Sospensione/scioglimento dei contratti bancari autoliquidanti anche nel caso di concordato ""in bianco""

Le richieste di sospensione/scioglimento dei contratti pendenti ex art. 169-bis l. fall. possono essere svolte anche nel caso di domanda di concordato preventivo in bianco con ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall

Nello specifico, ha precisato il Tribunale di Perugia, con decreto del 18 luglio 2018, le richieste ex art. 169- bis l. fall. possono avere ad oggetto tutti i contratti - ad eccezione di quelli espressamente esclusi dalla norma - in cui almeno una parte debba ancora adempiere alle proprie obbligazioni, quindi persino i contratti bancari di conto corrente, di anticipo su fatture o su ricevute bancarie, anche se la banca che non ha ancora provveduto all'incasso abbia già erogato il credito. Il caso. Una s.p.a. presenta domanda di ammissione a concordato preventivo in bianco ai sensi dell'art. 161, comma l, l. fall. chiedendo i termini per il successivo deposito del piano e della proposta concordataria. Con lo stesso ricorso la debitrice insiste per la sospensione ex art. 169- bis l. fall. delle convenzioni di apertura di credito gestite in conto corrente e/o con il meccanismo del castelletto di sconto e dei contratti di factoring in essere con diverse società. Il Tribunale considera l'istanza di sospensione meritevole di accoglimento nei termini che seguono. La decisione del Tribunale. Secondo l'orientamento oggi prevalente, la richiesta di sospensione o di scioglimento dei contratti in corso di esecuzione ex art. 169- bis l. fall. può essere avanzata anche nel caso di deposito di domanda di concordato in preventivo in bianco ex art. 161, comma 6, l. fall In questo senso il Tribunale di Perugia parte dal presupposto che nulla osta a tale istanza non essendovi alcun distinguo nell'art. 169- bis l. fall. tra il primo e il sesto comma dell'art. 161 l. fall Sotto altro profilo i giudici osservano che la norma in esame, rubricata oggi contratti pendenti”, ha nonostante evidentemente le modifiche del d.l. n. 83/2015 un ambito di applicazione diverso dall'art. 72 l. fall. previsto specificamente per la procedura fallimentare. Infatti – osserva il Collegio – la prima ha una portata più ampia facendo generale riferimento a contratti in corso di esecuzione ed essendo quindi applicabile anche a situazioni nelle quali una sola delle parti non ha ancora eseguito la propria prestazione. L'art. 72 l. fall. invece si applica ai cosiddetti contratti bilateralmente non eseguiti” cioè situazioni nelle quali entrambe le parti non hanno ancora adempiuto. Osservato ciò il Tribunale giunge alla conclusione che la domanda di sospensione ex art. 169- bis l. fall. può avere ad oggetto i contratti bancari di conto corrente, di anticipo su fatture o su ricevute bancarie anche se la banca ha già erogato il credito, cioè anche se uno dei due contraenti la banca ha già eseguito la propria prestazione. La sospensione, ove accordata, deve poi avere ad oggetto tutte le clausole dell'accordo, comprese ovviamente quelle che consentono all'istituto di credito in incamerare le somme riscosse e di compensarle ex art. 56 l. fall. con lo scoperto di conto corrente. Al riguardo il Tribunale giustamente distingue le anticipazioni bancarie con mandato all'incasso dalle vere e proprie cessioni di credito. Infatti le prime non determinano il trasferimento del credito in favore del mandatario cioè la banca , ma solo l'obbligo di quest'ultimo di restituire quanto riscosso. Tale obbligo, spiega il Collegio, sorge però non al momento della stipula del contratto, ma al momento della riscossione del credito, pertanto se gli importi vengono riscossi dopo il deposito della domanda di concordato preventivo la banca non può invocare la compensazione ex art. 56 l. fall Questa disposizione richiede che i crediti compensabili siano anteriori all'apertura della procedura concorsuale, poiché ogni diversa soluzione comporterebbe una violazione della par condicio creditorum. Infatti, se così non fosse, la banca incamererebbe le somme riscosse e, facendole affluire sui conti correnti in passivo, produrrebbe l'effetto solutorio – a danno degli altri creditori concorsuali – di ricostituire la provvista nel caso di castelletto o di estinguere il debito nell’ipotesi di sconfinamento di fido. Alla luce dei ragionamenti brevemente esposti il Tribunale di Perugia conclude spiegando che va respinta la richiesta di sospensione ex art. 169- bis l. fall. dei contratti di anticipazione bancaria assistiti da cessioni di crediti e dei contratti di factoring perfezionatisi prima del deposito della domanda ex art. 161, comma 6, l. fall Tali cessioni infatti - tutte concluse come detto prima dell'apertura della procedura concorsuale - sono validamente opponibili alla procedura. Peraltro, osservano i Giudici, l’istituto della cessione di credito in sé considerato, visti i suoi effetti immediatamente traslativi, rimane fuori dal perimetro dell’art. 169- bis l. fall Al contrario per le ragioni esposte è consentita la sospensione dei contratti bancari di anticipo fatture con mero mandato all’incasso e dei contratti di factoring ove le cessioni non siano opponibili alla procedura concorsuale poiché perfezionatesi successivamente all’apertura della stessa .

Tribunale di Perugia, sez. III Civile, decreto 12 - 18 luglio 2018 Presidente/Estensore Rana L'istanza di sospensione ex art. 169 bis l.f. merita accoglimento. Premesso che la domanda di sospensione dei contratti in corso può essere depositata anche in caso di domanda cd. prenotativa di concordato, come da espressa disposizione normativa art. 169 bis L.F. che prevede la proponibilità della domanda con II ricorso ex art. 161 L.F. senza distinguo tra primo e sesto comma, ritiene il Collegio, secondo l'indirizzo interpretativo che quest'Ufficio da segue da tempo v. ad es. Decreto 7.1.2015 nella procedura Nr.Prec.comma 34\14 che l'art. 169 bis L.F., quale norma autosufficiente, abbia portata più ampia dell'art. 72 L.F. ove si consideri il dato letterale che parla di contratti in corso di esecuzione , che è un concetto diverso da quello espresso dall'art. 72 che menziona il contratto ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti e non richiede che entrambe le parti debbano ancora adempiere alle proprie obbligazioni, ma solo che almeno una delle parti debba completare la propria obbligazione la combinazione del primo e dell'ultimo comma dell'art. 169 bis L.F., da cui si ricava che tutte le categorie di contratti ad eccezione di quelli esclusi possono essere oggetto di richiesta di risoluzione il mancato richiamo, da parte dell'art. 169 L.F., dell'art. 72 L.F. che impedisce pertanto di utilizzare in via di interpretazione sistematica l'art. 72 L.F. per limitare l'area dei contratti oggetti dell'art. 169 bis L.F Ritenuto, pertanto, che lo scioglimento dal contratto ex art. 169 bis L.F. possa essere richiesto per tutti i contratti non espressamente esclusi dalla norma in cui almeno una parte debba adempiere alle proprie obbligazioni, nei contratti oggetto di possibile sospensione\scioglimento rientrano anche i contratti bancari di conto corrente, di anticipo su fatture o su ricevute bancarie, anche se la banca che non ha ancora provveduto all'incasso abbia già erogato il credito. Va considerato che a differenza del fallimento, la procedura concordataria non determina l'automatica sospensione dei contratti in corso e quindi il rapporto di conto corrente bancario e quelli di volta in volta in esso confluenti proseguono salvo il caso in cui il debitore chieda ed ottenga la sospensione ex art. 169 bis l.f. sospensione che non potrà che riguardare il rapporto nella sua interezza e, dunque, estendersi a tutte le clausole pattizie che lo regolano, ivi compresa quella con le quali le parti abbiano attribuito alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse. Detta clausola, infatti, è essenzialmente interdipendente al negozio di credito connesso al mandato a riscuotere, nel senso che attenendo esso alla regolamentazione delle modalità di satisfazione del credito della banca, in sua carenza l'operazione non sarebbe stata posta in essere, sicché negozio e patto non possono che rimanere inscindibilmente connessi. Risulta pertanto inammissibile, prima ancora sul piano logico che su quello giuridico, qualsiasi prospettazione incentrata sulla prosecuzione - nel corso di una procedura concorsuale - del complesso unitario rapporto di conto corrente bancario, compresa l'obbligazione di dar esecuzione al mandato all'incasso, ma con esclusione del patto inscindibile rispetto a quel rapporto della cd. compensazione . I contratti bancari autoliquidanti possono essere oggetto di sospensione\scioglimento ex art. 169 bis l.f. e con essi anche la relativa clausola o patto di compensazione con conseguente impossibilità da parte della banca di incamerare i pagamenti ricevuti da terzi compensandoli ex at. 56 l.f. con lo scoperto di conto corrente. A differenza della cessione di credito, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, bensì solo l'obbligo di quest'ultimo di restituire al mandate la somma riscossa. E tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato ma soltanto all'atto di riscossione del credito per cui se la riscossione è avvenuta o dovrà avvenire dopo il deposito della domanda di concordato la banca non potrà invocare a proprio favore la compensazione ex art. 56 l.f. che richiede che i rispettivi crediti siano entrambi preesistenti all'apertura della procedura concorsuale. La banca facendo affluire, secondo il meccanismo del conto corrente, sul conto passivo la somma ricevuta dal terzo diventa l'effettiva beneficiaria della rimessa e ciò comporta una variazione quantitativa del debito del correntista. L'acquisizione da parte della banca di somme di terzi es. i clienti individuati nelle fatture ed il successivo versamento su un conto corrente con saldo passivo produce l'effetto di ricostituire la provvista castelletto o estingue il debito immediatamente esigibile dello sconfinamento dal fido. Si tratta di una rimessa con effetti solutori con la conseguenza che un singolo creditore beneficerebbe di un pagamento successivo in violazione della par condicio creditorum ed in contrasto con la finalità propria del concordato in continuità qual'è quello che la omissis spa ha comunicato che intenderà proporre nei concessi termini drenando liquidità ed attivo da destinare non ad un singolo creditore chirografario ma alla stessa continuità aziendale essendo detto denaro, al pari dei flussi di cassa generati nel corso della prosecuzione della continuità funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali. I Commissari Giudiziali nel loro parere danno atto di aver valutato come la richiesta della omissis spa sia supportata da una disclosure sullo sviluppo del cash flow nel periodo giugno-dicembre 2018 cfr. all.8 del ricorso in cui sono esposti gli effetti sulla liquidità della mancata concessione della sospensione o del suo accoglimento in particolare dei contratti di factoring. Nel primo caso i flussi di cassa di periodo sarebbero costantemente negativi arrivando a toccare la massima esposizione a dicembre 2018 con un deficit di -7,8mln Euro mentre viceversa, con l'accoglimento della sospensione, l'incasso dei crediti in scadenza non sottoposti a compensazione porterebbe un importante flusso di liquidità + 13mln Euro chiudendo nello stesso periodo con un surplus di 1,2mln Euro. Le anticipazioni bancarie vanno distinte dall'istituto della cessione del credito il quale, in virtù dei suoi effetti traslativi, è fuori dal perimetro del 169 bis l.f. nel senso che le cessioni perfezionatesi ossia accettate o notificate al debitore ceduto prima della domanda di concordato sono validamente opponibili alla procedura. Va pertanto esclusa la possibilità di ottenere la sospensione ex art. 169 bis l.f. dei contratti di anticipazione bancaria assistiti da cessione dei crediti e dei contratti di factoring le cui cessioni si siano perfezionate prima della data di deposito domanda di concordato contenente l'Istanza ex 169 bis l.f Va invece disposta la sospensione per 60 giorni dei contratti di bancari di anticipo fatture e di factoring, limitatamente alle cessioni non opponibili alla Procedura, elencati negli allegati 9 e 10 dell'istanza in esame. L'effetto sospensivo decorrerà dal momento in cui il debitore ha manifestato la volontà di avvalersi della disciplina dettata dall'art. 169 bis l.f. e quindi la sospensione disposta con il presente provvedimento retroagisce sino alla data di deposito del ricorso contenente l'istanza ex art. 169 bis l.f Si rileva, infine, che non è questa la sede in cui discutere dell'an e del quantum debeatur dell'indennizzo. P.Q.M. dispone la sospensione per 60 giorni decorrenti dalla data di deposito della istanza ex 169 bis l.f. dei contratti di bancari di anticipo fatture e di factoring elencati negli allegati 9 e 10 dell'istanza in esame, escluse le cessioni di credito perfezionate prima della data di deposito domanda di concordato contenente l istanza ex 169 bis l.f Si comunichi a cura della cancelleria alla ricorrente, ai CC.GG. e ai creditori costituitisi innanzi al GD per gli altri creditori interessati la comunicazione avverrà a cura e spese della omissis spa.