La società di gestione aeroportuale non può invocare l'obbligo a contrarre con la compagnia aerea

La società di gestione aeroportuale in relazione alla fornitura di servizi degli scali aeroportuali non ha alcun obbligo a contrarre nei confronti delle compagnie aeree rilevante ai fini della deroga dell'art. 67, comma 2, l. fall

Sul tema la Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza n. 16192/18 depositata il 20 giugno. Il caso. L'amministrazione straordinaria di una compagnia aerea agiva in revocatoria ex art. 67, comma 2, l. fall. nei confronti di una società di gestione di un aeroporto per pagamenti effettuati dalla compagnia aerea nel periodo sospetto in favore della società anzidetta. In primo grado la domanda veniva parzialmente accolta. In appello l' accipiens soccombente sosteneva che ai pagamenti ricevuti non potesse applicarsi l'art. 67 l. fall., ma il gravame veniva respinto. La società ricorreva allora in Cassazione La massima. La società di gestione aeroportuale in relazione alla fornitura di servizi degli scali aeroportuali non ha alcun obbligo a contrarre nei confronti delle compagnie aeree rilevante ai fini della deroga dell'art. 67, comma 2, l. fall Ne consegue che se tale società ha ricevuto pagamenti dal vettore aereo poi fallito nel periodo sospetto ed era a conoscenza dello stato di insolvenza della compagnia, può subire l'azione revocatoria fallimentare. Esperibilità dell’azione revocatoria. Nel ricorso in Cassazione la società di gestione aeroportuale invoca un asserito obbligo negoziale a contrarre nei confronti delle compagnie aeree con conseguente impossibilità di interrompere o negare i servizi erogati, anche in caso di conoscenza dello stato di insolvenza del contraente. Dall' obbligo a contrarre sarebbe derivata dunque l'inapplicabilità dell'art. 67, comma 2, l. fall. ai pagamenti ricevuti dalla società per i servizi prestati al vettore aereo poi fallito. Come noto infatti l’art. 67 nel prevedere l’esperibilità dell’azione revocatoria per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili nel periodo sospetto anteriore al fallimento, presuppone che l’ accipiens abbia avuto la possibilità di sospendere o rifiutare la propria prestazione. Tale situazione non si configura se il creditore soddisfatto ha un obbligo a contrarre ad esempio come il monopolista ex art. 2597 c.c. che gli impedisce di invocare gli art. 1460-1461 c.c In ogni caso, la ricorrente negava di essere consapevole della sussistenza dello stato di insolvenza. Nello specifico la società sosteneva di non poter agire come un normale operatore economico e di non poter dunque ricorrere agli strumenti del codice civile ex art. 1460-1461 c.c. in caso di sopravvenuta difficoltà economica dell'altro contraente. Solo Enac poteva impedire alla compagnia aerea di utilizzare servizi degli scali aeroportuali, mentre la società di gestione poteva solo segnalare a Enac eventuali ritardi nei pagamenti da parte delle compagnie aeree per i provvedimenti conseguenti. Ciò la ricorrente aveva fatto e pertanto Enac aveva imposto al vettore aereo il pagamento anticipato dei servizi degli scali aeroportuali, minacciando in difetto il ricorso all'art. 802 cod. nav Nonostante le difese della ricorrente, la Cassazione respinge il gravame giudicando infondate le argomentazioni della società e invocando il recente arresto dell'aprile 2017, n. 10117. Nel caso di specie secondo gli Ermellini non è corretto richiamare l'applicazione degli art. 1460-1461 c.c. perché queste norme sono fondate sul pericolo di non conseguimento della controprestazione a causa delle mutate condizioni economiche di uno dei contraenti. Nella fattispecie in esame in realtà ci si è trovati dinanzi all'esatto contrario perché alla compagnia aerea era stato imposto - tramite il citato intervento di Enac - il pagamento addirittura anticipato dei servizi aeroportuali. Né del resto è possibile in questa situazione sostenere l'obbligatorietà di contrarre in capo alla società. A nulla vale infatti invocare l'art. 802 cod. nav. poiché questa norma si limita nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie a condizionare la partenza dell'aeromobile all'avvenuto pagamento di tutte le tasse e i diritti aeroportuali. Nemmeno, osserva la Cassazione, è emersa aliunde una obbligatorietà delle prestazioni del gestore aeroportuale da cui possa conseguire, in ipotesi, la non revocabilità dei pagamenti ricevuti nel periodo sospetto come sopra indicato. In altri termini l' accipiens in tale arco temporale può certamente ricevere pagamenti dal soggetto poi fallito, ma si espone al rischio dell'azione revocatoria se viene dimostrata la conoscenza dello stato insolvenza. In questo senso, secondo gli Ermellini, il fatto che la società di gestione aeroportuale avesse suscitato l'intervento di Enac nei termini sopra esposti, dimostra di fatto la conoscenza del conclamato stato di insolvenza della compagnia aerea. Il ricorso viene quindi respinto e la sentenza confermata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 12 aprile – 20 giugno 2018, n. 16192 Presidente Campanile – Relatore Di Virgilio Fatto e diritto Rilevato che Con sentenza depositata il 13/10/2016, la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello principale proposto da Volare Airlines spa in amministrazione straordinaria spa nonché l’appello incidentale della Società per la gestione dell’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio spa, come proposti nei confronti della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 4/10/2013, di accoglimento parziale della domanda della Procedura ex articolo 67 legge fall. in relazione ai pagamenti effettuati a favore della Scabo spa, nel periodo dal 16 agosto al 17 novembre 2004, oltre all’ulteriore importo di cui alla fideiussione rilasciata dalla Banca di Roma ed escussa il 30/10/2004. Per quanto ancora interessa, la Corte d’appello ha respinto l’appello incidentale di Scabo, incentrato sulla deduzione di un vero e proprio obbligo negoziale nei confronti delle compagnie aeree con l’impossibilità di interrompere o negare i servizi erogati anche nell’ipotesi, pur negata, della consapevolezza dello stato di insolvenza del contraente, richiamando l’orientamento del S.C. di cui alle pronunce 1232/2004 e 26977/07. Si difende l’Amministrazione straordinaria con controricorso. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa. Considerato che Con l’unico mezzo, la ricorrente ribadisce l’eccezione di inapplicabilità della regole fallimentari sulla revocatoria, per l’impossibilità di comportarsi come un normale operatore economico, per non potere ricorrere agli strumenti di cui agli artt. 1460 e 1461 cod.civ., spettando ad Enac il poter di impedire ad una compagnia aerea l’utilizzo dei servizi degli scali aeroportuali sostiene che nell’arco di tempo interessato dalla revocatoria, la società era vincolata al rispetto dei programmi di volo come assegnati da Assoclearance nell’ottobre 2003 ed aprile 2004, come da prospetti in atti che solo Enac può rilasciare e revocare le autorizzazioni e/o licenze per lo svolgimento dell’attività di vettore delle compagnie aeree residuando alla società di gestione aeroportuale, parificata ad un ente pubblico, il solo onere di comunicare ad Enac gli eventuali ritardi nei pagamenti, onere assolto da Sacbo, ed in esito al quale Enac si è limitato ad imporre al vettore il prepagamento dei servizi offerti, minacciando, in difetto, di ricorrere all’articolo 802 cod.nav Il ricorso deve ritenersi infondato, alla stregua dei principi affermati da questa Corte nella recentissima pronuncia del 24/4/2018, n. 10117. Detta pronuncia, richiamati i principi di cui alla sentenza Sez. U. 23/1/2004, n. 1232, e delle successive pronunce delle sezioni semplici, del 20/12/2007, n. 26977, 5/4/2013, n. 8418, 8/2/2018, n. 3085, ed avuto riguardo altresì agli arresti del Giudice delle Leggi, 110/1995 e 379/2000, ne ha tratto che . nella fattispecie concreta non si tratta tanto della adottabilità o meno delle misure di autotutela previste dagli artt. 1460 Eccezione di inadempimento e 1461 Mutamenti nelle condizioni patrimoniali dei contraenti del cod. civ., dal momento che esse sono chiaramente incentrate sul pericolo di non