Le s.t.p. “sfuggono” al fallimento

Le società tra professionisti, costituite per l'esercizio in via esclusiva di attività professionale nello specifico attività di commercialista con iscrizione nell'apposita sezione dell'albo e che abbiano effettivamente svolto in via esclusiva tali prestazioni, non possano essere assimilate alle altre società commerciali non esercitando un'attività di carattere commerciale e non rivestendo la qualità di imprenditore e non sono pertanto assoggettabili a fallimento.

È quanto affermato dal Tribunale di Forlì con decreto dello scorso 25 maggio, aderendo all'orientamento prevalente nella dottrina specialistica, a fronte anche della mancanza di pronunce edite sulla questione. Il caso. Due ex dipendenti di una società tra professionisti s.t.p. avevano maturato ingenti crediti per retribuzioni non corrisposte, indennità di fine rapporto e t.f.r. importi tutti riconosciuti dal Giudice del Lavoro, ma non versati dalla società. I creditori presentavano istanza di fallimento. La società spiegava di essere stata costituita inizialmente nel 2004 come s.r.l. e di essersi poi trasformata in società tra professionisti nel 2014. La compagine era composta da un dottore commercialista iscritto al relativo albo e altri tre soci che svolgevano prestazioni tecniche come previsto dall'art. 10 l. n. 183/2011. Vi erano poi altri 5 dipendenti assunti. L'oggetto sociale consisteva nell'esercizio in via esclusiva di attività professionale di dottore commercialista con iscrizione al relativo albo nella sezione speciale apposita. Morto il dottore commercialista, constatata la mancanza di altri soci con la qualifica professionale per l'iscrizione all'albo gli altri erano infatti sprovvisti dei requisiti , la s.t.p. veniva messa in liquidazione. Nelle more della liquidazione perveniva l'istanza di fallimento dei due ex dipendenti per i crediti sopra indicati. La decisione del Tribunale di Forlì. La legge n. 183/2011 ha introdotto nel nostro ordinamento la figura delle società tra professionisti. L'art. 10 in particolare abroga la disciplina contenuta nella l. 23 novembre 1939, n. 1815 che da un lato consentiva l'esercizio delle professioni ricorrendo alla forma dello studio professionale associato art. 1 e dall’altro lato, vietava di costituire, esercitare o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria art. 2 . La nuova normativa consente invece di costituire società per l'esercizio di attività professionali regolamentate in un sistema ordinistico secondo i modelli disciplinati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, cioè società semplice, s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.a.p.a., s.r.l. e società cooperativa. L'elemento di novità introdotto dal legislatore consiste quindi nella possibilità di ricorrere a tipi societari anche di natura capitalistica. Peraltro, al fine di salvaguardare il principio secondo cui la prestazione professionale si basa sull' intuitus personae si è imposto l'obbligo di informare il cliente di tutti gli aspetti che riguardano lo svolgimento dell’incarico, dandogli la possibilità di scegliere il professionista a cui affidarsi. Fondamentale per la s.t.p. è l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. L'oggetto sociale deve quindi essere limitato alle sole attività professionali regolamentate e deve essere svolto da coloro che risultano iscritti nei relativi albi, collegi, ordini. Conseguentemente possono essere ammessi in qualità di soci solo professionisti iscritti ad ordini, mentre la partecipazione di soggetti non professionisti è consentita soltanto per prestazioni tecniche meramente strumentali all'attività professionale oggetto della società, o per finalità di investimento. Il decreto di attuazione n. 34/2013 ha poi distinto due tipologie societarie di s.t.p. 1 le società tra professionisti o società professionale costituite secondo i citati modelli societari regolati dai Titoli V e VI del Libro V del Codice civile aventi ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati 2 le società multidisciplinare come società tra professionisti costituite per l'esercizio di più attività professionali. La s.t.p. insolvente. Il problema trattato dal provvedimento in esame riguarda il tipo di procedura applicabile a tali società in caso di insolvenza. Nello specifico il Tribunale di Forlì ha affrontato il problema se la s.t.p. organizzata in forma di s.r.l. che svolge attività di dottore commercialista sia assoggettabile a fallimento. La legge non prevede una soluzione in argomento maggiori indicazioni sono dettate per le società tra avvocati così nel dubbio si sono sviluppate due opposte correnti di pensiero. Da un lato si è evidenziato che l'art. 10, comma 3, l. n. 183/2011 sopra ricordato prevede che la s.t.p. può essere costituita secondo le forme societarie previste dai Titoli V e VI del libro V del codice civile, cioè, come detto, società semplice, s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.a.p.a., s.p.a. e società cooperative. Di tutti