Decorrenza del termine per impugnare il rigetto dell’opposizione al passivo

Il termine di 30 giorni concesso al creditore per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sull’opposizione al passivo fallimentare, decorre dalla comunicazione del provvedimento effettuata a cura della cancelleria.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22281/17 depositata il 25 settembre. Il fatto. Il provvedimento in oggetto origina dalla proposizione dell’opposizione al passivo di una ONLUS in liquidazione generale proposta da un creditore per l’ammissione dei propri crediti in via chirografaria. Il Tribunale, in accoglimento parziale dell’opposizione, ammetteva al concorso i crediti previa compensazione con alcune voci di debito. Il creditore ricorre in Cassazione, ma come eccepito dal Fallimento controricorrente, il ricorso risulta tardivo essendo stato notificato oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto impugnato. Il cd. biglietto di cancelleria”. La Corte sottolinea come la norma applicabile in tema di formazione dello stato passivo di associazioni riconosciute in liquidazione generale è l’art. 209 l. fall. – dettato per gli enti sottoposti a liquidazione coatta amministrativa – che a sua volta rinvia all’art. 99 l. fall E’ doveroso inoltre precisare che, nel caso di specie, deve trovare applicazione ratione temporis la formulazione normativa antecedente ai d.lgs. nn. 5/2006 e n. 169/2007 secondo cui il decreto che decide sull’opposizione al passivo è comunicato dalla cancelleria alle parti che nei successivi 30 giorni possono proporre ricorso per cassazione. Fermo restando che le comunicazioni a cura del cancelliere, sempre in virtù della disciplina ratione temporis applicabile, andavano eseguite tramite il cd. biglietto di cancelleria” trasmesso a mezzo PEC art. 136, comma 2, c.p.c. e riportante il contenuto minimo dell’atto tra cui l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione, dell’istruttore, del numero del ruolo generale e di quello dell’istruttore, del nome delle parti , l’obbligo di comunicazione in capo al cancelliere deve considerarsi assolto senza che sia necessario allegato anche il testo integrale del provvedimento comunicato, come previsto dall’attuale previsione di cui all’art. 16,comma 3, d.l. n. 179/2012. Il complesso normativo così ricostruito risulta aver avuto corretta applicazione nel caso di specie, sottraendosi dunque ad ogni censura il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 13 luglio – 25 settembre 2017, n. 22281 Presidente Nappi – Relatore Fichera Fatti di causa Il Tribunale di Firenze, con decreto depositato il 23 febbraio 2012, accolse parzialmente l’opposizione allo stato passivo della A.MI.G. Associazione Minorati Gravi ONLUS, in liquidazione generale di seguito anche Amig , proposta da Zaffiro Società Cooperativa Sociale ONLUS, in liquidazione coatta amministrativa di seguito breviter Zaffiro , ammettendola al concorso per taluni crediti, previa parziale compensazione con il credito vantato dall’associazione, in via chirografaria. Ritenne il giudice di merito che la dichiarazione scritta resa dal liquidatore della Amig, contenesse la prova oltre che del credito dell’opponente anche del credito da rivalsa, vantato dall’associazione in liquidazione per i canoni di locazione di un immobile, già condotto in locazione da quest’ultima ma detenuto in fatto dalla Zaffiro né poteva ritenersi che l’associazione avesse rinunciato al detto credito con la sottoscrizione di una transazione con la cooperativa opponente, trattandosi di rapporto non ricompreso nell’oggetto del detto negozio. Soggiunse il tribunale che non poteva essere riconosciuto l’invocato privilegio generale ex art. 2751-bis, n. 5 , c.c., non essendo stata raggiunta la prova né della effettività del lavoro dei soci cooperatori e neppure della sua prevalenza rispetto a quello dei non soci. Avverso la detta sentenza del tribunale, Zaffiro ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi Amig ha depositato controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo Zaffiro deduce violazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1967 c.c., poiché il tribunale ha erroneamente interpretato la scrittura transattiva sottoscritta dalle parti, ritenendo che il credito vantato dall’associazione per i canoni di locazione dovuti non fosse stato oggetto di integrale rinuncia. Con il secondo motivo assume violazione degli artt. 2697 e 2734 c.c., nonché vizio di motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5 , c.p.c., avendo il tribunale contraddittoriamente affermato che la prova del credito vantato dall’associazione poteva trarsi dalle dichiarazioni confessorie rese dal suo liquidatore. Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 2751-bis, n 5 c.c., degli artt. 1, comma 1, lett. b , e 4, comma 2, della legge n. 381 del 1991, poiché il giudice di merito ha negato la natura privilegiata del credito ammesso al concorso, nonostante la ricorrente fosse una cooperativa iscritta nel registro delle cooperative a mutualità prevalente, nella sezione riservata a quelle di produzione e lavoro. 2. Come eccepito dal fallimento controricorrente, il ricorso avanzato da Zaffiro è inammissibile per tardività, essendo stato notificato oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto impugnato. E invero, va premesso che l’art. 16 disp. att. c.c. stabilisce che per le associazioni riconosciute che siano state poste in liquidazione generale - è la vicenda che ci occupa -, in tema di formazione dello stato passivo trova applicazione l’art. 209 l.fall., dettato per gli enti posti in liquidazione coatta amministrativa, che a sua volta rinvia senz’altro all’art. 99 l.fall., norma generale sull’opposizione allo stato passivo fallimentare. Orbene, ai sensi dell’art. 99, comma dodicesimo, l.fall. nel testo vigente, come novellato prima dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e poi dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, qui pacificamente applicabile, il decreto che decide sull’opposizione allo stato passivo è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione . Va soggiunto che l’art. 136, secondo comma, c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile - vale a dire quello novellato dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183-Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, la cui efficacia venne differita dopo il decorso di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge 1 gennaio 2012 -, stabiliva la regola generale a tenore della quale tutte le comunicazioni a cura del cancelliere andavano eseguite tramite il cd. biglietto di cancelleria per il cui contenuto rilevava l’art. 45 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima della novella introdotta dall’art. 16, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici . Dunque, alla data in cui risulta depositato il decreto che ci occupa 23 febbraio 2012 , era onere del cancelliere, in forza del richiamato secondo comma dell’art. 136 c.p.c., comunicare alle parti del processo tramite posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria avente il contenuto minimo prescritto dall’allora vigente secondo comma dell’art. 45 disp. att. c.p.c. indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione, dell’istruttore, del numero del ruolo generale e di quello dell’istruttore e del nome delle parti così dovendosi ritenere esattamente assolto l’obbligo della comunicazione , prescritto dal ridetto art. 99 l.fall., senza necessità - ai fini del decorso del termine breve per impugnare - di allegare al biglietto anche il testo integrale del provvedimento comunicato , come invece espressamente prescritto soltanto a partire dal 20 ottobre 2012, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 16, comma 3, del ridetto d.l. n. 179 del 2012. Nella vicenda all’esame risulta agli atti che il biglietto di cancelleria relativo alla comunicazione del decreto qui impugnato - nel suo contenuto essenziale imposto dalla legge processuale allora vigente -, venne trasmesso dal cancelliere del Tribunale di Firenze tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di PEC dell’allora difensore della Zaffiro già in data 23 febbraio 2012 dunque il ricorso per cassazione notificato dall’opponente a mezzo ufficiale giudiziario in data 26 aprile 2012 risulta inammissibile per tardività. 3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.