Società tra professionisti: è possibile svolgere l’attività riservata agli ingegneri iscritti all’Albo?

Il divieto di costituzione di società di capitali aventi ad oggetto l'espletamento di professioni intellettuali protette, quali l'attività di progettazione della costruzione di opere civili di competenza degli ingegneri, sussiste qualora l'attività oggetto del contratto tra il committente e la società tra i detti professionisti consiste, secondo il motivato accertamento del giudice del merito, in una opera di progettazione d'ingegneria civile, interamente rientrante nella attività professionale tipica dell'ingegnere e dell'architetto e non in un'attività preparatoria ed interdisciplinare rispetto all'indicata progettazione attività di cd. consulting engineering .

Con la pronuncia del 22 marzo 2017, n. 7310, il S.C., dopo aver ripercorso l’evoluzione normativa in tema di società di ingegneria e, più in generale, delle società costituite da liberi professionisti, chiarisce che, nel settore privato, solo dal 2011 è consentito alle società di ingegneria svolgere le medesime attività di progettazione riservate agli iscritti all’albo degli ingegneri. Il caso. La vicenda in esame prende le mosse dall’azione giudiziaria promossa da una società composta da ingegneri per ottenere il pagamento delle prestazione effettuate a seguito di incarichi professionali ricevuti. Accolta in primo grado, la sentenza è riformata in appello sul rilievo che le modifiche normative in tema di società tra professionisti, all’epoca dei fatti 2001 non consentivano ad una società di svolgere le attività riservate agli ingegneri iscritti all’albo nel settore privato ma solo nel settore degli appalti pubblici, con conseguente nullità dei contratti ex art. 2229 e 2231 c.c. Tale tesi viene altresì confermata dalla Cassazione con la sentenza in commento. Società tra professionisti ed evoluzione della normativa. Il S.C. coglie l’occasione per ripercorrere brevemente la stato dell’arte in tema di società tra professionisti ed incarichi che le stesse possono espletare. Secondo la Cassazione, le disposizioni degli artt. 13 l. n. 183/1976 1 l. n. 92/1979 11 l. n. 17/1981, che consentono la costituzione di società di ingegneria nelle due forme cd. del commercial e del consulting engineering , hanno parzialmente abrogato il divieto di cui all'art. 2 l. n. 1815/1939 di esercizio in forma anonima di attività ingegneristica per l'ipotesi in cui l'apporto intellettuale dell'ingegnere sia uno dei vari fattori del più complesso risultato promesso ma non per quella in cui l'attività oggetto del contratto tra committente e società consista in un'opera di progettazione interamente rientrante nell'attività professionale tipica dell'ingegnere e dell'architetto e non in un'attività preparatoria e accessoria rispetto all'indicata progettazione conseguentemente sarebbe nullo il contratto che affida ad una società l'esecuzione di incarichi rientranti in pieno nell'ordinaria attività del libero professionista. Successivamente con la l. n. 109/1994 il legislatore ha individuato, tra i soggetti idonei ad effettuare attività di progettazione, direzione dei lavori ed attività accessorie nell’ambito dei lavori pubblici, anche le società di ingegneria costituite in forme di società di persona o di capitali secondo determinati requisiti. La disciplina applicabile al settore privato. L’evoluzione normativa testè riferita è stata portata a termine solo nel 2011 l. n. 183/2011 per il settore privato, facendo salvi i modelli societari già utilizzati ma disponendo solo per il futuro e senza convalidare eventuali attività poste da società di ingegneria irregolari” in precedenza. Società tra professionisti e di ingegneria quali differenze? La distinzione tra società di professionisti” e società di ingegneria” sta nella diversità della forma societaria prescelta, che, nel primo caso, ricade in uno dei tipi codificati di società di persone, ovvero di società cooperativa, e nel secondo di società di capitali. Inoltre, mentre la società di professionisti può essere formata solo da professionisti, la società di ingegneria consente l'apporto anche di solo capitale e dunque anche di soci non professionisti , il che ha imposto l'obbligo della nomina del direttore tecnico con il compito di controfirmare i progetti e la conseguente assunzione di responsabilità solidale con i professionisti al fine di compensare eventuali limitazioni appunto, di responsabilità connesse al peculiare schermo della forma societaria. Società di ingegneria da quando sono pienamente ammesse. Alla stregua della ricostruzione effettuata dal S.C., solo dal 2011, nel settore privato, è consentito alle società di ingegneria, costituite secondo certi requisiti, effettuare le stesse attività di progettazione riservate agli ingegneri iscritti all’albo. Essendo i fatti in questione risalenti al 2001, la decisione del S.C. appare corretta e congruamente rigettata, nel ritenere nulli i contratti stipulati per cui è causa. Incarichi di progettazione solo nelle forme di legge. Gli incarichi di progettazione possono essere affidati soltanto a liberi professionisti singoli o associali ex l. n. 1815/1939, raggruppamenti temporanei tra professionisti, società di ingegneria, società di professionisti, e non ad un gruppo di lavoro, non potendosi ipotizzare l'affidamento collettivo di un unico incarico a più professionisti all'infuori delle ipotesi in cui ciò è previsto per legge.