La Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’istanza con cui Autostrade per l’Italia aveva richiesto la sospensione dell’esecutività della sentenza con cui i giudici capitolini hanno accertato la contraffazione del brevetto nazionale di invenzione del sistema di monitoraggio della velocità, disponendo la rimozione e la distruzione di tutte le attrezzature. Il software deve dunque essere disattivato.
Fumus e periculum. L’istanza era fondata, da un alto, sulla gravità delle conseguenze della rimozione del sistema di rilevamento della velocità per la sicurezza e l’incolumità degli automobilisti di fronte alla perdita di efficacia dissuasiva del Tutor, dall’altro, sul danno economico che subirebbe la società. Il fumus invocato riguardava invece la fondatezza del ricorso presentato per la cassazione della sentenza numero 2275/18. La Corte capitolina, con ordinanza depositata il 21 maggio, ha però rigettato l’istanza. Fermo restando che, nelle more del procedimento pendente ora dinanzi alla Corte di Cassazione su ricorso di Autostrade , l’esecutività della sentenza di appello può essere sospesa in presenza di un potenziale danno grave ed irreparabile, i giudici hanno escluso la fondatezza dei motivi dedotti dalla società. In primo luogo, quello della tutela della sicurezza ed incolumità degli automobilisti, è un interesse di cui Autostrade per l’Italia non può dirsi portatore, essendo valori sottoposti alla cura dello Stato. In relazione al dedotto pericolo economico, la Corte precisa che le modalità esecutive dalla sentenza nulla specificavano in ordine alla necessità di distruzione fisica del sistema o alla semplice disattivazione del software, soluzione certamente suscettibile di essere successivamente reintegrata in caso di esito positivo del giudizio di legittimità. Non essendo dunque il danno paventato caratterizzato da irreparabilità e gravità, la Corte ha rigettato l’istanza. Autostrade deve dunque procedere allo “spegnimento” del sistema Tutor in attesa della parola dei Giudici di legittimità.
Corte d’Appello di Roma, ordinanza 21 maggio 2018 Presidente Thellung De Courtelary In riserva all'udienza del 21.5.18 -Ritenuto che Autostrade per l'Italia spa appresso Autostrade ha proposto istanza ex articolo 373 c.p.c. per la sospensione dell'esecutività della sentenza in data 10.4.18 con cui questa Corte, in sede di rinvio, accertato che il sistema di sorveglianza sul traffico stradale Sicve, denominato anche Tutor, istallato da Autostrade sulla rete autostradale dalla stessa gestita in concessione, costituisce contraffazione di brevetto nazionale di invenzione di cui è titolare CRAFT srl, ha ordinato la rimozione e distruzione di tutte le attrezzature costituenti violazione del brevetto, fissando per ogni giorno di ritardo il pagamento della somma di Euro 500, con pubblicazione della sentenza per estratto su vari quotidiani e periodici -che a fondamento della richiesta di sospensiva Autostrade invoca la sussistenza del fumus relativo alla fondatezza del ricorso per cassazione e sotto il profilo del periculum rappresenta 1 la gravità delle conseguenze che la rimozione del sistema di rilevamento Sicve verrebbe a produrre sulla sicurezza ed incolumità degli automobilisti, una volta venuta meno l'efficacia dissuasiva sulla condotta di guida degli stessi, costituita dalla operatività del sistema di rilevamento della velocità 2 il grave danno economico che verrebbe a subire Autostrade a seguito della distruzione di tutte le apparecchiature che compongono il sistema di rilevamento, danno non riparabile ove la sentenza della Corte di Appello venisse cassata dalla Corte di Cassazione, attesa l'incapacità finanziaria di CRAFT soggiungendo come vi sia indubbia sproporzione tra il vantaggio ricavabile dall'esecuzione da parte di CRAFT rispetto al pregiudizio irreparabile che da tale esecuzione deriverebbe ad essa ricorrente -che si è costituita CRAFT resistendo alla richiesta di sospensiva -che in base all'articolo 373 c.p.c. l'esecutività della sentenza d'appello impugnata in cassazione può essere sospesa qualora dall' esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno -che è senz'altro da escludere che il giudice d'appello possa a tal fine valutare la fondatezza del ricorso per cassazione, sia pure sotto il profilo del mero fumus opinione sostanzialmente pacifica in dottrina e giurisprudenza -che secondo l'opinione tradizionale, sostenuta in dottrina ed in giurisprudenza, che questa Corte condivide, il requisito della gravità deve essere valutato sotto il profilo soggettivo, consistendo in una eccezionale sproporzione tra il vantaggio ricavabile dall'esecuzione rispetto al pregiudizio patito dal debitore, pregiudizio che deve essere superiore a quello che la norma considera come inevitabile conseguenza dell'esecuzione forzata mentre il requisito della irreparabilità deve essere valutato in termini oggettivi, tale essendo quel pregiudizio oggettivamente insuscettibile di reintegrazione per equivalente nel caso in cui la sentenza sia cassata cfr. tra gli scarsi precedenti editi, in particolare, App. Torino 18.10.91 e 28.4.95 in Giur. It non si rinvengono invece precedenti della Corte di legittimità, attesa la