L’assegno trasferito con girata in bianco è revocabile?

Il caso in rassegna affronta il tema della revocatoria fallimentare dei pagamenti eseguiti per mezzo di assegni bancari e circolari.

Nello specifico si tratta di stabilire se, la consegna al proprio creditore di un assegno bancario o circolare all’ordine di un soggetto terzo, e da questi girato in bianco, integri, o meno, un pagamento da parte del debitore che ne abbia operato la consegna. E, i Giudici della Prima Sezione Civile di Piazza Cavour, con l’ordinanza n. 1871/19, depositata il 23 gennaio, chiariscono che in tema di revocatoria fallimentare, la consegna al proprio creditore, da parte del debitore, di un assegno bancario o circolare all’ordine di un altro soggetto, e da questi girato in bianco, si presume, salvo prova contraria che integri pagamento da parte del debitore stesso che abbia operato la consegna ed è come tale revocabile nel concorso dei presupposti di cui all’art. 67 l.fall Il fatto. La Beta s.p.a. dopo essere stata dichiarata insolvente dal Tribunale di Catania con sentenza del luglio 1996 era stata, in seguito, sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria. Nell’anno antecedente la dichiarazione d’insolvenza la società, già debitrice nei confronti di Caio per compensi di amministratore deliberati, aveva eseguito nei confronti del medesimo pagamenti per un totale complessivo di lire 282.467.822. Caio, nella sua qualità di amministratore, era consapevole della stato di insolvenza della Beta s.p.a. pertanto, l’amministrazione straordinaria della Beta s.p.a. chiedeva dichiararsi, al Tribunale etneo, l’inefficacia degli impugnati pagamenti, a norma dell’art. 67 l.fall Il Giudice di prime cure, tuttavia, dichiarava privi di efficacia, nei confronti della massa dei creditori della Beta s.p.a., i versamenti effettuati in favore del convenuto per il limitato importo di Euro 75.644,32 e per l’effetto lo condannava al pagamento di detto importo. Contro la predetta sentenza sia la Beta s.p.a. che Caio proponevano appello avanti la Corte territoriale che, invero, respingendo entrambi i gravami rilevava come la deduzione dell’appellante, secondo cui la consegna degli assegni provenienti da società terze andasse qualificata come pagamento eseguito direttamente dalla società Beta in favore di Caio, aveva carattere di novità. E, aggiungeva, la Corte catanese, in ogni caso, la mera circostanza che gli assegni in questione fossero stati trasferiti all’appellante incidentale dalla Beta s.p.a. non era sufficiente a far ritenere imputabile a quest’ultima i relativi pagamenti. Avverso quest’ultima decisione la Beta s.p.a. proponeva ricorso in cassazione articolato in cinque motivi di gravame, mentre Caio non svolgeva alcuna attività difensiva. E, gli Ermellini, accolgono il ricorso disattendendo l’affermazione della Corte di merito secondo cui la mera consegna degli assegni in questione da parte di Beta s.p.a. a Caio, non poteva far ritenere che i pagamenti in contestazione fossero riferibili alla prima. In particolare, i Supremi giudici chiariscono che ha errato la Corte di appello di Catania nell’affermare che la consegna a Caio, da parte della Beta s.p.a., degli assegni circolari emessi all’ordine della società Gamma, e girati in bianco, non fosse sufficiente per far ritenere imputabile alla stessa Beta s.p.a. il pagamento effettuato con quei titoli. Infatti, trasferendo gli assegni in questione, la suddetta società ha posto in essere il tipico atto dispositivo del diritto cartolare che è contemplato dall’art. 18, n. 3, l. camb. La sentenza impugnata viene quindi cassata. La girata in bianco. L’assegno si trasferisce mediante girata e non deve contenere alcuna condizione. Se la girata è in bianco il portatore potrà riempirla con il proprio nome o con quello di altra persona, ma potrà girare l’assegno bancario di nuovo in bianco o a persona determinata oppure trasmettendo ad un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarlo, ex art. 20, l. camb. Poiché la mera traditio dell’assegno che reca la girata in bianco costituisce una particolare ipotesi, prevista dalla legge, di trasferimento del diritto incorporato nel titolo, che circola come titolo al portatore, l’effetto traslativo, in questa particolare ipotesi, non deve essere provato da chi vi abbia interesse infatti esso costituisce naturale derivazione giuridica della circolazione