Lo stato d’insolvenza può rilevarsi anche dall’inadempimento di un solo ingente credito

Il giudizio sulla sussistenza dello stato d’insolvenza si sostanzia nella valutazione complessiva dello stato di impotenza patrimoniale al regolare adempimento delle obbligazioni, che può essere condotto alla stregua dell’inadempimento anche solo di un credito ingente , il quale sia indicativo dello stato d’illiquidità.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 7589/18, depositata il 28 marzo. Il caso. La Corte d’Appello di Milano respingeva il reclamo di un socio accomandatario avverso la sentenza del Tribunale di Lodi con cui veniva disposto il fallimento della società e del socio medesimo. Difatti, nel corso dei giudizi, veniva accertata la situazione debitoria della società, così come già risultante dai due gradi di giudizio svoltisi innanzi alla Commissione tributaria. Avverso la sentenza della Corte distrettuale il socio accomandatario ricorre per cassazione denunciando, tra i vari motivi di ricorso, non solo la non ricorrenza dello stato passivo a causa del mancato accertamento dei crediti, ma anche la qualificazione dell’attività sociale quale attività commerciale anziché artigiana. Lo stato d’insolvenza e la natura della società. Il Supremo Collegio ribadisce che, ai sensi dell’art. 5 l. fall., ai fini del giudizio di sussistenza dello stato d’insolvenza, non occorre l’accertamento definitivo dei crediti, sostanziandosi detto giudizio nella valutazione complessiva di uno stato di impotenza patrimoniale, non transitorio, al regolare adempimento delle proprie obbligazioni, che ben può esser condotto alla stregua dell’inadempimento anche solo di un credito, ingente, come nel caso, e che è stato valutato dalla Corte d’Appello come indicativo dello stato d’illiquidità, come tale idoneo a palesare l’incapacità dell’impresa stessa di rendere sostenibile la struttura finanziaria della società” . Per quanto attiene alla natura della società, la Suprema Corte ricorda che l’attività esercitata nel caso di specie, ossia un centro estetico, è tipicamente ricompresa tra le attività commerciali . La Corte quindi rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 30 gennaio – 28 marzo 2018, n. 7589 Presidente Campanile – Relatore Di Virgilio Fatto e diritto La Corte, rilevato che Con sentenza depositata il 7/7/2016, la Corte d’appello di Milano ha respinto il reclamo di P.M., presentato come legale rappresentante della omissis sas ed in proprio, quale socia accomandataria, avverso la sentenza del Tribunale di Lodi dell’8/3/2016, dichiarativa di fallimento della società e della socia accomandataria. La Corte di merito ha ritenuto correttamente valutata dalla Corte d’appello che aveva accolto il reclamo avverso il rigetto dell’istanza di fallimento e rimesso al Tribunale e dal Tribunale la situazione debitoria della società sulla base dell’accertamento del credito di Equitalia, già compiuto dalla Commissione tributaria in due gradi di giudizio, non rilevando che detta pronuncia non fosse ancora divenuta definitiva, visto che l’accertamento dello stato di insolvenza non richiede l’accertamento definitivo del credito, e ha rilevato che le contestazioni sulle cartelle esattoriali oggetto dei ricorsi del 4/11 e 7/4 del 2016 non potevano essere esaminate, spettando la cognizione alle Commissioni tributarie. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla natura artigianale dell’attività, non risultando iscritta la società all’albo artigiani sulla base della visura camerale prodotta, né provata in altro modo la circostanza, irrilevante essendo la comunicazione dell’Inps dell’avvenuto compimento della mera cancellazione dalle attività commerciali su richiesta di parte. Secondo la Corte del merito, infine, lo stato di decozione ben poteva ritenersi sussistente alla stregua di uno solo inadempimento, e nel caso era stata accertata l’esistenza di un ingente debito verso l’Erario. Ricorre sulla base di quattro mezzi P.M., in proprio e nella qualità. Si difende con controricorso Equitalia. Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della motivazione semplificata. Considerato che Il primo motivo, di denuncia di tardività del primo reclamo avanti alla Corte d’appello ex articolo 22 legge fall. è inammissibile, riguardando non la sentenza impugnata, ma quella di accoglimento del primo reclamo proposto dal Fallimento. Il secondo motivo, di doglianza del ritenuto stato di insolvenza per non potersi considerare il credito contestato, è manifestamente infondato, atteso che ai fini del giudizio di sussistenza dello stato di insolvenza, ex articolo 5 legge fall., non occorre l’accertamento definitivo di crediti, sostanziandosi detto giudizio nella valutazione complessiva di uno stato di impotenza patrimoniale, non transitorio, al regolare adempimento delle proprie obbligazioni, che ben può essere condotto alla stregua dell’inadempimento anche di un solo credito, ingente, come nel caso, e che è stato valutato dalla Corte d’appello come indicativo dello stato di illiquidità, come tale idoneo a palesare l’incapacità dell’impresa stessa di rendere sostenibile la struttura finanziaria della società . Il terzo mezzo, col quale la parte contesta la ritenuta natura di impresa commerciale e non artigiana, impinge nella valutazione di merito, ed a riguardo occorre considerare che la Corte d’appello ha tenuto conto non solo del fatto che l’attività esercitata centro estetico è tipicamente ricompresa tra le attività commerciali, ma anche delle risultanze del certificato camerale prodotto dalla stessa reclamante, ed ha considerato anche la comunicazione dell’Inps, ritenendola insufficiente, per dare conto dell’avvenuto compimento della mera attività di cancellazione dalle attività commerciali su richiesta della parte,senza ulteriori dettagli. Il quarto mezzo, col quale la ricorrente si duole della mancata valutazione dell’astratta nullità della cartella esattoriale è inammissibile, non confrontandosi con il rilievo del Giudice del merito, che ha dato conto a riguardo di non potere esprimere alcuna valutazione, trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Conclusivamente, va respinto il ricorso. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3000,00, oltre Euro 100,00 per esborsi oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 30/5/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo