Revocatoria fallimentare e passività del conto corrente scoperto

In tema di revocatoria fallimentare è sempre revocabile il pagamento accreditato sul conto scoperto, nonostante la somma relativa a detto pagamento provenga da un separato negozio di finanziamento concluso dalla medesima banca per ripianare lo scoperto del medesimo conto.

Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 13287/18, depositata il 28 maggio. Il caso. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione di prime cure, con la quale il Tribunale aveva respinto la domanda della curatela fallimentare di una società, contro la Banca Agricola Mantovana, volta alla revoca, ai sensi dell’art. 67 l. fall. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie , di tre rimesse confluite sul conto corrente nell’anno anteriore al decreto di ammissione al concordato preventivo. Avverso detta pronuncia un’altra società, in qualità di assuntore del concordato fallimentare, ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 67 l. fall. sostenendo che le somme ricevute in mutuo dalla banca sarebbero transitate nella disponibilità della società fallita anche se trattenute in deposito cauzionale. Da ciò consegue che l’affermazione secondo la quale il contratto de quo sia stato qualificato come mutuo sarebbe affermazione giuridicamente incompatibile con quella secondo cui la rimessa era stata fatta con denaro della stessa banca . Con il secondo motivo di ricorso, sempre in violazione della citata norma, il ricorrente sostiene che l’operazione non poteva essere connotata come giroconto, essendovi state rimesse correlate a un previo finanziamento caratterizzato da specifiche e diverse pattuizioni in ordine a interessi e commissioni , ed è, pertanto, distinto dal rapporto a cui si riferiva lo scoperto. Il presupposto della revocatoria fallimentare. Ad avviso della Suprema Corte i citati motivi di ricorso meritano accoglimento. In particolare la Cassazione ha premesso che la revocatoria degli atti compiuti dall’imprenditore nell’atto anteriore alla dichiarazione di fallimento ha come presupposto oggettivo il semplice fatto della lesione della par condicio , collegata, con presunzione legale assoluta, al compimento dell’atto vietato nel periodo di legge . Nel caso di specie la Corte d’Appello ha osservato che le rimesse erano affluite su un conto corrente scoperto e non assistito da apertura di credito e che la banca aveva concesso alla società di disporre anticipatamente delle somme vincolate in deposito infruttifero attraverso la concessione di un prefinanziamento e, per questo, quest’ultimo confluiva sul medesimo conto scoperto. Ciò premesso gli Ermellini hanno ribadito che in tema di revocatoria fallimentare di rimesse su di un conto corrente il pagamento accreditato su conto scoperto è sempre revocabile, anche se la somma relativa provenga da un separato negozio di finanziamento concluso con la stessa banca al fine di ripianare lo scoperto di quel conto . La funzione della rimessa. Inoltre, precisa la Suprema Corte, nel caso di specie non si tratta di mera regolarizzazione contabile o di giroconto , in quanto l’operazione riguarda un distinto finanziamento della banca che comporta comunque un’erogazione di denaro diretta a estinguere le passività correlate alla scopertura del conto . Di conseguenza la Cassazione ha rilevato che la rimessa ha funzione solutoria indipendentemente dalla tecnica di annotazione contabile della operazione . Per questi motivi il Supremo Collegio ha cassato la sentenza impugnata in accoglimento dei citati motivi con rinvio alla Corte d’Appello di Milano che dovrà uniformarsi ai principi esposti.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 28 marzo – 28 maggio 2018, n. 13287 Presidente Didone – Relatore Terrusi Fatto e diritto Rilevato che la curatela del fallimento di s.p.a. convenne dinanzi al tribunale di Milano la omissis , che aveva incorporato la omissis a sua volta successivamente incorporata dalla omissis s.p.a. , per sentir revocare, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, legge fall., tre rimesse per complessive lire 9.424.424.889 confluite sul conto corrente n. 67761 nell’anno anteriore al decreto di ammissione al concordato preventivo nella resistenza della convenuta, il tribunale respinse la domanda poiché, ricostruita come infra l’operazione nel suo complesso, il pagamento dovevasi ritenere effettuato con somme provenienti dallo stesso accipiens la sentenza, gravata dalla curatela, è stata confermata dalla corte d’appello di Milano, dinanzi alla quale era intervenuta la s.p.a., assuntore del concordato fallimentare di s.p.a. s.p.a. ricorre adesso per cassazione avverso la decisione d’appello, con tre motivi ai quali la banca incorporante omissis replica con controricorso e memoria. Considerato che l’impugnata sentenza ha ricostruito la vicenda nei termini che seguono tra e un pool di banche, tra le quali la omissis , era stato stipulato un mutuo di complessive lire cinquanta miliardi, che era stato erogato il 24-2-2000 col fine di realizzare un programma di investimenti tale somma era stata trattenuta in deposito cauzionale infruttifero dalla omissis , posta a capo del pool, con l’espressa previsione che la stessa sarebbe stata svincolata una volta che avesse procurato le garanzie reali e personali richieste in tale perimetro la omissis aveva concesso a di poter disporre anticipatamente, come prefinanziamento , della somma di lire dieci miliardi, accreditandola, nel febbraio 2000, sul conto corrente scoperto sopra indicato n. la somma complessivamente mutuata e trattenuta in deposito cauzionale era stata infine svincolata nei limiti di lire trentacinque miliardi, a novembre 2000, accreditata su un altro conto di il n. aperto presso la medesima filiale della omissis e utilizzata immediatamente con le tre rimesse, eseguite tra il novembre 2000 e il marzo 2011, per restituire alla banca il prefinanziamento utilizzato per coprire le esposizioni debitorie in tale situazione, la corte d’appello di Milano ha ritenuto che in effetti i , seppur mutuataria dell’importo di lire cinquanta miliardi, non avesse avuto materiale disponibilità di alcuna somma sino a novembre 2000, tanto che il conto corrente era stato movimentato in avere solo dopo che la somma suddetta era stata svincolata e dunque ha confermato che le rimesse effettuate da dopo l’accredito del mutuo erano state effettuate non con risorse proprie, ma col denaro erogato dalla medesima omissis in tal senso, ad avviso della corte del merito, l’operazione nel complesso si era risolta in una sorta di regolarizzazione contabile mero giroconto , caratterizzata dalla utilizzazione della somma di lire dieci miliardi mutuata il 24-2-2000 in via anticipata rispetto al momento del formale svincolo la ricorrente censura la decisione deducendo i col primo mezzo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 67 legge fall., 1814 e 1766 cod. civ., poiché le somme ricevute in mutuo col contratto del 24-2-2000 erano immediatamente transitate nella disponibilità di , sebbene trattenute in deposito cauzionale sicché il fatto che il contratto de quo sia stato qualificato come mutuo sarebbe affermazione giuridicamente incompatibile con quella secondo cui la rimessa era stata fatta con denaro della stessa banca ii col secondo mezzo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 legge fall., in quanto l’operazione non era affatto connotabile come mero giroconto, essendovi state rimesse correlate a un previo finanziamento caratterizzato da specifiche e diverse pattuizioni in ordine a interessi e commissioni, distinto pertanto dal rapporto al quale si riferiva lo scoperto iii col terzo mezzo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 legge fall. e l’omesso esame di fatto decisivo, poiché in ogni caso l’impugnata sentenza non avrebbe spiegato la ragione di revocabilità di parte delle rimesse per circa lire 2,4 miliardi , corrispondenti alla differenza tra la somma pagata alla banca circa lire 9,4 miliardi e quella liberata effettivamente liberata dal mutuo di sua provenienza lire 7 miliardi il ricorso è manifestamente fondato in relazione ai primi due motivi, da trattare congiuntamente per connessione giova premettere che il presupposto oggettivo della revocatoria degli atti di disposizione compiuti dall’imprenditore nell’anno anteriore alla dichiarazione del suo fallimento deriva dalla specialità del sistema fallimentare, ispirato all’attuazione della par condicio creditorum il presupposto oggettivo è dato cioè dal semplice fatto della lesione della par condicio, collegata, con presunzione legale assoluta, al compimento dell’atto vietato nel periodo di legge nel caso specifico la corte d’appello ha posto in evidenza che le rimesse di cui si discute erano, già in base all’accertamento operato dal tribunale, affluite su un conto corrente scoperto e non assistito da apertura di credito ha poi confermato che la banca aveva concesso a di disporre anticipatamente delle somme vincolate in deposito infruttifero, concedendole un prefinanziamento di lire dieci miliardi sicché tale finanziamento era confluito su quel medesimo conto - ripetesi - scoperto ora questa Corte, con orientamento da ribadire in questa sede, ha affermato che in tema di revocatoria fallimentare di rimesse su conto corrente è sempre revocabile il pagamento accreditato su conto scoperto, pur se la somma relativa provenga da un separato negozio di finanziamento concluso con la stessa banca al fine del ripianare lo scoperto di quel conto v. Cass. n. 17892-04, Cass. n. 20482-09 in tal caso non può discorrersi di mera regolarizzazione contabile ovvero di giroconto , proprio perché l’operazione si inscrive in e implica un distinto finanziamento operato dalla stessa banca, comportando comunque un’erogazione di danaro diretta a estinguere le passività correlate alla scopertura del conto la rimessa ha quindi funzione solutoria indipendentemente dalla tecnica di annotazione contabile della operazione cosa d’altronde evidente se si considera che, nei termini appena riferiti, il risultato finale comunque suppone l’utilizzo della somma per ripianare un debito preesistente l’impugnata sentenza va per conseguenza cassata, mentre resta assorbito il terzo motivo segue il rinvio alla medesima corte d’appello di Milano, diversa sezione, la quale provvederà a nuovo giudizio uniformandosi ai principi di diritto sopra esposti il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Milano.