Il fondo patrimoniale è inefficace verso i creditori del fallimento, salvo eccezioni

Il fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito e in quanto tale è un atto suscettibile di essere dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 64 l. fall., salvo che si dimostri l’esistenza di una situazione oggettiva che integri gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a detto dovere mediante l’atto in questione.

Lo ha ribadito la Suprema Corte con ordinanza n. 2820/18, depositata il 6 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione di prime cure dichiarativa dell’inefficacia, verso i creditori, di un fondo patrimoniale, relativo ad alcuni immobili, stipulato precedentemente al fallimento della società. Avverso quest’ultima decisione ricorre per cassazione la moglie del titolare della società fallita lamentando violazione dell’art. 64 l. fall. Atti a titolo gratuito per essersi la Corte d’Appello limitata ad assumere, a sostegno della sentenza, il limite temporale previsto dalla norma, senza considerare che la costituzione del fondo aveva integrato l’adempimento di un dovere morale. Inoltre, secondo la ricorrente, i Giudici di merito non avevano considerato che il vincolo di destinazione veniva impresso anche all’appartamento destinato ad abitazione familiare, circostanza sufficiente ad escludere i presupposti dell’azione di inefficacia del fondo patrimoniale. Atto a titolo gratuito e dovere morale. La Suprema Corte ha evidenziato che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la costituzione di un fondo patrimoniale per i bisogno della famiglia non integra di per sé un dovere giuridico, ma configura un atto a titolo gratuito. Tale atto è suscettibile di essere dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 64 l. fall., salvo che si dimostri l’esistenza in concreto di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione . Nessuna prova dell’esclusione dell’inefficacia. Da quanto ribadito dalla Cassazione emerge che il mero fatto dell’estensione del fondo patrimoniale anche all’appartamento adibito a residenza familiare non basta per provare la sussistenza delle suddette condizioni. Infatti, osserva la Corte, la sentenza impugnata ha correttamente messo in evidenzia che non vi era prova circa l’esistenza di una specifica condizione escludente l’inefficacia dell’atto, anche considerando che i figli della coppia erano adulti e indipendenti e il fondo patrimoniale si estendeva, oltre alla casa familiare, anche ad altri immobili quali appartamenti e magazzini locati a terzi. Per le ragioni esposte la S.C. ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 24 ottobre 2017 - 6 febbraio 2018, n. 2820 Presidente Didone - Relatore Terrusi Fatto e diritto Rilevato che M.M. ricorre per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza della corte d’appello di Catanzaro depositata il 13-5-2011, con la quale è stata confermata la decisione del tribunale di Paola dichiarativa dell’inefficacia, verso la massa dei creditori di T.M. , coniuge della M. , di un atto di costituzione di immobili in fondo patrimoniale stipulato nel biennio anteriore al fallimento la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 64 legge fall. e degli artt. 167 e seg. cod. civ., oltre che vizi di motivazione, per essersi la corte d’appello limitata ad assumere a sostegno della sentenza il limite temporale previsto dalla prima norma, e per avere immotivatamente disatteso la circostanza, viceversa esplicitamente dedotta, per cui la costituzione del fondo aveva integrato l’adempimento di un dovere morale da questo punto di vista l’impugnata sentenza non avrebbe considerato che il vincolo di destinazione era stato impresso anche all’appartamento destinato a civile abitazione del T. e della sua famiglia, circostanza di per sé sufficiente a escludere i presupposti dell’azione di cui all’art. 64 legge fall. la curatela fallimentare ha replicato con controricorso. Considerato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge essa configura, dunque, un atto a titolo gratuito tale atto è suscettibile di esser dichiarato inefficace a norma dell’art. 64 legge fall. salvo che si dimostri l’esistenza in concreto di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione per tutte Cass. n. 1902913, Cass. n. 6267-05, Cass. n. 18065-04 la prospettazione della ricorrente, tesa ad affermare integrata la situazione anzidetta per il mero fatto dell’estensione del fondo all’appartamento costituente abitazione familiare, è in evidente contrasto col citato orientamento di questa Corte invero l’impugnata sentenza ha coerentemente messo in risalto che non poteva apprezzarsi la prova circa l’esistenza della condizione escludente l’inefficacia dell’atto, considerato che i figli della coppia erano al momento già tutti adulti e titolari di proprie attività imprenditoriali, e che l’atto - come peraltro ammesso dalla stessa ricorrente - non aveva riguardato solo la casa familiare ma anche un terreno edificabile e un intero stabile composto da diversi appartamenti e magazzini locati a terzi il ricorso va quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ. le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.