Patto parasociale vs contratto preliminare, ecco il discrimen

I patti parasociali, poiché non attengono al piano organizzativo dell’ordinamento sociale bensì a quello dei rapporti interindividuali tra titolari di partecipazioni societarie, devono essere tenuti distinti dagli atti di estrinsecazione e realizzazione dell’organizzazione societaria, quali, ad esempio, quelli di modificazione del contratto sociale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 13877/17 depositata il 1° giugno. Il caso. La Corte d’appello di Milano conferma la sentenza di primo grado che accoglieva la domanda dell’attrice rivolta all’accertamento dell’inadempimento degli dei convenuti agli obblighi derivanti da un patto parasociale stretto inter partes e relativo alla nomina dell’amministratore della s.r.l. di cui tutti i contraenti erano soci. Uno dei due convenuti ricorre per cassazione. Patto parasociale. Relativamente alla tesi del ricorrente circa la qualifica del patto parasociale intercorso tra i soci, e relativo alla modifica dello statuto della società per la nomina dell’amministratore, come contratto preliminare, la Corte di Cassazione ritiene opportuno ribadire un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza. In particolare, la Corte afferma che i patti parasociali devono essere tenuti distinti dagli atti di estrinsecazione e realizzazione dell’organizzazione societaria, quali appunto quelli di modificazione del contratto sociale . Infatti, prosegue il Collegio, i patti parasociali non attengono al piano organizzativo dell’ordinamento sociale bensì a quello dei rapporti interindividuali tra titolari di partecipazioni societarie . Pertanto, la doglianza relativa alla violazione dell’art. 1351 c.c. in punto di forma del preliminare non può dirsi pertinente. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 27 marzo – 1 giugno 2017, n. 13877 Presidente Giancola – Relatore Dolmetta Fatti di causa R.V. ricorre per cassazione nei confronti di T.R. e nei confronti di F.F.A. , articolando due motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, 26 marzo 2014, n. 1198, che ha integralmente confermato la decisione emessa nel primo grado di giudizio dal Tribunale di Milano, 1 ottobre 2012, n. 10501. Con tale pronuncia la Corte territoriale ha confermato, in particolare, l’accoglimento della domanda presentata da T.R. contro R.V. e contro F.F.A. per l’accertamento, con conseguenti condanne risarcitorie, dell’inadempimento degli stessi agli obblighi derivanti da un contratto parasociale stretto inter partes, come relativo alla società a responsabilità limitata Tacara di cui i contraenti tutti erano soci e come specificamente funzionale alla nomina dell’amministratore di tale società. Nei confronti di tale ricorso resiste T.R. con apposito controricorso. Non ha invece svolto attività nel presente grado F.F.A. , a cui pure era stato notificato il ricorso. Il ricorrente R. ha anche depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1.- I motivi di ricorso formulati da R.V. denunziano i vizi qui in appresso richiamati. Il primo motivo in via segnata lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1351 cod. civ. in relazione all’art. 2480 cod. civ. impegno a modificare lo statuto di s.r.l. - forma pubblica necessità . Il secondo motivo, che risulta articolato in due distinti segmenti, a sua volta dichiara violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 cod. civ. e dell’art. 2475 cod. civ. nomina di amministratore non socio difetto di deroga statutaria all’art. 2475 cod. civ. - invalidità della delibera - impossibilità della prestazione segue l’art. 2479-ter, terzo comma, cod. civ. - nomina di amministratore privo della qualifica richiesta dalla legge - nullità . 2.- Il primo motivo di ricorso viene, nello specifico, a comporsi dei passaggi qui si seguito testualmente riportati. La decisione della Corte, come quella del Tribunale che l’ha preceduta, si regge sull’esistenza di un implicito impegno dei sottoscrittori dei patti parasociali a modificare lo statuto della Società per consentire la nomina di un amministratore unico non socio . L’art. 1351 cod. civ. prevede che il contratto preliminare - ossia l’impegno alla stipula di un successivo negozio giuridico - debba rivestire la medesima forma del definitivo . Nella fattispecie, la modifica statutaria ossia il negozio definitivo richiedeva la forma notarile art. 2480 cod. civ. . Pertanto non poteva esistere alcun valido impegno a stipulare tale modifica ove non fosse formalizzato nello stesso modo . Nella specie, peraltro, non solo il patto parasociale fu stipulato per mera scrittura privata, ma addirittura l’impegno a modificare lo statuto - nel senso di consentire la nomina ad amministratore di persone estranee alla compagine sociale - sarebbe stato secondo la sentenza impugnata implicito . 3.- Il motivo è infondato. Come si è appena riferito, il ricorrente qualifica il contratto parasociale, che è intercorso tra R.V. , T.R. e F.F.A. nei termini di contratto preliminare. Lo stesso non indica, tuttavia, le ragioni che deporrebbero a suffragio di questa qualificazione. Né il tenore del patto in questione risulta esprimere, in via diretta o anche solo indiretta, una simile qualificazione. D’altra parte, nella tesi del ricorrente l’assunto del preliminare è funzionale alla pretesa di una necessaria forma pubblica del detto patto parasociale dato che il definitivo, conseguente al preliminare, viene individuato in una modifica statutaria . Il ricorrente neppure indica, però, le ragioni per cui la modifica dello statuto - ovvero la delibera assembleare che questa delibera - andrebbero qualificate in simili termini. Indicazione che, per contro, sarebbe senza dubbio necessaria anche perché è principio comunemente ricevuto che i patti parasociali debbono essere tenuti distinti dagli atti di estrinsecazione e realizzazione dell’organizzazione societaria, quali appunto quelli di modificazione del contratto sociale, giacché i patti parasociali propriamente attengono non al piano organizzativo dell’ordinamento sociale, bensì a quello dei rapporti interindividuali tra titolari di partecipazioni societarie. Posti questi rilievi, il richiamo, che il ricorso rivolge alla norma dell’art. 1351 cod. civ. in punto di forma del preliminare, si manifesta non pertinente. 4.- Il secondo motivo di ricorso si incentra sulla rilevazione che - nel momento in cui avrebbe dovuto avere esecuzione il patto parasociale e cioè nel momento della nomina assembleare del nuovo amministratore - la prestazione posta dallo stesso a carico dei contraenti parasoci qualora il suddetto rag non volesse/potesse mantenere il suddetto incarico, le parti provvederanno alla sua sostituzione con altra persona, di idonea capacità e probità, scelta in ogni caso all’unanimità non era in realtà esigibile. Rileva in particolare il ricorrente che, in quel momento, la legge non consentiva la nomina di non-soci, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo disposizione per l’appunto non presente, in quel dato momento, nello statuto . Se la designazione di un a.u. terzo non era giuridicamente lecita, l’obbligo corrispondente costituiva ex se prestazione non possibile ex art. 1218 cod. civ. - e quindi non poteva esservi inadempimento d’altra parte, prosegue ancora il ricorso, la nomina di una persona carente dei requisiti di legge - nella fattispecie, della qualità di socio - non sarebbe stata meramente annullabile, come sostenuto dalla Corte, ma nulla . 5.- Anche questo motivo è infondato. La Corte di Appello di Milano ha fondato la propria decisione sulla rilevazione che nella fattispecie concreta, e dati gli specifici contorni della medesima, il patto stretto tra R. , T. e F.F. , quali parasoci della Tacara s.r.l., prevedesse l’implicito impegno dei soci a modificare lo statuto nella parte in cui non prevedeva la possibilità di nomina di non socio come amministratore . Con la conseguenza che la violazione di quest’obbligo, come in concreto strumentale all’effettivo conseguimento di una nomina unanime di un amministratore unico, integrava già di per sé stesso inadempimento al patto parasociale. Ora, sia la ritenuta impossibilità della prestazione dei parasoci, sia la asserita nullità della delibera assembleare, che il ricorrente pure legge come fatto liberatorio dagli obblighi posti dal patto parasociale, sono affermazioni la cui tenuta comunque suppone al di là di ogni rilevo sul loro merito specifico il superamento della riportata rilevazione della Corte territoriale. Sennonché, questa lettura del patto, che è stata fatta dalla Corte territoriale, non risulta sia sta fatta oggetto di impugnativa da parte del ricorrente. La stessa, d’altra parte, si manifesta del tutto ragionevole e, anzi, propriamente sollecitata dai tratti caratteristici della fattispecie concretamente esaminata. 6.- In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna R.V. al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.200,00 di cui Euro 200 per esborsi , oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.