questi modelli solo la società semplice, per definizione, non svolge attività commerciale e di impresa. Da questo si è dedotto che se la s.t.p. opta per uno degli altri modelli, sarebbe di conseguenza astrattamente assoggettabile alle procedure concorsuali, compreso il fallimento in presenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 l. fall Di contro si è rilevato che la legge n. 183/2011, come abbiamo visto, impone alla s.t.p. di svolgere per statuto solo attività professionale” non di impresa tanto che la presenza di soci non professionisti è possibile a patto che questi svolgano funzioni meramente tecniche o partecipino con finalità di investimento. In tale ottica quindi la s.t.p. non sarebbe assoggettabile a fallimento potendo ricorrere, in ipotesi, solo a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento . Secondo questa corrente di pensiero si è ritenuto che solo nel caso in cui concretamente la s.t.p. si trovasse a svolgere attività commerciali perderebbe il requisito di società professionale” e sarebbe assoggettabile a fallimento, sempre alle condizioni di cui all'art. 1 l. fall Ulteriore indizio a sostegno dell’esclusione dal fallimento è legato al fatto che l'art. 16 d.lgs. n. 96/2001, prima norma specifica sulle società tra avvocati, al comma 3 prevede espressamente che tali soggetti non possono fallire. Anche la successiva legge n. 247/2012 sulla Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense - richiamata dal Tribunale di Forlì - all'art. 4 e all'art. 5 precisa che tanto le associazioni tra avvocati, quanto le società tra avvocati non possono essere sottoposte a procedure concorsuali. A ben guardare l'art. 5 conteneva la delega al Governo per la disciplina della professione forense in forma societaria. Tale delega è poi scaduta, ma la recente Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017 ha modificato la legge n. 247/2012 eliminando il citato art. 5 e introducendo un nuovo art. 4- bis . Tale norma contiene proprio la nuova specifica disciplina per la costituzione e il funzionamento delle società tra avvocati. Tra le varie disposizioni introdotte in argomento tra cui la possibilità di soci di capitale non professionisti in misura non superiore a 1/3 del capitale sociale manca però l'esplicita esclusione prevista nel citato art. 5 ormai abrogato di tali società dall’applicazione delle procedure concorsuali con il rischio di riaprire il dibattito sul tema. E' rimasto invece inalterato l'art. 4 sopra richiamato che tutt'ora non assoggetta le associazioni tra avvocati a procedure concorsuali. In definitiva. Il Tribunale di Forlì, aderendo all'orientamento maggioritario in dottrina e rilevando l'assenza di precedenti giurisprudenziali editi in argomento , stabilisce che le s.t.p. costituite per l'esercizio in via esclusiva di attività professionale - effettivamente svolta - non possono essere equiparate a società commerciali e come tali non sono sottoponibili a fallimento. Nel caso di specie infatti la s.t.p., pur assumendo la forma di s.r.l., rispettava tutti i crismi previsti dalla legge n. 183/2011, svolgeva per statuto esclusivamente attività professionale di dottore commercialista ed era iscritta nell'apposita sezione dell'albo professionale. Solo il socio di maggioranza era dottore commercialista iscritto all'albo, mentre gli altri soci - come consentito dalla stessa legge 183 - svolgevano mere attività tecniche ausiliare e strettamente funzionali all'oggetto sociale. In altre parole la s.t.p. in questione, pur avendo requisiti dimensionali sopra le soglie dell'art. 1 l. fall., non poteva essere qualificata come imprenditore commerciale” e come tale non era sottoponibile a fallimento.

Tribunale di Forlì, sez. Fallimentare, decreto 25 maggio 2017 Presidente/Estensore Vacca Osserva Gli istanti sono ex dipendenti della società convenuta, avendo lavorato per quest'ultima fino alla data del 31.8.2016, ed hanno maturato un credito per retribuzioni non corrisposte, t.f.r. e indennità di fine rapporto di complessivi Euro 45.696,62 quanto al omissis e di Euro 22.031,78 quanto al omissis come risultante dai decreti ingiuntivi emessi dal Giudice del lavoro. Hanno inoltre riferito i due istanti che la società era stata posta in liquidazione a decorrere dal 2.12.2016 e che nel bilancio di liquidazione emergeva una pesante situazione debitoria, di cui Euro nei confronti dei soli dipendenti, con conseguente sussistenza dello stato di insolvenza. La omissis S.r.l. - Società tra professionisti - in liquidazione si è costituita spiegando di essersi costituita nel 2004 nella forma della s.r.l. ma di essersi poi trasformata in data 7.2.2014 in società a responsabilità limitata S.T.P. società tra professionisti , i cui soci erano il dott. omissis con una partecipazione del 70%, la dott.ssa omissis , il dott. omissis e omissis con una partecipazione del 10% ciascuno, di cui solo il primo era dottore commercialista iscritto al relativo albo professionale, mentre gli altri partecipavano per lo svolgimento di prestazioni tecniche come previsto dall'art. 10 L. 1183/2011. In sede di atto di trasformazione, l'oggetto sociale era stato modificato prevedendo l'esercizio in via esclusiva di attività professionale di dottore commercialista con iscrizione all'albo dei Dottori commercialisti e revisori contabili di Forlì-Cesena. La convenuta ha inoltre riferito che in data 21.6.2016 era deceduto il dott. omissis e che, essendo venuta a mancata la pluralità di soci con la qualifica professionale, i due figli del socio deceduto, accettanti con beneficio d'inventario omissis constatata l'impossibilità di proseguire l'attività sociale sia per la situazione debitoria sia per l'indisponibilità di un altro professionista ad acquistare la quota del omissis avevano convocato l'assemblea e deliberato la messa in liquidazione della società, nominando quale liquidatore la dr.ssa omissis in data 2.12.2017. Fatte tali iniziali precisazioni, ritiene il Collegio di condividere le valutazioni esposte dalla difesa della società convenuta circa la non assoggettabilità della stessa al fallimento. Ai sensi dell'art. 1 l.fall. sono soggetti al fallimento gli imprenditori che esercitino un'attività commerciale e che abbiano superato le soglie di cui al successivo comma 2. Nel caso in esame, incontestato il superamento delle soglie relative ai limiti dimensionali, come si evince dalla documentazione contabile prodotta, non è invece possibile ritenere sussistente per omissis S.r.l. S.t.p. la qualità di imprenditore e l'esercizio di un'attività commerciale, necessari ai fini dell'assoggettabilità al fallimento. La omissis S.r.l. è infatti una società tra professionisti costituita ai sensi della L. 183/2011 che svolgeva statutariamente in via esclusiva attività professionale di dottore commercialista ed era iscritta nella speciale sezione dell'albo dei Dottori commercialisti e revisori contabili di Forlì-Cesena, come si evince dalla documentazione prodotta. Nello specifico, la società era composta da 4 soci e da 5 dipendenti, di cui uno era la stessa soci omissis in tal modo dimostrandosi la modesta articolazione dello studio. Va aggiunto che le fatture prodotte relative agli anni 2014, 2015 e 2016 confermano ulteriormente che la società svolgeva in via esclusiva attività propria di commercialista, attraverso l'attività del socio professionista e dei soci/dipendenti con mansioni di ausiliari in possesso di qualità tecniche, come espressamente permesso da tale normativa L. 183/2011 e regolamento di attuazione di cui al D.M. 34/2013 . Venuta meno la prevalenza dei soci professionisti e constatata l'impossibilita della sua ricostituzione nel semestre, la società è stata posta in liquidazione ed ha cessato lo svolgimento di qualsiasi attività, a nulla rilevando pertanto l'obiezione che sia prevista la cancellazione della società dalla speciale sezione dell'albo dei dottori commercialisti, atteso che a far data dal 2.12.2016 la società non ha più svolto alcuna attività, con la conseguenza che non è sostenibile una sua avvenuta trasformazione in società ordinaria. Sebbene la L. 183/2011 e il successivo regolamento di attuazione con d.m. 34/2013 non dettino alcuna specifica disposizione in merito all'assoggettabilità o meno al fallimento delle società tra professionisti - a differenza di quanto invece espressamente previsto dalla successiva L. 247/2012 che, in relazione alla professione forense, ne esclude l'assoggettabilità al fallimento proprio in considerazione del fatto che quest'ultima non costituisce attività d'impresa principio richiamato nella delega al governo che, mutatis mutandis, può essere certamente applicato anche alle società tra professionisti organizzati in ordini - questo Collegio, aderendo all'orientamento del tutto prevalente nella dottrina specialistica, a fronte anche della mancanza di pronunce edite sulla questione, ritiene che le S.T.P. costituite per l'esercizio in via esclusiva di attività professionale nel caso specifico di commercialista con iscrizione nell'apposita sezione dell'albo e che abbiano effettivamente svolto in via esclusiva tale attività, non possano essere assimilate alle altre società commerciali, non esercitando un'attività di carattere commerciale e non rivestendo la qualità di imprenditore, e che come tali non siano pertanto assoggettabili al fallimento. In mancanza di tale requisito soggettivo non può dunque essere dichiarato il fallimento della omissis S.r.l. - S.T.P. - in liquidazione e va respinta l'istanza di fallimento proposta dai due lavoratori. Tenuto conto della particolarità e novità della questione e della necessità dell'azione promossa dai due lavoratori per avere accesso al fondo i garanzia, è giustificata l'integrale compensazione delle spese. P.Q.M. il Tribunale di Forlì, visto l’ art. 22 l.fall., rigetta il ricorso per dichiarazione di fallimento presentato in data 10.4.2017 da omissis e omissis nei confronti di omissis s.r.l. - societa' tra professionisti - in liquidazione. Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.