L’insinuazione dei crediti sorti dopo il fallimento è soggetta a termini?

Nuovi crediti concorsuali possono sorgere durante tutto l'arco della procedura fallimentare e i termini di cui all’art. 101 l.fall. potrebbero già essere scaduti.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16218 del 31 luglio 2015. La vicenda. La fattispecie al centro della sentenza in oggetto concerne l’ammissibilità o meno di una domanda di ammissione al passivo a titolo di rimborso dell’acconto sul prezzo di acquisto di un immobile versato da due soggetti in seguito della stipula di un preliminare di compravendita, cui il curatore aveva dichiarato di non subentrare, esercitando la facoltà prevista dall’art. 72 l.fall. Il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile tale domanda d’insinuazione affermando che il termine annuale a decorrere dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo fosse già spirato. L’opposizione dei soggetti creditori ex art. 98 l.fall. era stata respinta dal Tribunale in base all’osservazione per cui l’art. 101 l.fall. non distingue tra crediti sorti prima e crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento, e pertanto l’insinuazione del credito sorto con la comunicazione dello scioglimento del preliminare è soggetto ai termini di legge ai sensi dell’art. 101 l.fall Il quadro normativo. Giova ricordare che secondo l’art. 101, comma 1, l.fall. le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili sono considerate tardive se trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest’ultimo termine fino a 18 mesi . Tuttavia, l’ultimo comma della stessa disposizione prevede che anche una volta decorso il suddetto termine e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande tardive sono comunque ammissibili se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile in tal caso la domanda di insinuazione è definita ultratardiva. I creditori impugnano la decisione del giudice del merito per mezzo di ricorso per cassazione sostenendo che l'art. 101 l.fall. si riferisca esclusivamente ai crediti già esistenti alla data della dichiarazione del fallimento e non anche a quelli - come nella specie - sorti successivamente. Inoltre, la stessa disposizione non stabilisce quale sia il termine ultimo per la presentazione delle istanze d'insinuazione ultratardive, permesse ai creditori che senza colpa abbiano superato il termine massimo di 12 mesi o sino a un massimo di 18 mesi per le procedure di particolare complessità, secondo quanto stabilito nella sentenza dichiarativa del fallimento dal deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo. Pertanto, per analogia, il termine massimo per la presentazione di domande ultratardive è pari a 12 o sino a 18 mesi, decorrenti pero dal sorgere del credito o dal venir meno della causa impeditiva dell'insinuazione. Qual è il termine per l’insinuazione al passivo dei crediti sopravvenuti? Secondo la Cassazione ai crediti sopravvenuti non si applica il termine decadenziale di 12 o sino a 18 mesi, di cui all'art. 101 l.fall. Infatti, in assenza di una espressa indicazione testuale, l’interpretazione sistematica consente di affermare che nuovi crediti concorsuali possono sorgere nei casi previsti dalla legge durante tutto l'arco della procedura fallimentare, anche in fasi notevolmente avanzate della stessa sia sufficiente pensare all’art. 70, comma 2, l.fall., relativo alle conseguenze dei giudizi di revoca degli atti pregiudizievoli per i creditori, che normalmente durano diversi anni . Di conseguenza, può ben accadere che il termine di decadenza previsto dall’art. 101 l.fall. sia già scaduto alla data del sorgere del credito. Non si applica neppure il termine per le domande ultratardive. Inoltre, la fattispecie del credito sorto successivamente al fallimento non è regolata neppure dall’ultimo comma dell’art. 101 l.fall. che prevede le domande c.d. ultratardive in caso di non imputabilità del ritardo. Infatti, non necessariamente il credito sorge in epoca successiva alla dichiarazione del fallimento per cause indipendenti da colpa del creditore. Sia sufficiente pensare alla fattispecie del credito del convenuto in revocatoria che abbia restituito quanto aveva ricevuto ai sensi dell'art. 70, comma 2, l.fall Rischio di ingiustificata discriminazione. Peraltro, qualora non si operasse alcuna differenziazione tra crediti sorti prima e crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento, nell’ipotesi in cui il termine non sia scaduto, al creditore sopravvenuto residuerebbe, per provvedere all'insinuazione, un tempo comunque più breve di quello a disposizione dei creditori preesistenti, con conseguente palese discriminazione relativa alla lesione del principio di uguaglianza e del diritto di azione in giudizio. Giustificazione al rallentamento delle operazioni di verifica del passivo. La Suprema Corte si pone inoltre il problema dell’incidenza della soluzione adottata sulla questione della rapidità delle operazioni di verifica del passivo. La Cassazione osserva che tale rallentamento delle