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 14 dicembre 2016 – 22 marzo 2017, n. 7310 Presidente Bucciante – Relatore Picaroni Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 15 marzo 2012 e notificata il 20 giugno 2012, ha accolto l’appello proposto Mediterranea Castelnuovo 2 a r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in data 27 novembre 2008 e nei confronti di Geoambiente s.r.l 1.1. Nel 2002, con tre citazioni distinte, la società Geoambiente aveva domandato la condanna di Mediterranea Castelnuovo al pagamento, nell’ordine a dell’importo di Euro 26.809,00, a titolo di corrispettivo per l’incarico professionale conferito nell’aprile del 2001, concernente la progettazione di un impianto in ampliamento della discarica di prima categoria in regime di emergenza, relativo alla discarica di o, in subordine, il pagamento della medesima somma a titolo di arricchimento senza causa b dell’importo di Euro 28.659,28, a titolo di compenso per preventivo studio geologico, commissionato da essa Geoambiente al tecnico dott. C. , al fine di provvedere all’espletamento dell’incarico ricevuto per la progettazione di un impianto di trattamento dei rifiuti urbani con recupero della frazione secca e biostabilizzazione della frazione umida a servizio del bacino di utenza LE 2, da realizzarsi in agro di in ampliamento della discarica gestita da Mediterranea Castelnuovo c dell’importo di Euro 380.978,61 a titolo di corrispettivo per la realizzazione del predetto progetto, o, in subordine, al pagamento della medesima somma a titolo di indennizzo per indebito arricchimento. La società convenuta aveva eccepito la nullità dei contratti per violazione degli artt. 2229 e 2231 cod. civ., in quanto aventi ad oggetto opere intellettuali riservate ai professionisti che non possono essere espletate da società con personalità giuridica distinta dai soci, ragione per cui neppure poteva trovare ingresso la tutela residuale prevista dall’art. 2041 cod. civ., e l’avvenuta transazione con il tecnico dott. C. per le spettanze di sua competenza. 1.2. Il Tribunale, riuniti i giudizi, aveva accolto le domande e per l’effetto condannato la società convenuta al pagamento dell’importo di Euro 436.444,89, oltre interessi legali e spese di lite. 2. La Corte d’appello ha riformato la decisione sul rilievo che nucleo centrale e condizionante degli incarichi fosse costituito dall’attività di progettazione di impianti, che rientrava nell’ambito delle competenze professionali tipiche dell’ingegnere, e che le ulteriori attività, pure commissionate ed eseguite, avessero carattere preparatorio e fossero comunque accessorie rispetto all’indicata progettazione. Il contratto azionato era dunque contrario a norma imperativa e come tale privo di effetti, né era ammissibile l’azione sussidiaria di arricchimento senza causa alla luce della ratio dell’art. 2231 cod. civ., diretta a vietare l’esercizio abusivo della professione. 3. Per la cassazione della sentenza Geoambiente srl ha proposto ricorso sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Mediterranea Castelnuovo 2 a r.l., che propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2231 cod. civ., e si contesta che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del progressivo mutamento del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di prestazioni professionali da parte di soggetti costituiti in forma societaria. La ricorrente evidenzia, in particolare, che il divieto di costituzione di società di capitali aventi ad oggetto l’espletamento di attività riservate a professionisti iscritti negli appositi albi era stato superato, con riferimento alle società di progettazione, a far tempo dall’entrata in vigore della legge n. 109 del 1994, art. 17, poi trasfuso nell’art. 90 del d.lgs. n. 163 del 2006 e quindi nell’art. 46 del d.lgs. n. 50 del 2016 , richiedendo la qualifica professionale in capo ai soci o, in assenza di questa, in capo al direttore tecnico che sottoscrive i progetti. Ulteriore e decisivo intervento del legislatore si era verificato con la legge n. 266 del 1997, che aveva espressamente abrogato il divieto di esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali. La società Geoambiente, costituita nel 1997 e in possesso dei requisiti previsti dal d.P.R. n. 554 del 1999 art. 53 , aveva espletato l’incarico ricevuto da Mediterranea Castelnuovo realizzando i progetti sottoscritti dall’ing. T. , nella qualità di direttore tecnico e progettista della società. Non sussistevano perciò impedimenti al riconoscimento della validità dei contratti e del conseguente diritto al pagamento delle prestazioni rese. 1.2. La doglianza è infondata. 1.3. In premessa si deve chiarire che è estranea al thema decidendum la questione della liceità della società di ingegneria costituita in forma di società di capitali, essendo controversa unicamente la sorte dei contratti di progettazione conclusi, come nella specie, con la committenza privata nel periodo successivo al 1997. La Corte d’appello, infatti, ha riformato la decisione del Tribunale - secondo il quale l’attività realizzata dalla società Geoambiente era riconducibile ad un complesso di servizi che trascendeva l’oggetto della professione di ingegnere - ritenendo, al contrario, che il nucleo centrale e condizionante dell’attività affidata alla società fosse proprio la progettazione degli impianti di ampliamento di discarica e di trattamento dei rifiuti, rimanendo preparatorie ed accessorie le altre attività pure poste in essere nell’espletamento dell’incarico. Di qui il rilevato contrasto con l’area di attività riservata alle competenze professionali tipiche dell’ingegnere. L’apprezzamento in fatto riguardante l’oggetto dei contratti, che è il presupposto della valutazione espressa dalla Corte territoriale, non può essere sindacato in questa sede trattandosi di attività propria del giudice del merito, e del resto la tesi della ricorrente, più nettamente delineata con la memoria illustrativa, è nel senso della irrilevanza della qualificazione postuma dell’attività in concreto svolta dalla società Geoambiente, a fronte della richiamata evoluzione della disciplina di settore e della avvenuta definitiva liberalizzazione anche nel mercato privato. 1.4. La ricostruzione del quadro normativo non consente di pervenire alla conclusione prospettata dalla ricorrente. 1.4.1. Dalla seconda metà degli anni ‘70, con interventi di carattere settoriali art. 13 della legge n. 183 del 1976 art. 1 della legge n. 92 del 1979 art. 11 della legge n. 17 del 1981 , il legislatore ha introdotto disposizioni che consentivano la costituzione di società di ingegneria - nelle due forme cosiddette del commercia e del consulting engineering - così parzialmente abrogando il divieto risalente all’art. 2 della legge n. 1815 del 1939 di esercizio in forma anonima dell’attività ingegneristica. In proposito la giurisprudenza di questa Corte, chiamata a giudicare su incarichi affidati in periodo antecedente al 1994, ha circoscritto la validità degli stessi all’ipotesi in cui l’apporto intellettuale dell’ingegnere sia uno dei vari fattori del più complesso risultato promesso, ma non per quella in cui l’attività oggetto del contratto tra committente e società consista, secondo l’accertamento del giudice di merito, in un’opera di progettazione di ingegneria civile interamente rientrante nell’attività professionale tipica dell’ingegnere e dell’architetto e non in un’attività preparatoria e accessoria rispetto all’indicata progettazione conseguentemente è nullo il contratto che affida ad una società l’esecuzione di incarichi rientranti in pieno nell’ordinaria attività del libero professionista così Cass., sent. n. 10872 del 1/10/1999 in seguito, tra le altre, Cass., sent. n. 10937 del 2/10/1999 e Cass., sent. n. 24922 del 29/11/2007 . La tesi della liceità degli incarichi di progettazione tout court faceva perno, sin da allora, sull’evoluzione normativa della disciplina delle società di ingegneria, in particolare sulla legge n. 109 del 1994, di cui si assumeva la natura ricognitiva. A parte l’ovvio rilievo della applicabilità della citata legge agli incarichi affidati successivamente alla sua entrata in vigore, questa Corte rilevò che la legge n. 109 del 1994 poteva considerarsi ricognitiva unicamente della liceità della costituzione di società di ingegneria sent. n. 10872 del 1999 , altro essendo l’ambito di operatività consentito. 1.4.2. Veniamo alla disciplina introdotta a partire dal 1994. Con l’art. 17 della legge n. 109 del 1994 il legislatore ha individuato, tra i soggetti idonei ad effettuare attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie nell’ambito dei lavori pubblici , le società di ingegneria costituite in forma di società di persone o di cooperative tra professionisti iscritti negli appositi albi, o in forma di società di capitali, e quindi con soci investitori non professionisti. Previsione ribadita, con minime varianti, dall’art. 90 del decreto legislativo n. 163 del 2006 Codice dei contratti pubblici , e oggi dall’art. 46 del d.lgs. n. 50 del 2016. La normativa richiamata ha previsto, a partire appunto dal 1994, che le società di ingegneria possono costituirsi in forma di società di capitali ed eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni e direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale . I requisiti di tipo organizzativo e tecnico di tali società, da possedere ai fini dell’affidamento di un incarico di progettazione da parte di una stazione appaltante, sono contenuti del d.P.R. n. 54 del 1999 art. 53 . Esse devono disporre di almeno un direttore tecnico che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società, e abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale. È agevole osservare che la disciplina sommariamente richiamata riguarda le società di ingegneria che operano nell’ambito del settore dei lavori pubblici. 1.4.3. La trasposizione dei principi ivi affermati fuori dal settore dei lavori pubblici sarebbe in tesi possibile in forza dell’ulteriore intervento del legislatore, attuato con la legge n. 266 del 1997, che all’art. 24, comma 1, ha abrogato espressamente il divieto risalente al 1939. Sarebbe stata così sancita la definitiva liberalizzazione delle attività professionali regolamentate, e ciò avrebbe reso possibile, dal 1997 in avanti, lo svolgimento di tali attività anche in forma di società di capitali, sicché non poteva ritenersi precluso alle società di ingegneria già esistenti, costituite ai sensi dell’art. 17 della legge n. 109 del 1994, di operare a tutti gli effetti e senza limitazioni anche nel mercato privato. La tesi trascura di considerare che l’art. 24 della legge n. 266 del 1997 prevedeva, al comma 2, l’emanazione di regolamento di fissazione dei requisiti per l’esercizio delle attività di cui all’art. 1 della legge n. 1815 del 1939, e che tale decreto, come è noto, non fu emanato ne dà atto anche la richiamata sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 13144 del 25/6/2015 . La disciplina dell’esercizio in forma societaria delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico è rimasta dunque senza attuazione - salvo interventi settoriali d.lgs. n. 96 del 2001 per la professione forense - fino a quando il legislatore non è nuovamente intervenuto. Ciò è avvenuto con l’art. 10 della legge n. 183 del 2011 Legge di stabilità 2012 , entrata in vigore il 1 gennaio 2012, con il quale il divieto risalente al 1939 è stato nuovamente abrogato comma 11 , ed è stata dettata la disciplina delle società costituite in forma di società di capitali per l’esercizio delle attività professionali regolamentate, con espressa salvezza comma 9 dei modelli societari già vigenti, tra i quali si debbono annoverare quelli previsti dall’art. 17 della legge n. 109 del 1994 per le società di ingegneria. Il legislatore del 2011 ha dunque riconosciuto la validità del modello previsto sin dal 1994 per le società di ingegneria nel settore pubblico, e da questo momento le società costituite ai sensi dell’art. 17 della legge n. 109 del 1994 sono abilitate a svolgere attività di progettazione anche nel mercato privato, tendenzialmente mantenendo lo statuto vigente. 2.1. Così ricostruito il sistema, e tenuto conto che nell’ambito delle limitazioni previste dall’art. 41, secondo e terzo comma, Cost. l’esercizio delle professioni intellettuali è rimasto oggetto di speciale disciplina, sia pure con forme, modalità e limitazioni diverse nel tempo e nel vario regolamento delle singole professioni, l’operazione ermeneutica richiesta dalla ricorrente, il cui significato evidentemente trascende il caso in esame, si risolverebbe in una evidente forzatura del dato normativo, che dimostra appieno la difficoltà del percorso di affrancazione dell’ordinamento nazionale dalla tradizionale restrizione del mercato delle professioni ai soggetti giuridici, e in specie alle società di capitali. Si deve concludere, pertanto, che la società di ingegneria costituita in forma di società di capitali non potesse svolgere attività coincidente con quella riservata ai professionisti iscritti all’albo anche dopo il 1997, e che, di conseguenza, come affermato dalla Corte d’appello, i contratti di affidamento in oggetto sono nulli per contrasto con l’art. 2231 cod. civ 2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 cod. civ. e si contesta il rigetto della domanda subordinata. 2.1. La doglianza è infondata. Come ripetutamente affermato da questa Corte, il divieto di esercizio in forma societaria dell’attività riservata si riferisce a qualsiasi azione, e quindi anche all’azione di arricchimento senza causa per tutte, Cass. 2/10/1999, n. 10872, che sul punto non è in contrasto con Cass. 01/10/1999, n. 10872, in cui era in contestazione soltanto il quantum liquidato a titolo di indennizzo . 3. Nel rigetto del ricorso principale rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.