pacifica non ricorribilità in cassazione dell'ordinanza ex articolo 373 c.p.c. -che ai fini della valutazione della gravità ed irreparabilità del danno paventato non può essere presa in considerazione la prima delle deduzioni sopra riportate, relativa all'asserito pericolo per l'incolumità degli automobilisti, trattandosi di interessi di cui Autostrade non è portatore, essendo sottoposti alla cura dello Stato, e che pertanto non possono che rimanere estranei al giudizio civile svoltosi dinanzi la Corte di Appello, ed ora proseguito in Cassazione, che attiene semplicemente alla questione della sussistenza o meno della contraffazione lamentata da CRAFT e quindi al diritto soggettivo di quest'ultima di veder rimuovere un sistema di rilevamento della velocità che la Corte ha statuito violare il brevetto di CRAFT solo essendo appena il caso di soggiungere come tale conclusione discenda dalla struttura e funzione fondamentale del processo civile che è volto alla tutela dei diritti soggettivi delle parti e non dei terzi per quanto rilevanti , mentre del tutto eccezionali sono le ipotesi in cui una parte può far valere diritti o interessi che non siano propri che non vale obiettare che l'interesse relativo alla sicurezza della rete autostradale ben potrebbe essere invocato da Autostrade in questa sede, attesa la previsione da parte dell'articolo 14 CdS di obblighi del concessionario volti a garantire la sicurezza delle strade in concessione, giacché le previsioni di detta norma in alcun modo attengono alla istallazione di sistemi di rilevamento della velocità quale strumento di prevenzione, ma piuttosto ed in generale alla sicurezza delle strade sotto il profilo materiale manutenzione etc -che nemmeno può condurre all'accoglimento dell'istanza ex articolo 373 c.p.c., la deduzione di Autostrade, secondo cui l'esecuzione della sentenza con le modalità paventate da CRAFT produrrebbe un grave danno economico attesa la distruzione dell'intero sistema Sicve, danno non riparabile attesa l'incapacità finanziaria di CRAFT che invero, a parte la questione delle modalità esecutive della sentenza ed in particolare se a tal fine sia necessaria la distruzione fisica del sistema o sia sufficiente la disattivazione definitiva del software cfr. dichiarazioni dell'informatore Langher Giuseppe sentito da questa Corte Il sistema può essere per così dire distrutto disattivando il software in modo definitivo Occorre in sostanza basta rimuovere i software focali senza manomettere gli elementi fisici che compongono il sistema ovvero la struttura dove gli stessi elementi sono locati , a parte tale questione dunque, osserva la Corte che non ricorre alcuno dei requisiti previsti in via cumulativa dall'articolo 373 c.p.c. non quello della gravità, giacché una volta escluso dall'area della valutazione della Corte l'interesse all'incolumità dei terzi, Autostrade non risulta aver allegato alcun pregiudizio in ipotesi sproporzionato al vantaggio ricavabile da CRAFT che sia superiore a quello che la norma considera come inevitabile conseguenza dell'esecuzione forzata, tale non potendosi ritenere il pregiudizio derivante dalla disattivazione o distruzione del sistema, giacché in esso si sostanzia l'esecuzione della sentenza non quello della irreparabilità, giacché trattasi di beni ed attrezzature la cui disattivazione o ipotetica distruzione, sarebbe suscettibile di reintegrazione per equivalente che non si potrebbe invece far capo, al fine di valutare l'irreparabilità del danno, alle condizioni patrimoniali dell'esecutante, sia perché come si è visto il requisito dell'irreparabilità va valutato in termini puramente oggettivi, si che a tal fine è sufficiente che il pregiudizio arrecato dall'esecuzione sia astrattamente suscettibile di reintegrazione per equivalente, sia perché la considerazione delle condizioni patrimoniali della parte vittoriosa in appello, condurrebbe ad evidente disparità di trattamento, con violazione dell'articolo 3 della Costituzione, tra soggetti economicamente forti cui verrebbe assicurata la tutela in executivis e soggetti economicamente deboli che invece, proprio in ragione di tale loro condizione, potrebbero vedersi sospendere gli effetti esecutivi della sentenza di appello, con conseguente necessità di dover percorrere tutti i gradi della giurisdizione per veder attuati i loro diritti -che non v'è luogo a provvedere sulle spese invece richieste dal resistente , trattandosi di pronuncia del tutto provvisoria ed incidentale destinata a rimanere assorbita nell'esito del giudizio di cassazione Cass. 19544/15 App. Roma 19.7.96 -che la Corte non ritiene di dover trasmettere gli atti al PM in relazione al reato di cui all'articolo 473 cp, come richiesto da CRAFT, attese le contrastanti decisioni succedutesi nei vari gradi sulla sussistenza della contraffazione con pendenza del ricorso in cassazione contro la decisione della Corte che ha dichiarato la contraffazione, non senza soggiungere la preclusione in questa sede ad una qualunque forma di delibazione sia pur sommaria sul merito della questione P.Q.M. La Corte rigetta l'istanza per la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza di questa Corte in data 10.4.18 nulla per le spese.