



fallimento | 10 Gennaio 2019
Revocatoria fallimentare di rimesse bancarie: non rileva la natura solutoria o ripristinatoria
di Gianluca Tarantino - Avvocato e dottore di ricerca in diritto dell'economia
In tema di revocatoria fallimentare nel testo attualmente vigente, l’art. 67 l. fall. prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e quindi dal fatto che la stessa sia riferibile ad un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice di merito di accertare la revocabilità della rimessa avuto riguardo, oltre che alla consistenza, alla durevolezza della stessa: accertamento che non può essere surrogato dalla semplice quantificazione della differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalla pretesa della banca nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l’ammontare residuo della stessa alla data in cui si è aperto il concorso ai sensi dell’art. 70 l. fall., giacché tale disposizione indica il solo limite massimo dell’importo che il convenuto in revocatoria può essere tenuto alla restituzione.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 277/19; depositata il 9 gennaio)








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