



azione di responsabilità | 27 Maggio 2016
Conflitto d’interessi? Va nominato un curatore speciale se si vuole evitare la nullità del processo
di Rosa Villani - Avvocato
L’interesse tutelato dall’art. 78, comma 2, c.p.c. il quale prevede la nomina del curatore speciale anche nel caso in cui sussista un conflitto di interessi – anche solo parziale – tra rappresentante e rappresentato, rimane esclusivamente quello della parte rappresentata, e non delle altre parti. L’omessa nomina del curatore, in presenza dei presupposti di legge, costituisce quindi, un vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale, tale da comportare la nullità dell’intero procedimento, per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 10936/16; depositata il 26 maggio)








- Prededucibile nel fallimento "consecutivo" il credito del professionista che assiste il debitore solo se…
- Società di fatto irregolare: il fallimento di una società si estende alle altre
- Il curatore può assumere il ruolo di “avvocato del fallimento”?
- Sovraindebitamento più appetibile per i debitori dopo la conversione del decreto Ristori
- È valida la notifica del ricorso per fallimento effettuata presso la casa comunale



Sull'argomento
























Network Giuffrè



















