L’estratto di ruolo non equivale al ruolo

La cartella esattoriale e il ruolo sono documenti amministrativi a differenza dell’estratto di ruolo pur sempre fedele copia del ruolo , che è un semplice documento informatico. Ferma la valenza processuale del ruolo, in materia fallimentare, l’istanza al passivo può essere documentata anche con allegazione del solo estratto di ruolo.

Il caso. Un creditore presentava istanza di insinuazione allo stato passivo di un fallimento per crediti aventi natura tributaria e previdenziale. Venivano ammessi soltanto i crediti documentati mediante allegazione di cartelle e relative prove di notifica con esclusione delle some documentate unicamente mediante estratto di ruolo. L’Ente di riscossione proponeva opposizione, il Tribunale confermava l’esclusione. Avverso il decreto di esclusione il gestore della riscossione ha proposto ricorso per cassazione. Fallimento e riscossione. Se il debitore è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle Entrate, l'ammissione al passivo della procedura - art. 87, comma 2, d.P.R. n. 602/1973. La norma prosegue ed al successivo comma 1, art. 88, afferma che se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva. Non è necessaria la notifica di cartelle esattoriali. I giudici di legittimità hanno richiamato orientamento consolidato a tenore del quale i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l’ iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dalla L.F., artt. 92 e segg., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva ove vi siano contestazioni , sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore – Cass. n. 655/2016 conforme a Cass. n. 5063/08, Cass. ord. nn. 12019/011, 3876/015, 4631/015. La differenza tra ruolo ed estratto di ruolo. Sul punto, la Cassazione ha ribadito la differenza tra ruolo ed estratto di ruolo la cartella” di pagamento è atto differente dall’ estratto cartella”. In particolare, la cartella esattoriale è prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, è documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli e deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L’estratto di ruolo è un elaborato informatico formato dall'esattore. La differenza tra i 2 documenti non può però essere superata dall'omogeneità contenutistica. La ragione per cui non è permesso all'amministrazione, ed al privato che esercita funzioni pubbliche, di sostituire arbitrariamente il documento richiesto con altro equipollente deriva espressamente dalla L. n. 241/1990, che all'art. 22, lett. d , fornisce la nozione di documento amministrativo e nello stesso contesto, alla lett. a precisa come il diritto di accesso sia il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi , ossia un diritto di acquisizione di quegli stessi documenti o delle loro copie e non di succedanei. In definitiva la cartella esattoriale e il ruolo sono documenti amministrativi a differenza dell’estratto di ruolo pur sempre fedele copia del ruolo , che è un semplice documento informatico - Cass. n. 19704/2015 . Conseguentemente, solo il ruolo ha validità processuale. Ammissione al passivo. La citata differenza tra ruolo ed estratto di ruolo trova particolare applicazione nella procedura fallimentare, infatti, nella fase di ammissione al passivo l’istanza, fermo il disposto degli artt. 87 e 88 d.P.R. n. 602/1973, può essere documentata anche soltanto mediante estratto di ruolo. Sul punto la Cass. n. 5244/2017 ha ribadito Il fatto che la norma in oggetto rimarchi con precisione che l'ammissione al passivo debba avvenire sulla base del ruolo” e che dalla contestazione del curatore discenda la necessità di ammettere al passivo il credito con riserva, depone chiaramente nel senso che è onere del concessionario, in sede di ammissione al passivo, allegare l'estratto del ruolo, sul quale appunto si fonda la pretesa esattoriale, e di ri produrre tale documentazione in sede di opposizione allo stato passivo . Pertanto, la Cassazione ha accolto il ricorso e rinviato al Tribunale in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 20 giugno – 5 settembre 2017, n. 20784 Presidente Genovese – Relatore Ferro Fatti di causa Rilevato che 1. Equitalia Sud s.p.a. impugna il decreto Trib. Napoli 20.5.2016, n. 679/2016, con cui è stata rigettata l’opposizione allo stato passivo proposta ai sensi degli artt. 98 e 99 l.f. dalla ricorrente avverso lo stato passivo del fallimento omissis s.r.l. in liquidazione 2. la ricorrente aveva presentato domanda di ammissione allo stato passivo quale creditrice, sia per crediti tributari che previdenziali, per l’importo di Euro 5.761.410,51, allegando gli estratti di ruolo di tutti i crediti esattoriali e le relate di notifica soltanto di alcune cartelle di pagamento ed avvisi di addebiti 3. all’esito della verifica venivano ammessi i soli crediti portati da cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito per i quali erano state provate le regolari notifiche al fallito in bonis o al curatore 4. il tribunale ha ritenuto che il credito residuo non può essere ammesso al passivo fallimentare non avendo la ricorrente provato l’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali al contribuente fallito, non potendo il ruolo,in mancanza di notifica, essere posto in riscossione né nelle forme della cd. esecuzione fiscale né in quelle della cd. esecuzione concorsuale 5. il tribunale ha evidenziato, altresì, che la ricorrente ha allegato per i crediti esclusi non il ruolo, bensì l’estratto di ruolo mentre il ruolo è un atto amministrativo impositivo, espressamente regolato dalla legge, l’estratto di ruolo è un documento formato dal concessionario della riscossione, che non contiene nessuna pretesa impositiva conseguentemente solo il ruolo potrebbe costituire il titolo per l’ammissione allo stato passivo, atto che deve essere notificato e la cui notificazione coincide con quella della cartella di pagamento 6. con il ricorso si deduce un unico motivo di violazione di legge del combinato disposto degli artt. 93 l.f., 33 d.lgs. 112/1999, 87 e 88 d.P.R. 602/73, 17 e 18 d.lgs. 46/99 per aver il tribunale ritenuto ammissibili allo stato passivo fallimentare solo i crediti tributari e previdenziali portati da cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito per i quali venga provata la regolare notifica al fallito in bonis o al curatore. Ragioni della decisione Considerato che 1. l’art. 87, co. 2, d.P.R. 602/1973 prevede che se il debitore è dichiarato fallito il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura ed il successivo art. 88, co. 1, aggiunge che se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 Cass.5244/2017 2. come già ripetutamente affermato da questa Corte cfr. Cass. n. 5063/2008, Cass. ord. nn. 12019/2011, 3876/2015, 4631/2015 i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore l’iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss. l.f., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva ove vi siano contestazioni , sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore l’organo del fallimento è pienamente edotto della pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda di ammissione e che, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 465/92, ha da quel momento la possibilità di opporsi a detta pretesa impugnando il ruolo dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie, senza alcuna necessità che gli venga preventivamente intimato il pagamento Cass. ord. 655/2016 infatti, è ben vero che questa Corte ha affermato, non di recente, che ai fini dell’ammissione dei crediti tributari al passivo del fallimento del contribuente è necessaria la previa notifica del ruolo al curatore, onde consentire a quest’ultimo di ricorrere avverso il ruolo stesso in vista della conseguente ammissione del tributo con la riserva prevista dall’art. 45, D.P.R. cit. Cass. 6032/1998 . Quel precedente, tuttavia, era riferito al testo del D.P.R. anteriore alle modifiche introdotte dal d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha riscritto gli artt. 87 e 88, citt. Cass. 6126/2014 3. con il termine ruolo ed estratto di ruolo si indicano due documenti tra loro differenti da un punto di vista sostanziale infatti, il ruolo , come noto ha una sua precisa definizione legislativa, posto che per il vigente testo dell’art. 10 lett. b del d.p.r. n. 602 del 1973, esso è l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario e che, per l’art. 11 del medesimo d.p.r., nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi . A norma del successivo articolo 12 l’ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi l’ambito territoriale i il ruolo si riferisce nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da suo delegato e con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo , cioè costituisce titolo esecutivo. Dai riprodotti dati normativi discende che il ruolo è un atto amministrativo impositivo fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate allorché sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse proprio ed esclusivo dell’ufficio competente cioè dell’ente creditore impositore , quindi atto che, siccome espressamente previsto e regolamentato da norme legislative primarie, deve ritenersi tipico sia quanto alla forma che quanto al contenuto sostanziale. Il