conseguimento della controprestazione , mentre nel caso di specie Aeroporti di Roma s.p.a. ha usufruito di una forma di autotutela ben più forte e radicale, consistita nell’imporre per circa un anno al vettore Volare Airlines s.p.a. che versava in evidente stato di insolvenza - il pagamento anticipato della controprestazione per i servizi aeroportuali forniti dunque in una prospettiva diametralmente opposta a quella considerata nella sentenza n. 1232/04, ove si muoveva dal presupposto che, di regola, il monopolista è tenuto ad erogare preventivamente le prestazioni di servizi per le quali è poi legittimato a richiedere il corrispettivo . 11. Non può dunque sfuggire la decisività della scientia decoctionis, che nella prospettiva concorsuale integra un passaggio ulteriore rispetto alla semplice constatazione di mutamenti nelle condizioni patrimoniali . tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione , che l’articolo 1461 cod. civ. pone, in chiave strettamente sinallagmatica, quale presupposto della facoltà di sospensione dell’esecuzione della prestazione. 12. È infatti evidente che, imponendo e conseguendo il preventivo pagamento delle prestazioni rese durante il cd. periodo sospetto, Aeroporti di Roma s.p.a. si sia avvantaggiata rispetto ed in danno a tutti gli altri creditori di Volare Airlines s.p.a., sottraendo alla massa un valore pari a circa sette milioni di Euro. 13. Del resto, il creditore ben può ricevere pagamenti nel cd. periodo sospetto se non addirittura pretendere pagamenti anticipati, come nel caso di specie però accettando il rischio potenziale di una futura revocatoria, una volta che sia dimostrata la sua scientia decoctionis, essendo appunto questo lo strumento che consente di ripristinare la par condicio creditorum, recuperando all’attivo somme di denaro destinate ad essere successivamente ripartite tra tutti i creditori secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione, ovvero proporzionalmente, in caso di incapienza del patrimonio del fallito. 14. Il punto decisivo è dunque stabilire, in primo luogo, se i pagamenti imposti a Volare Airlines s.p.a. e ricevuti da Aeroporti di Roma s.p.a. nel periodo sospetto possano ritenersi esenti da revocatoria in forza di una disposizione normativa di più o meno esplicita deroga all’articolo 67, comma 2, legge fall. la risposta a tale quesito risulta negativa sulla base delle stesse allegazioni di parte, non potendo certo risiedere nell’articolo 802 cod. nav. vigente all’epoca dei fatti, il quale si limitava a condizionare l’autorizzazione alla partenza dell’aeromobile - tra l’altro - all’avvenuto pagamento delle tasse e diritti aeroportuali Art. 802 Autorizzazione alla partenza . 11 D direttore dell’aeroporto non può autorizzare la partenza dell’aeromobile se l’esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, nonché dalle norme sanitarie e doganali, e se non hanno provveduto al pagamento delle tasse e dei diritti dovuti norma cui faceva eco l’articolo 699 cod. nav., che specularmente condizionava l’esercizio dei diritti dei vettori al rispetto delle condizioni per l’uso degli aeroporti . 15. Né, in secondo luogo, emerge aliunde una obbligatorietà delle prestazioni del gestore aeroportuale da cui possa scaturire, in astratto, la non revocabilità dei pagamenti, stante la rilevata insussistenza di un diritto del vettore all’erogazione dei servizi senza il preventivo pagamento di diritti e tasse aeroportuali, pacificamente ritenuti essenziali per l’esercizio stesso della navigazione aerea e per la sicurezza del sistema aeroportuale come si legge nella sentenza impugnata in concreto risulta poi evidente che Aeroporti di Roma s.p.a. ha suscitato l’intervento dell’E.N.A.C. e, proprio sulla base del conclamato stato di insolvenza di Volare Airlines s.p.a., ha ottenuto l’imposizione del pagamento anticipato dei corrispettivi a carico del vettore già inadempiente . Ne consegue la reiezione del ricorso le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 12.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 30/5/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.