Fallimento della s.r.l.: è preclusa l’estensione del fallimento ai soci di fatto?

L’interpretazione che conduce all’affermazione dell’applicabilità dell’estensione del fallimento al solo caso di fallimento dell’imprenditore individuale risulta in contrasto col principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost

Lo ha confermato la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 255/17, depositata il 6 dicembre. Le censure del giudice a quo. La pronuncia in commento trae origine da una procedura fallimentare relativa ad una società a responsabilità limitata nel contesto della quale il curatore aveva chiesto di estendere il fallimento nei confronti di un’altra s.r.l. e di un’impresa individuale sul presupposto dell’esistenza di una società di fatto” tra tali soggetti. Secondo il rimettente, l’art. 147, comma 5, r.d. n. 267/1942 c.d. legge fallimentare , nel ricollegare alla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale la possibilità del fallimento in estensione di altro soggetto persona fisica o giuridica che risulti socio di fatto” dell’originario fallito, non prevedendo una corrispondente ipotesi di estendibilità del fallimento dichiarato nei confronti di una società di capitali ad altre società o persone fisiche che ne risultino essere soci di fatto – violerebbe l’art. 3, comma 1, Cost., per l’ingiustificata disparità di trattamento che ne deriverebbe tra impresa individuale e società di capitali. Ne risulterebbe, altresì, un vulnus all’art. 24, comma 1, Cost., per compressione del diritto di difesa dei creditori della società di fatto, ove questa non sia assoggettabile a fallimento, per estensione, in consecuzione al fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali pur facente parte del sodalizio con la prima. Per l’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale è necessario tentare un’interpretazione costituzionalmente orientata. Una questione identica a quella in esame è già stata sollevata dal Tribunale ordinario di Bari e, con sentenza n. 276/2014, è stata dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. È stata poi nuovamente sollevata dal Tribunale ordinario di Parma e dal Tribunale ordinario di Catania e la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 15/2016, l’ha dichiarata manifestamente inammissibile, rispettivamente, per omissione e per immotivata esclusione della previa verifica di una possibile interpretazione costituzionalmente adeguata della norma censurata. Il Tribunale di Vibo Valentia, attuale rimettente, ha affrontato anche il problema dell’eventuale lettura, in senso costituzionalmente adeguato, della disposizione censurata, ma lo ha risolto in senso negativo, sostenendo che il ricorso a tale attività interpretativa sarebbe precluso dalla specialità della norma in questione rispetto all’art. 1 l. fallimentare. L’effettivo esperimento del tentativo di una interpretazione costituzionalmente orientata – ancorché risolto con esito negativo – consente, in questo caso, di superare il vaglio di ammissibilità della questione sollevata. La correttezza o meno dell’esegesi proposta dal rimettente attiene, invece, al merito e, cioè, alla successiva verifica di fondatezza o meno della questione stessa. L’estensione del fallimento ai soci di fatto” riguarda anche il fallimento delle società di capitali. L’esegesi estensiva della disposizione in esame – ritenuta preclusa dal giudice a quo , ma invece già condivisa da parte della giurisprudenza di merito e della dottrina – si è ormai consolidata in termini di diritto vivente per effetto di alcuni successivi e risolutivi interventi del giudice della nomofilachìa. Ed infatti, la Cassazione – dopo aver dato risposta positiva all’interrogativo circa la fallibilità di una società di capitali, anche a responsabilità limitata, che si accerti essere socia di una società di fatto insolvente, allorché la partecipazione sia stata assunta in mancanza della previa deliberazione assembleare e della successiva indicazione nella nota integrativa al bilancio, richieste dall’art. 2361, comma 2, c.c. Cass. n. 1095/16 – ha poi espressamente escluso che la società di capitali, la quale abbia svolto attività di impresa operando in società di fatto con altri, possa poi sottrarsi alle eventuali conseguenze negative derivanti dalla sua condotta, ivi compreso il fallimento per ripercussione nel caso in cui sia accertata l’insolvenza della società di fatto Cass. n. 10507/16 . Estensione del fallimento nessuna disparità di trattamento tra imprese individuali e società di capitali. Secondo il Giudice delle leggi, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente osservato come al riferimento all’ imprenditore individuale contenuto nella norma censurata vada attribuita, ratione temporis , valenza meramente indicativa dello stato dell’arte” dell’epoca in cui la norma è stata concepita, che non può essere di ostacolo ad una sua interpretazione estensiva che, tenuto conto del mutato contesto nel quale essa deve attualmente trovare applicazione, ne adegui la portata in senso evolutivo, includendovi fattispecie non ancora prospettabili alla data della sua emanazione. La stessa Suprema Corte ha, altresì, sottolineato come, a contrario, un’interpretazione dell’art. 147, comma 5, l. fall. che conducesse all’affermazione dell’applicabilità della norma al solo caso di fallimento dell’imprenditore individuale in essa espressamente considerato, risulterebbe in contrasto col principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. Cass. n. 10507/16 e n. 12120/16 . La disposizione impugnata, quindi, già vive e si riflette nell’interpretazione costituzionalmente adeguata che equipara la società di capitali all’impresa individuale ai fini dell’estendibilità del fallimento agli eventuali rispettivi soci di fatto la Consulta, pertanto, dichiara non fondata la questione sollevata sulla base di un’esegesi opposta al diritto vivente.