documento denominato estratto di ruolo , tale indicato dallo stesso concessionario che lo rilascia, non è invece specificamente previsto da nessuna disposizione di legge vigente. Esso -che viene formato quindi consegnato soltanto su richiesta del debitore v. Consiglio di Stato, IV, n. 4209 del 2014 semplicemente un elaborato informatico formato dall’esattore . sostanzialmente contenente gli . elementi della cartella . , quindi anche gli elementi del ruolo afferente quella cartella il C. d. S., peraltro, ha affermato l’inidoneità del suo rilascio ad ottemperare all’obbligo di ostensione all’interessato che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della copia degli originali della cartella, della sua notificazione e degli atti prodromici. Da quanto sopra esposto emerge con sufficiente chiarezza la differenza sostanziale tra ruolo ed estratto di ruolo termini talvolta impropriamente utilizzati come sinonimi il ruolo atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini perentori di impugnazione è un provvedimento proprio dell’ente impositore quindi un atto potestativo contenente una pretesa economica dell’ente suddetto l’ estratto di ruolo , invece, è e resta sempre solo un documento un elaborato informatico . contenente gli . elementi della cartella , quindi unicamente gli elementi di un atto impositivo formato dal concessionario della riscossione, che non contiene né, per sua natura, può contenere nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta Cass. s.u. 19704/2015 4. nonostante la differenza sostanziale che caratterizza il ruolo e l’estratto di ruolo , comunque l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale Cass. 11794/2016 5. l’art. 93 l.f. richiede ai fini dell’ammissione al passivo l’allegazione al ricorso dei documenti dimostrativi del diritto del creditore e, a tali fini, non solo il ruolo ma anche l’estratto di ruolo è idoneo a dimostrare l’esistenza del diritto di credito Cass. 5244/2017 , né, esigendo la notifica della cartella di pagamento, si può imporre all’agente della riscossione un onere maggiore, equivalente ad esigere inammissibilmente un titolo esecutivo in allegazione al proprio credito infatti questa Corte ha ritenuto che per l’ammissione al passivo fallimentare dei crediti insinuati dai concessionari della riscossione dei tributi è sufficiente, ai sensi dell’art. 87, co. 2, d. P. R. n. 602 del 1973, n. 46, la produzione del solo estratto di ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale Cass. 12117/2016, 655/2016 6. per quel che concerne i crediti previdenziali l’art. 17, co. 1, d.lgs. 46/1999 stabilisce che si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva dell’entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici 7. l’art. 18 d.lgs. 46/1999 prevede che salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell’articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori 8. l’art. 31 d.lgs. 46/1999, rubricato limiti all’applicazione delle disposizioni sulle procedure concorsuali , afferma che le disposizioni previste dagli articoli 88 e 90, co. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dall’articolo 16 del presente decreto, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario conseguentemente è applicabile l’art. 87, co. 2, d.P.R. 602/1973, in base al quale è possibile richiedere l’ammissione al passivo sulla base del solo ruolo anche per i crediti previdenziali infatti il concessionario ha l’onere di notificare la cartella al solo scopo di provocare la scadenza del termine a disposizione del contribuente e dunque al curatore per impugnare l’atto davanti al giudice tributario. Ne consegue che, peraltro, la notifica non è necessaria, ad alcun fine, allorché la pretesa creditoria iscritta a ruolo, insinuata al passivo fallimentare, non abbia natura tributaria ma, ad esempio, previdenziale e dunque non si ponga l’esigenza di accertare il diritto controverso davanti a un giudice speciale come quello tributario in tal caso le eventuali contestazioni del curatore possono e debbono essere sollevate davanti allo stesso giudice fallimentare giudice delegato, in sede di determinazione dello stato passivo, tribunale in sede di opposizione e da lui risolte Cass. 12117/2016 9. per quanto riguarda gli avvisi di accertamento, ai sensi della l. 111/2011, questi divengono titolo esecutivo se non impugnati nei termini di legge e, conseguentemente, l’agente può procedere alla riscossione una volta emesso il ruolo senza dover procedere alla formazione della cartella di pagamento ed alla relativa notifica il ricorso è, pertanto, fondato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.