che si attui secondo lo schema delineato dall’art. 18, n. 3, l. camb. e dall’art. 20, n. 3, l. ass È semmai chi intende avversare la cessione del diritto a dover dimostrare che la dazione manuale del titolo non potesse produrre il nominato effetto traslativo in quanto la volontà del trasferente aveva un contenuto diverso, incompatibile con l’evidenza dell’attuata traditio . Così, colui che, a fronte del mero trasferimento di un assegno già girato in bianco, intenda sostenere che la successiva consegna di esso a un terzo non abbia prodotto gli effetti propri della circolazione di un titolo al portatore, dovrà dare prova dei fatti posti a fondamento di una tale eccezione. I pagamenti spettanti all’amministratore di una s.p.a. non sono esenti dalla revocatoria. L’azione revocatoria fallimentare si pone quale scopo la neutralizzazione, di fronte al ceto creditorio, di atti aventi per effetto la fuoriuscita di ricchezza espropriabile dalla massa attiva fallimentare e, con ciò, la lesione della par condicio creditorum . E, con riferimento alla specifica ipotesi di esenzione dei pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso, ex art. 67, comma 3, lett. a l.fall., va evidenziato come il legislatore abbia posto l’attenzione sui pagamenti effettuati dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni utili alla continuazione del normale esercizio e della gestione dell’impresa. Si può affermare, in termini generali, che non sono revocabili i pagamenti normali effettuati dal fallito ai propri fornitori purché effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa e nei termini d’uso mentre, al contrario, sono revocabili i pagamenti dei debiti personali del fallito, in quanto tali debiti non rientrano nell’attività d’impresa nonché i pagamenti effettuati quando l’esercizio dell’impresa sia cessato, come nel caso dei pagamenti effettuati durante la liquidazione volontaria. Sono altresì revocabili, come nel caso de quo, i pagamenti effettuati dalla società nei confronti del proprio amministratore nell’anno antecedente la dichiarazione d’insolvenza della società difatti, vi era la consapevolezza dello stato di insolvenza della Beta s.p.a. da parte di Caio, amministratore della società, visto che tanto la stampa nazionale, quanto quella locale avevano dato risalto all’irreversibile crisi dell’intero gruppo. Il pagamento da parte del debitore -attraverso assegni provenienti da società terze da questi girato in bianco al creditore è revocabile. In conclusione, la consegna a Caio, da parte della società Beta s.p.a., degli assegni circolari emessi all’ordine di una società terza, e girati in bianco, è sufficiente per far ritenere imputabile alla Beta stessa il pagamento effettuato con quei titoli. Difatti, trasferendo gli assegni in questione, la predetta società ha posto in essere il tipico atto dispositivo del diritto cartolare, ai sensi dell’art. 18 n. 3, l. camb. in tal modo la società avvalendosi dei suddetti titoli, riguardati nella loro funzione di mezzi di pagamento, ha estinto la propria posizione debitoria nei confronti dell’indicato soggetto. Quindi, siffatto pagamento risulta essere revocabile.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 26 settembre 2018 – 23 gennaio 2019, n. 1871 Presidente De Chiara – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - Con citazione notificata il 24 ottobre 2001 l’amministrazione straordinaria di s.p.a. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catania C.G. esponendo quanto segue era stata dichiarata insolvente dal predetto Tribunale con sentenza del 9 luglio 1996 e quindi sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell’industria del 24 ottobre 1996 nell’anno antecedente la dichiarazione d’insolvenza la società, già debitrice nei confronti di C. per compensi di amministratore deliberati, aveva eseguito nei confronti del predetto pagamenti per un totale complessivo di L. 282.467.822 vi era la consapevolezza dello stato di insolvenza di da parte di C. , amministratore della società, visto che tanto la stampa nazionale, quanto quella locale avevano da tempo dato risalto all’irreversibile crisi dell’intero gruppo C. , ai cui danni erano stati levati numerosi protesti cambiari per importi particolarmente ingenti. L’attrice chiedeva dichiararsi, dunque, a norma della L. Fall., art. 67, l’inefficacia degli impugnati pagamenti e condannarsi la società convenuta al pagamento della somma sopra indicata, maggiorata di interessi. Nella resistenza di C.G. , il Tribunale dichiarava privi di efficacia, nei confronti della massa dei creditori di , i versamenti effettuati in favore del convenuto per il limitato importo di Euro 75.644,32 per l’effetto lo condannava al pagamento del detto importo, maggiorato degli interessi legali a far data dalla domanda. 3. - Contro la predetta sentenza proponevano appello sia che C. . La Corte di appello di Catania, con sentenza del 5 novembre 2011, respingeva entrambi i gravami. Con specifico riguardo all’impugnazione di , il giudice distrettuale rilevava che la deduzione dell’appellante, secondo cui la consegna degli assegni provenienti da società terze omissis s.p.a., s.r.l. e omissis s.p.a. andasse qualificata come pagamento eseguito direttamente da in favore di C. , aveva carattere di novità. La Corte di Catania aggiungeva che, in ogni caso, la mera circostanza che gli assegni in questione fossero stati trasferiti all’appellante incidentale da non era sufficiente a far ritenere imputabile a quest’ultima i relativi pagamenti. Infine, secondo la Corte di merito, la censura di C. incentrata sulla prova della rivalsa esercitata dalle società traenti gli assegni bancari omissis e e dalla società all’ordine della quale erano stati emessi gli assegni circolari omissis si fondava su di una prospettazione assolutamente nuova, non essendo stata fatta valere, in primo grado, il dato della predetta rivalsa. 3. - La sentenza è stata impugnata per cassazione da con un ricorso articolato in cinque motivi. C.G. , benché intimato, non ha svolto attività difensiva nella presente sede. Ragioni della decisione 1. - I motivi di ricorso hanno il contenuto che segue. Il primo denuncia un vizio di motivazione. Ricorda la ricorrente che col primo motivo di appello la decisione di primo grado era stata censurata nella parte in cui il Tribunale aveva mancato di far discendere dalla consegna degli assegni alla attuale ricorrente un pagamento riferibile a quest’ultima. Il secondo mezzo lamenta sempre un vizio di motivazione. Secondo l’istante il giudice distrettuale avrebbe dovuto ritenere che tanto , quanto omissis avessero trasferito la proprietà degli assegni bancari in capo ad essa , ancorché la legittimazione cartolare, nel caso dell’assegno tratto da , fosse già stata attribuita, grazie alla intestazione, direttamente a C. quanto agli assegni circolari la Corte etnea avrebbe dovuto ritenere che la proprietà dei titoli fosse stata conseguita dallo stesso intimato attraverso le girate in bianco degli assegni. Con il terzo mezzo è lamentata la violazione dell’art. 1376 c.c La censura è fondata sul rilievo per cui la Corte di appello aveva mancato di considerare che la proprietà dell’assegno potesse essere trasferita sulla base del solo consenso legittimamente manifestato. Il quarto motivo prospetta un ulteriore vizio di motivazione con specifico riguardo agli assegni circolari girati in bianco. Viene dedotto che, anche a voler negare che il trasferimento della proprietà del titolo cartolare possa avvenire secondo le regole che disciplinano il trasferimento della proprietà delle cose mobili, la girata in bianco non priverebbe il possessore dell’assegno della legittimazione ad esercitare il diritto di credito che vi è incorporato. Col quinto motivo viene dedotta la violazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 86 e del R.D. n. 1669 del 1933, art. 18. La censura investe l’affermazione della Corte di appello secondo cui la mera circostanza che gli assegni fossero stati consegnati a C. da non era sufficiente a far ritenere imputabile a quest’ultima i relativi pagamenti. In particolare - viene rilevato - dalle norme appena menzionate dovrebbe ricavarsi che in presenza di una girata in bianco risulti rispettata la disciplina relativa alla circolazione dei titoli di credito, onde qualunque possessore del titolo di credito girato in bianco consegue la proprietà del titolo, oltre che la legittimazione a esercitare il diritto di credito. 2. - Il ricorso è fondato nei termini che si vengono ad esporre. 3. - Come in precedenza accennato, la Corte di merito ha osservato che la prospettazione difensiva di , basata sul rilievo per cui le operazioni compiute attraverso gli assegni, riferibili a società terze, dovevano qualificarsi come pagamenti eseguiti direttamente dall’odierna ricorrente, presentava carattere di novità onde - va qui aggiunto - era da ritenere inammissibile . Una conclusione in tal senso è tuttavia smentita dal tenore delle difese dell’amministrazione straordinaria, la quale, fin dalla citazione in primo grado, aveva dedotto che ebbe ad eseguire, con diverse modalità, pagamenti in favore di C.G. e tra tali pagamenti rientravano, ad avviso dell’attrice, quelli attuati coi titoli di cui qui si controverte un assegno bancario di L. 1.000.000 tratto da s.r.l. e nove assegni circolari per complessive L. 85.000.000 emessi dalla Banca Commerciale Italiana all’ordine di omissis s.p.a. e da questa girati in bianco. L’amministrazione straordinaria di ha dunque introdotto il giudizio proprio imputando a quest’ultima, e non alle nominate società che, rispettivamente, avevano tratto l’assegno bancario e richiesto l’emissione degli assegni circolari, i pagamenti oggetto della domanda revocatoria. Il primo motivo merita dunque accoglimento. 4. - Non è poi condivisibile, perlomeno nei termini con cui è stata formulata, l’ulteriore affermazione della Corte di merito, secondo cui la mera consegna degli assegni in questione da a C. non poteva far ritenere che i pagamenti in contestazione fossero riferibili alla prima. 4.1. - Questa Corte è venuta precisando, di recente, che non costituisce pagamento del terzo ma adempimento diretto del debitore e, come tale, revocabile nel concorso di tutti i necessari presupposti, il pagamento eseguito mediante l’invio, fatto da quest’ultimo al proprio creditore, di un assegno bancario tratto da un terzo, consegnato e trasferito al debitore poi dichiarato insolvente, il quale, divenutone proprietario, ha legittimamente esercitato i diritti incorporati nel titolo Cass. 4 luglio 2016, n. 13611 in senso conforme Cass. 11 giugno 2018, n. 15082 . Una tale affermazione, fondata sulla regola del consenso traslativo di cui all’art. 1376 c.c., e quindi sul rilievo per cui la proprietà del titolo cartolare può essere disgiunta dalla legittimazione a far valere il diritto di credito, impone alcune puntualizzazioni. 4.2. - Come è stato osservato in passato, anche se ad altri fini, il titolo di credito, per la sua struttura di simbolo rappresentativo di rapporti obbligatori trasferibili attraverso la legittimazione nelle forme prescritte idoneo, quindi, anche allo scopo di trasferimento di somme di denaro , non si presenta come una cosa, ma piuttosto come il documento probatorio di un rapporto complesso e precipuamente della pretesa creditoria in esso inseparabilmente incorporata Cass. 30 dicembre 1968, n. 4089 . Ciò implica che l’assegno, in vicende quale quella in esame, sia da riguardare non in senso statico, quale possibile oggetto di un diritto reale, quanto, piuttosto, in senso dinamico, come strumento atto a rendere possibili operazioni di pagamento da un soggetto in favore di un altro. Questo non significa che il mero trasferimento dell’assegno che incorpora il credito sia irrilevante nel quadro dell’indagine diretta all’individuazione del soggetto cui sia riferibile la solutio eseguita attraverso quello stesso titolo in tal senso, l’approdo di Cass. 4 luglio 2016, n. 13611 marca efficacemente un possibile effetto del trasferimento del documento contenente la promessa o l’ordine di pagamento. Va tuttavia precisato che, proprio in ragione della funzione solutoria cui assolve l’assegno, quel che conta, anche nell’ipotesi di sua mera traditio, è la volontà, da parte del possessore, di trasferire ad altri il credito in esso documentato. Una diversa impostazione ricostruttiva, che fosse fondata sulla totale astrazione dello strumento cartolare dal credito sottostante che fosse cioè incentrata sull’idoneità dello stesso di circolare quale semplice cosa mobile rischierebbe di essere riduttiva e di conferire all’operazione con cui si attua la cessione del titolo una dimensione funzionale lontana dalla realtà infatti, il trasferimento della titolarità dell’assegno è pur sempre finalizzato ad attribuire a chi lo riceva il diritto di obbligazione in esso incorporato. In tal senso, ciò che diviene dirimente, nel caso di semplice consegna dell’assegno da un soggetto a un altro, è la volontà degli interessati di porre in essere una cessione del credito documentato nel titolo. Secondo l’insegnamento risalente di questa Corte, infatti, il possessore del titolo, che non risulti primo prenditore o giratario, non può invocare la propria qualità di cessionario del credito in base alla sola circostanza della disponibilità materiale del titolo stesso, occorrendo, a tal fine, che dimostri il rapporto giuridico costitutivo del dedotto diritto Cass. 19 dicembre 1977, n. 5532 Cass. 6 giugno 1981, n. 3665 nel senso che il semplice possessore di un titolo di credito cartolare che non risulti prenditore né giratario dello stesso non possa considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, se non dimostri l’esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, più di recente Cass. 4 agosto 2006, n. 17689 Cass. 28 ottobre 2009, n. 22855 Cass. 21 giugno 2013, n. 15688 . Tale principio è senz’altro da confermare, risultando evidente che la disponibilità materiale del titolo possa conseguirsi per le più disparate ragioni, alcune delle quali chiaramente incompatibili con la cessione del credito si pensi non solo al caso in cui la cambiale o l’assegno siano procurati abusivamente, ma anche all’ipotesi in cui il prenditore o il giratario consegni il titolo a un terzo cui contestualmente affidi l’incarico di ritrasferirlo al soggetto al quale intenda attribuire il diritto alla riscossione della somma ivi indicata in questa evenienza alla prima traditio non risulterà evidentemente associato alcun effetto traslativo quanto al diritto di credito documentato nel titolo. Non solo il possesso, da parte del debitore, dell’assegno di altri è compatibile con l’adempimento del terzo di cui all’art. 1180 c.c., giacché quest’ultima fattispecie è integrata anche dalla consegna, da parte del detto obbligato, e a favore del creditore, di un assegno bancario di un distinto soggetto, quando il titolo sia accettato in pagamento dal creditore e da questi incassato Cass. 9 settembre 1998, n. 8922 anche in questa evenienza, dunque, la disponibilità materiale dell’assegno non implica l’acquisizione del diritto in esso incorporato da parte di colui il debitore che ne viene in possesso e la revocatoria fallimentare sarà bensì ammissibile, ma alle condizioni in cui lo è l’adempimento del terzo e cioè, quando il terzo abbia pagato il debito con danaro dell’imprenditore poi fallito, ovvero con danaro proprio e, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell’apertura del fallimento Cass. 13 ottobre 2017, n. 24172 Cass. 31 marzo 2016, n. 6282 Cass. 31 maggio 2012, n. 8783 . 4.3. - Posto, dunque, che la mera disponibilità materiale del titolo cartolare non è in sé espressiva dell’acquisizione del correlativo diritto da parte del soggetto che, senza risultare dal contesto letterale del titolo, tale disponibilità abbia acquisito, vi sono però dei casi in cui vale la proposizione inversa. Ciò accade, anzitutto, nel caso di assegno bancario munito della clausola al portatore , o altra equivalente, e nell’ipotesi di assegno senza indicazione del prenditore art. 5, commi 2 e 3, L. ass., ossia R.D. n. 1736 del 1933 cfr. in tema Cass. 27 febbraio 2017, n. 4910 in queste due ipotesi il diritto alla prestazione si trasferisce con la consegna di esso art. 2003 c.c. . Simile è quanto si verifica in caso di girata in bianco del titolo a norma dell’art. 18 L. camb. R.D. n. 1669 del 1933 e dell’art. 20 L. ass., se la girata è in bianco, il portatore può - oltre che riempirla col proprio nome o con quello di altra persona e girare la cambiale o l’assegno di nuovo in bianco ad altri - trasmettere il titolo a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza operare, a sua volta, alcuna girata. In questa eventualità, il trasferimento del titolo senza girata non interrompe la continuità delle girate, dal momento che in base alla legge il sottoscrittore dell’ultima girata si reputa che abbia acquistato il titolo per effetto della girata in bianco art. 20, comma 1, L. camb. e art. 22 L. ass. tuttavia, come è evidente, il giratario in bianco che trasferisca la cambiale o l’assegno senza porre in atto la girata non diviene obbligato cartolare, risultando assente una dichiarazione, contenuta nel titolo, che lo vincoli in tal senso. Ora, come suggerito dalla dottrina più autorevole, il titolo trasferito senza girata dal giratario in bianco può essere parificato, ai fini della circolazione, al titolo al portatore difatti, l’art. 18 L. camb. e art. 20 L. ass. citt. tipizzano una modalità di trasferimento del titolo cartolare, e del correlativo diritto, che prescinde dalla girata e che consente ad esso di circolare attraverso la semplice traditio. Con la consegna manuale del documento si attua, dunque, una vera e propria cessione del diritto cartolare e infatti non si dubita che il terzo, ricevuto il titolo, possa disporne girandolo a sua volta nel qual caso, come si è detto, risulterà comunque continua la serie di girate , o richiedere al debitore l’adempimento dell’obbligazione incorporata nel titolo stesso giacché la detenzione legittima del titolo, giustificata da una serie continua di girate, anche se l’ultima e in bianco, è di per sé sufficiente ad abilitare il portatore all’esercizio del credito cartolare, salvo che un terzo, rivendicando l’assegno, dimostri che il portatore stesso l’abbia acquistato in mala fede, ovvero con colpa grave sul punto cfr. Cass. 26 giugno 1976, n. 2393 cfr. pure Cass. 7 gennaio 1980, n. 83 Cass. 22 febbraio 2006, n. 3953 in tema, altresì, Cass. 22 maggio 2006 n. 11927 e Cass. 14 luglio 2010, n. 16556, che si soffermano sulla superfluità, ai fini della riscossione, della firma di girata di colui che chiede il pagamento del titolo . Poiché la mera traditio della cambiale o dell’assegno che reca la girata in bianco costituisce una particolare ipotesi, prevista dalla legge, di trasferimento del diritto incorporato nel titolo, che circola come titolo al portatore, l’effetto traslativo, in questa particolare ipotesi, non deve essere provato da chi vi abbia interesse infatti esso costituisce naturale derivazione giuridica della circolazione che si attui secondo lo schema delineato dall’art. 18, n. 3, I. camb. e dall’art. 20, n. 3, L. ass È semmai chi intende avversare la cessione del diritto a dover dimostrare che la dazione manuale del titolo non potesse produrre il nominato effetto traslativo in quanto la volontà del trasferente aveva un contenuto diverso, incompatibile con l’evidenza dell’attuata traditio. Così, colui che, a fronte del mero trasferimento di un assegno già girato in bianco, intenda sostenere che la successiva consegna di esso a un terzo non abbia prodotto gli effetti propri della circolazione di un titolo al portatore affermando, ad esempio, che la dazione era stata posta in essere fiduciariamente, a uno scopo diverso rispetto a quello traslativo , dovrà dare prova dei fatti posti a fondamento di una tale eccezione. 4.4. - Da quanto sopra consegue che ha errato la Corte di appello nell’affermare che la consegna a C. , da parte di , degli assegni circolari emessi all’ordine di OMISSIS , e girati in bianco, non fosse sufficiente per far ritenere imputabile alla stessa il pagamento attuato con quei titoli. Infatti, trasferendo gli assegni in questione, la suddetta società ha posto in essere il tipico atto dispositivo del diritto cartolare che è contemplato dall’art. 18, n. 3, L. camb. applicabile all’assegno circolare in forza del richiamo contenuto nell’art. 86, comma 1, L. ass. ma la stessa conclusione si imporrebbe in caso di cessione dell’assegno bancario, giusta la previsione dell’art. 20 L. ass. in tal modo essa provveduto ad avvalersi dei titoli, riguardati nella loro funzione di mezzi di pagamento, estinguendo la propria posizione debitoria nei confronti dell’indicato soggetto. Diversamente è a dirsi per l’assegno bancario di L. 1.000.000, che è stato tratto da , e che non risulta essere stato interessato ad alcuna girata in bianco. Per esso va data continuità al principio per cui il mero possessore del titolo non può essere considerato cessionario del credito in base alla sola circostanza della disponibilità materiale di esso. 5. - La sentenza impugnata va in conclusione, e per quanto di ragione, cassata. Il giudice di rinvio dovrà conformarsi al seguente principio di diritto In tema di revocatoria fallimentare, la consegna al proprio creditore, da parte del debitore, di un assegno bancario o circolare all’ordine di altro soggetto, e da questi girato in bianco, si presume, salvo prova contraria, che integri pagamento da parte del debitore stesso che abbia operato la consegna ed è come tale revocabile nel concorso dei presupposti di cui alla L. Fall., art. 67 . Al giudice del rinvio è rimessa la statuizione afferente le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e, per quanto di ragione, i restanti quattro cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.