Corte Costituzionale, sentenza 22 novembre – 6 dicembre 2017, numero 255 Presidente Grossi – Redattore Morelli Ritenuto in fatto 1.− Nel corso di una procedura fallimentare relativa ad una società a responsabilità limitata – nel contesto della quale il curatore aveva chiesto l’estensione del fallimento nei confronti di altra società a responsabilità limitata e di una impresa individuale, sul presupposto dell’esistenza di una società di fatto tra tali soggetti – l’adito Tribunale ordinario di Vibo Valentia, sezione civile, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, ed ha per ciò sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell’art. 147, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa . Secondo il rimettente, la norma denunciata – nel ricollegare alla dichiarazione del fallimento di un imprenditore individuale la possibilità del fallimento in estensione di altro soggetto persona fisica o giuridica che risulti socio di fatto dell’originario fallito – contrasterebbe, appunto, con gli evocati parametri costituzionali, nella parte in cui, nell’ipotesi di fallimento originariamente dichiarato nei confronti come nella specie di una società di capitali, non ne consentirebbe, invece, la estensione ad altri soci di fatto, siano essi persone fisiche o società. Con ciò, appunto, innescando una irragionevole disparità di trattamento tra impresa individuale e società di capitali agli effetti dell’estendibilità del rispettivo fallimento nei sensi sopra indicati, ed arrecando un vulnus anche al diritto di difesa dei creditori di società di capitali che, diversamente dai creditori di imprenditori individuali, sarebbero privi di tutela ai fini della estendibilità del fallimento della società debitrice ad altri soci di fatto della stessa. 2.− È intervenuto nel giudizio innanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, mediante il quale ha concluso, in via principale, per la declaratoria di inammissibilità e, in linea subordinata, per la non fondatezza della prospettata questione incidentale di legittimità costituzionale. Considerato in diritto 1.– La disposizione di cui al quinto comma dell’art. 147 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa – nuovamente portata al vaglio di questa Corte – testualmente prevede che Allo stesso modo [e, cioè, conformemente a quanto disposto dal comma precedente in ordine alla estendibilità del fallimento di società a quello dei soci illimitatamente responsabili della stessa] si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile . 2.– Secondo il Tribunale rimettente, detta norma – nella parte in cui e per la ragione che non prevede una corrispondente ipotesi di estendibilità del fallimento, originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali, ad altre società o persone fisiche che ne risultino essere soci di fatto – violerebbe l’art. 3, primo comma, della Costituzione, per l’ingiustificata disparità di trattamento, che ne deriverebbe, tra impresa individuale e società di capitali, agli effetti della estensione del rispettivo fallimento ad eventuali soci di fatto. Ne risulterebbe, altresì, un vulnus all’art. 24, primo comma, Cost., per compressione del diritto di difesa dei creditori della società di fatto, ove questa non sia assoggettabile a fallimento, per estensione, in consecuzione al fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali pur facente parte del sodalizio con la prima. 3.– Questione identica a quella ora in esame è già stata sollevata dal Tribunale ordinario di Bari e, con sentenza numero 276 del 2014, è stata dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, anche per il profilo della omessa valutazione degli adempimenti previsti dall’art. 2361, secondo comma, del codice civile, in ordine alla partecipabilità di società di capitale a società di fatto. È stata poi nuovamente sollevata dal Tribunale ordinario di Parma e dal Tribunale ordinario di Catania, e questa Corte, con ordinanza numero 15 del 2016, l’ha dichiarata manifestamente inammissibile oltre che per reiterate carenze di motivazione sulla rilevanza , rispettivamente, per omissione nella prima delle due ordinanze di rimessione e per immotivata esclusione nella seconda della previa verifica di una possibile interpretazione costituzionalmente adeguata della norma censurata. Il Tribunale di Vibo Valentia, odierno rimettente – dopo aver preso in esame, ai fini della rilevanza della questione, il ruolo degli adempimenti di cui all’art. 2361, secondo comma, cod. civ. la cui omissione ritiene non ostativa ai fini della partecipazione di una società di capitali ad una società di fatto – affronta anche il problema dell’eventuale lettura, in senso costituzionalmente adeguato, della disposizione sub comma quinto dell’art. 147 del r.d. numero 267 del 1942 ma lo risolve in senso negativo. Argomenta, infatti, che il ricorso a tale attività interpretativa è precluso dalla specialità della norma de qua rispetto all’art. 1, l.f. . 4.– L’effettivo esperimento del tentativo di una interpretazione costituzionalmente orientata – ancorché risolto con esito negativo per l’ostacolo non immotivatamente ravvisato dal giudice a quo nella lettera e nella natura della disposizione denunciata – consente, in questo caso, di superare il vaglio di ammissibilità della questione conseguentemente sollevata. 5.– La correttezza o meno della esegesi, non secundum Constitutionem, presupposta dal rimettente, attiene, invece, al merito e, cioè, alla successiva verifica di fondatezza o non della questione stessa. A tal riguardo va rilevato che l’esegesi estensiva della disposizione in esame – ritenuta preclusa dal Tribunale di Vibo Valentia, ma già invece condivisa da parte della giurisprudenza di merito e della dottrina – si è ormai consolidata in termini di diritto vivente per effetto di alcuni successivi e risolutivi interventi del giudice della nomofilachìa. La Corte di cassazione, sezione prima civile – dopo aver dato risposta positiva all’interrogativo circa la fallibilità di una società di capitali, [anche] a responsabilità limitata, che si accerti essere socia di una società di fatto insolvente, allorché la partecipazione sia stata assunta in mancanza della previa deliberazione assembleare e della successiva indicazione nella nota integrativa al bilancio, richieste dall’art. 2361, secondo comma, cod. civ. sentenza 21 gennaio 2016, numero 1095 – ha poi espressamente escluso che possa ammettersi che la società di capitali, la quale abbia svolto attività di impresa operando in società di fatto con altri, possa in seguito sottrarsi alle eventuali conseguenze negative derivanti dal suo agire ivi compreso il fallimento per ripercussione nel caso in cui sia accertata l’insolvenza della società di fatto sentenza 20 maggio 2016 numero 10507 . Ha condivisibilmente osservato, infatti, come al riferimento all’ imprenditore individuale vada, ratione temporis, attribuita valenza meramente indicativa dello stato dell’arte” dell’epoca in cui la norma è stata concepita, che non può essere di ostacolo ad una sua interpretazione estensiva che, tenuto conto del mutato contesto nel quale essa deve attualmente trovare applicazione, ne adegui la portata in senso evolutivo, includendovi fattispecie non ancora prospettabili alla data della sua emanazione . Ed ha sottolineato come, a contrario, un’interpretazione dell’art. 147, quinto comma, l. fall. che conducesse all’affermazione dell’applicabilità della norma al solo caso di fallimento dell’imprenditore individuale in essa espressamente considerato, risulterebbe in contrasto col principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. sentenza numero 10507 del 2016 e, sulla stessa linea, sentenza 13 giugno 2016, numero 12120 . 6.– La disposizione denunciata già, dunque, vive e si riflette nell’interpretazione, costituzionalmente adeguata, che equipara la società di capitali all’impresa individuale ai fini della estendibilità del fallimento agli eventuali rispettivi soci di fatto. L’odierna questione, sollevata sulla base di una opposta esegesi della norma stessa, va pertanto dichiarata non fondata. Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 147, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa , sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia, sezione civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe.