Serve la notifica o basta l’iscrizione a ruolo per l’ammissione al passivo dei crediti tributari?

L’ammissione al passivo dei crediti esattoriali tributari può essere richiesta dalla società concessionaria per la riscossione sulla base del semplice ruolo, senza che serva anche la previa notifica della cartella esattoriale di pagamento, salva la necessità di ammissione con riserva in caso di contestazioni del curatore.

Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 20054/18, depositata il 30 luglio. La vicenda. Alcuni crediti tributari di Equitalia nei confronti del Fallimento di una società venivano ammessi al passivo. Successivamente Equitalia proponeva opposizione allo stato passivo, contestando il fatto che fosse necessaria la prova della notifica essendo invece sufficiente l’allegazione dell’estratto di ruolo che consente al curatore di proporre opposizione davanti alla Commissione tributaria . Il Tribunale di Nola rigettava l’opposizione allo stato passivo sostenendo che solo la notifica della cartella, equiparabile ad un atto amministrativo che deve essere motivato, pone il debitore, ovvero il curatore, nelle condizioni di una piena difesa processuale . La decisione di merito è oggetto di ricorso per cassazione promosso da Equitalia. Ammissione al passivo dei crediti esattoriali tributari. Anche davanti ali Giudici di Cassazione la ricorrente sostiene che sia per i crediti tributari che per quelli previdenziali l’ammissione al passivo può essere proposta e riconosciuta, in mancanza di contestazioni da parte del curatore, con la semplice allegazione dell’estratto di ruolo. Per risolvere la questiona la Suprema Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui l’amissione al passivo dei crediti esattoriali tributari è richiesta dalla società concessionaria per la riscossione, come stabilito dall’art. 87, comma 3, d.P.R. n. 602/1973, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 46/1999, sulla base del semplice ruolo . Quindi, in difetto di espressa previsione normativa, non occorre anche la previa notifica della cartella esattoriale salva la necessità, in presenza di contestazione del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell’art. 88, comma 3, d.P.R. n. 602/1973, allorché sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario Cass. n. 6126/14 , Cass. n. 12019/11, Cass. n. 23110/16, Cass n. 6520/13 . Nella fattispecie in esame il Tribunale non ha verificato l’avvenuta o meno contestazione del ruolo da parte della curatela fallimentare. Di conseguenza la Cassazione ha accolto il ricorso con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 6 marzo – 30 luglio 2018, n. 20054 Presidente Scaldaferri – Relatore Bisogni Fatto e diritto rilevato che 1. Equitalia Sud s.p.a. ha proposto istanza di ammissione al passivo del fallimento s.r.l. per il credito di complessivi Euro 341.635,43, risultante da 19 cartelle di pagamento, oltre che da avvisi di addebito e di accertamento, che è stato ammesso parzialmente, per 6.182,75 Euro in chirografo e 45.174,78 Euro in privilegio, solo in presenza di cartelle e avvisi notificati al debitore. 2. Ha proposto opposizione allo stato passivo Equitalia Sud s.p.a. contestando alla stregua della più recente giurisprudenza di legittimità che fosse necessaria la prova della notifica essendo invece sufficiente l’allegazione dell’estratto di ruolo che, con i documenti allegati all’istanza, consente al curatore di proporre opposizione davanti la Commissione tributaria. 3. Il Tribunale di Nola ha respinto l’opposizione. Secondo il Tribunale solo la notifica della cartella, equiparabile, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 a un atto amministrativo che deve essere adeguatamente motivato, pone il debitore ovvero il curatore nelle condizioni di una piena difesa processuale. Il Tribunale contesta anche che la sentenza n. 19704/2015 delle S.U. della Corte di Cassazione legittimi l’interpretazione perorata dalla opponente dato che essa non afferma che l’estratto di ruolo sia autonomamente impugnabile anche da parte del curatore che ne abbia avuto conoscenza con la trasmissione via p.e.c. della domanda di ammissione ma consente al debitore, che abbia avuto la possibilità di apprendere la invalidità della notifica della cartella tramite l’estratto di ruolo, di anticipare la propria tutela giurisdizionale. Quanto alla necessità della notifica degli avvisi di addebito il Tribunale rileva che con l’entrata in vigore dell’art. 30 del D.L. n. 78/2010 è mutato il procedimento di riscossione coattiva dei contributi previdenziali e tale procedimento richiede la notifica dell’avviso di addebito. 4. Propone ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a. deducendo violazione ed errata applicazione di norme di diritto in particolare del D.P.R. n. 602/1973, artt. 87 e 88 con le modifiche apportate dal D.LGS. n. 46/1999 , dell’art. 33 del D.LGS. n. 112/1999 e del D.LGS. n. 546/1992, art. 19. La ricorrente ritiene che sia per ciò che concerne i crediti tributari che per quelli previdenziali l’ammissione al passivo può essere proposta, e riconosciuta in caso di mancanza di contestazioni da parte del curatore, con la semplice allegazione dell’estratto di ruolo. 5. Non svolge difese la curatela fallimentare. ritenuto che 6. Il ricorso è fondato alla stregua della giurisprudenza di legittimità Cass. civ. sez. I n. 6126 del 17 marzo 2014 Cass. civ. sez. VI-1 nn. 12019 del 31 maggio 2011 e 23110 dell’11 novembre 2016 Cass. sez. lavoro n. 6520 del 14 marzo 2013 secondo cui l’ammissione al passivo dei crediti esattoriali tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dall’art. 87, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell’art. 88, secondo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, allorché sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario. Indirizzo cui va inscritta anche la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte Cass. civ. S.U. n. 19704 del 2 ottobre 2015 secondo cui il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell’invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione in quanto a ciò non osta l’ultima parte del comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. Una lettura costituzionalmente orientata, secondo le Sezioni Unite, impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione . 7. Specificamente per quanto concerne i crediti previdenziali è vero che, relativamente alla loro ammissione, non è percorribile, come invece accade per i crediti tributari, l’ammissione con riserva in attesa della definizione, in sede di contenzioso tributario, dell’accertamento relativo all’esistenza del credito. Tuttavia l’ammissione sulla base del ruolo dei crediti previdenziali iscritti a ruolo si rende obbligata in assenza di contestazioni da parte della curatela fallimentare dato che il ruolo, come rileva la ricorrente, costituisce l’atto su cui si basa la riscossione perché contiene tutte le indicazioni necessarie a provare il credito e consente la sua specifica contestazione che per quanto concerne i crediti non tributari non può che avvenire in sede di verifica dei crediti ed eventualmente nel giudizio di opposizione allo stato passivo. Il Tribunale, nel caso in esame, non ha verificato la avvenuta, o non, contestazione del ruolo da parte della curatela fallimentare. 8. Il ricorso per cassazione va pertanto accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Nola che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Nola che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.