Errata interpretazione ed applicazione dell’art. 2916 c.c. . Sostiene dunque il ricorrente che il privilegio, di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, non nasce con l’emissione del provvedimento di revoca, bensì dalla precedente rispetto all’emissione del provvedimento di revoca erogazione del contributo pubblico erogato ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 1998 . Sottolinea al riguardo come spingano in tale direzione l’impianto normativo delineato dal detto decreto, come pure l’ evidente natura pubblica dei fondi di cui si chiede la restituzione . E aggiunge altresì che pure la sentenza emessa da questa Corte in data 2 marzo 2012, n. 3335 conforta tale soluzione, posto che dichiara che la norma dell’art. 9 subordina espressamente il riconoscimento della posizione privilegiata al credito derivante dalla revoca del finanziamento alla circostanza che la precedente erogazione di cui si sollecita la restituzione sia stata effettuata ai sensi del presente decreto legislativo . 5.- Il motivo è fondato. Per quanto la sentenza n. 3335/2012 non risulti attinente alla questione che qui ci occupa, come ha puntualmente segnalato il controricorrente riguardando tale pronuncia il diverso tema dell’effettiva inquadrabilità del credito della Regione Veneto nell’ambito degli interventi pubblici governati dal D.Lgs. n. 123 del 1998 , la giurisprudenza di questa Corte ha più volte sottolineato che l’Amministrazione, nel revocare il contributo già accordato ovvero nel dichiarare la decadenza del soggetto beneficiario, non compie alcuna valutazione discrezionale . L’Amministrazione si limita, in realtà, ad accertare il venir meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge , senza che l’atto di revoca abbia a possedere una qualche valenza costitutiva. Di conseguenza, la revoca resta opponibile alla massa anche se intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento dell’impresa beneficiaria cfr., su questi punti, Cass. SS.UU., 20 luglio 2011, n. 15867 Cass., 3 luglio 2015, n. 13763 Cass., 12 maggio 2017, n. 11928 Cass., 31 maggio 2017, n. 13751 Cass., 26 febbraio 2018, n. 4510 Cass., 23 maggio 2018, n. 12853 . In effetti, posto che la figura del privilegio riceve giustificazione nella causa del credito che va ad assistere art. 2745 c.c. , nella materia in discorso la stessa non può che trovare la propria radice prima nella concessione dell’intervento pubblico erogazione di credito o altra forma di intervento , quale misura appunto di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 1 . E così assistere il rapporto via via che questo viene a svolgersi e a essere eseguito, fin tanto che vi si innestino delle vicende che comportino il venire meno del relativo beneficio cfr., per questi aspetti in generale, Cass., 20 aprile 2018, n. 9926 Cass., 15 maggio 2018, n. 11878 . Come puntualmente ha rilevato il Procuratore generale nella sua requisitoria, la peculiare natura del credito, proveniente da fondi pubblici, impone di considerare il procedimento di erogazione del contributo come il vero presupposto abilitante al sorgere del privilegio . 6.- In conclusione, il ricorso va accolto. Di conseguenza, va cassato il decreto impugnato e la controversia rinviata al Tribunale di Bologna che, in diversa composizione, provvederà pure a liquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Bologna che, in diversa composizione, provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di legittimità.