operazioni è giustificato dal pregiudizio subito dal creditore sopravvenuto che tarda ad insinuarsi pur dopo il sorgere del suo credito. Questi infatti, concorrerà unicamente ai riparti dell'attivo successivi all'insinuazione. È pur vero che tale creditore in base all'art. 112 l.fall. può aver diritto a prelevare, in quei riparti, le quote che gli sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni, solo qualora si valuti che il ritardo dovuto all'inesistenza del credito dipenda da causa non imputabile. Tuttavia sarà comunque esposto al rischio dell'impraticabilità di un tale prelievo mano a mano che, con il susseguirsi dei riparti dell'attivo, si assottigliano le risorse da cui prelevare. Inoltre, se pure non sia imputabile il ritardo dell'insinuazione dovuto alla insussistenza del credito, il ritardo successivo alla venuta ad esistenza di questo deve comunque avere una specifica giustificazione per far sorgere il diritto di cui all'art. 112 l.fall Concludendo. In conclusione, la Cassazione, nell’accogliere il ricorso, stabilisce il principio secondo il quale l’insinuazione al passivo dei crediti sorti in data successiva alla dichiarazione del fallimento non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 101, commi primo ed ultimo, l.fall

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 19 marzo – 31 luglio 2015, n. 16218 Presidente Forte – Relatore De Chiara Svolgimento del processo Il giudice delegato del fallimento Costruzioni Forte s.r.l. dichiarò inammissibile la domanda ultratardiva di ammissione al passivo proposta dai sigg. V.S. e G. per un credito di Euro 205.000,00 a titolo di rimborso dell'acconto sul prezzo di acquisto di un immobile, da essi versato a seguito della stipula di un contratto preliminare di compravendita nel quale il curatore aveva dichiarato di non subentrare, ai sensi dell'art. 72 legge fallim., con comunicazione del 27 ottobre 2009. Il termine annuale per le insinuazioni tardive, di cui all'art. 101, primo comma, legge fallim., era infatti scaduto il 19 luglio 2010 essendo stato il decreto di esecutività dello stato passivo depositato il 4 giugno 2009 , mentre i V. avevano depositato la domanda d'insinuazione soltanto il 3 agosto 2010. Il Tribunale di Padova ha respinto l'opposizione dei creditori. Premesso che il credito della controparte del fallito derivante dallo scioglimento contrattuale del curatore, ai sensi dell'art. 72 legge fallim., sorge soltanto con la comunicazione dello scioglimento stesso, il Tribunale ha osservato che, siccome l'art. 101 legge fallim. non distingue tra crediti sorti prima e crediti sorti dopo la dichiarazione del fallimento, anche l’insinuazione dei secondi è soggetta ai termini ivi stabiliti. Pertanto, ove il ritardo dell'insinuazione dipenda da causa non imputabile al creditore sopravvenuto, questi potrà insinuarsi anche oltre il termine annuale di cui all'art. 101, primo comma, cit., ma dovrà farlo entro un tempo ragionevole dal sorgere del suo credito e non certo entro un nuovo termine annuale, non previsto dalla legge né per i creditori preesistenti, né per i creditori sopravvenuti. Gli opponenti avevano, appunto, avuto a disposizione circa dieci mesi, dalla data in cui il credito era sorto sino alla scadenza del termine di cui all'art. 101, primo comma, legge fallim., termine certamente congruo per insinuarsi al passivo. I sigg. V. hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria. Il curatore fallimentare ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato per un motivo, cui i ricorrenti principali hanno a loro volta resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell'art. 101 legge fallim. I ricorrenti premettono che il credito restitutorio del promissario acquirente, derivante dallo scioglimento del curatore dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 legge fallim., sorge soltanto al momento della comunicazione dello scioglimento stesso da parte del curatore. Sostengono, poi, che l'art. 101, cit., si riferisce soltanto ai crediti già esistenti alla data della dichiarazione del fallimento e non anche a quelli sorti successivamente, come nella specie che il medesimo articolo non stabilisce quale sia il termine ultimo per la presentazione delle istanze d'insinuazione ultratardive, consentite ai creditori che senza colpa abbiano superato il termine massimo di dodici mesi o sino a diciotto mesi per le procedure di particolare complessità, secondo quanto stabilito nella sentenza dichiarativa del fallimento dal deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo che quindi, per analogia, il termine massimo per la presentazione di domande ultratardive è pari a dodici o sino a diciotto mesi, decorrenti però dal sorgere del credito o dal venir meno della causa impeditiva dell'insinuazione. Concludono che pertanto la loro domanda era ammissibile. 2. - Con il secondo motivo del medesimo ricorso si solleva, subordinatamente, questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 101 legge fallim. nella parte in cui non prevede che i creditori sopravvenuti o incolpevoli possano presentare istanza di ammissione al passivo entro il termine come sopra determinato. 3. - Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato si contesta la incolpevolezza del ritardo della presentazione della domanda d'insinuazione da parte dei ricorrenti principali, osservando che il credito dei medesimi era sorto soltanto in data 27 ottobre 2009, con la comunicazione dello scioglimento contrattuale del curatore, esclusivamente perché essi non avevano ottemperato all'onere di mettere in mora il curatore stesso ai sensi del secondo comma dell'art. 72 legge fallim. 4. - Le questioni poste da tutti i ricorrenti vanno esaminate congiuntamente. Sono infatti strettamente connesse e si sostanziano, in definitiva, nella individuazione del termine per l'insinuazione al passivo dei crediti sopravvenuti, cioè sorti in data successiva a quella della dichiarazione di fallimento. Sul che non si registrano precedenti pronunce di questa Corte. Deve ritenersi che ai crediti sopravvenuti non si applichi il termine decadenziale di dodici o sino a diciotto mesi, di cui al primo comma e all'ultimo comma dell'art. 101 legge fallim. In mancanza di una esplicita indicazione testuale, ciò s'impone per ragioni di ordine logico-sistematico. Nuovi crediti concorsuali, invero, possono sorgere nei casi previsti dalla legge durante tutto l'arco della procedura fallimentare, anche in fasi assai avanzate della stessa l'art. 70, comma secondo, legge fallim., riguardante le conseguenze dei giudizi di revoca degli atti pregiudizievoli per i creditori, che normalmente durano diversi anni, ne è l'esempio più vistoso , sicché il termine di cui si tratta ben potrebbe essere già scaduto alla data del sorgere del credito. Né potrebbe sostenersi che, costituendo il carattere sopravvenuto del credito stesso ragione di non imputabilità del ritardo dell'insinuazione, quest'ultima sarebbe comunque ammissibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 legge fallim. Non necessariamente, infatti, il credito sorge in epoca successiva alla dichiarazione del fallimento per cause indipendenti da colpa del creditore, e questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, ad esempio, che ciò non avviene per il credito del convenuto in revocatoria che abbia restituito quanto aveva ricevuto ai sensi dell'art. 71 ora art. 70, secondo comma legge fallim. cfr. Cass. 10578/2004, in fattispecie in cui la questione dell'incolpevolezza del ritardo si poneva in sede di riparto, ai fini di cui all'art. 112 legge fallim. . Nel caso, poi, che il termine non sia scaduto, al creditore sopravvenuto residuerebbe, per provvedere all'insinuazione, un tempo comunque più breve - tendente al limite ad annullarsi - di quello a disposizione dei creditori preesistenti, con conseguenti dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo del principio di uguaglianza art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio art. 24 Cost. . Non deve del resto sorprendere che il legislatore, nel dettare l'art. 101 legge fallim., abbia tenuto presenti gli ordinari crediti concorsuali - quelli cioè anteriori alla dichiarazione di fallimento, che produce l'effetto tipico del consolidamento della massa passiva - piuttosto che i casi eccezionali di partecipazione al concorso di crediti successivi. Le controindicazioni della soluzione qui accolta, sotto il profilo della rapidità delle operazioni di verifica del passivo, non vanno drammatizzate, perché il creditore sopravvenuto che tardi ad insinuarsi pur dopo il sorgere del proprio credito va comunque incontro ad inconvenienti di non scarso rilievo. Egli, infatti, concorrerà soltanto ai riparti dell'attivo successivi all'insinuazione. Potrà anche, in base all'art. 112 legge fallim., aver diritto a prelevare, in quei riparti, le quote che gli sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni, ove si valuti che il ritardo dovuto all'inesistenza del credito dipenda da causa non imputabile il che peraltro non avviene in tutti i casi, come si è visto , ma sarà comunque esposto al rischio dell'impraticabilità di un tale prelievo mano a mano che, con il susseguirsi dei riparti dell'attivo, si assottigliano le risorse da cui prelevare senza considerare che, se pure non sia imputabile il ritardo dell'insinuazione dovuto alla insussistenza del credito, il ritardo successivo alla venuta ad esistenza di questo deve comunque avere una specifica giustificazione per far sorgere il diritto di cui all'art. 112, cit. La ritenuta esenzione dell'insinuazione dei crediti sopravvenuti dal termine decadenziale di cui all'art. 101, commi primo ed ultimo, legge fallim. da conto della fondatezza del ricorso principale e dell'infondatezza, per converso, del ricorso incidentale, che presuppone l'assoggettamento a tale termine. 5. - In conclusione il ricorso principale va accolto, il ricorso incidentale va respinto e il decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto l'insinuazione al passivo dei crediti sorti in data successiva alla dichiarazione del fallimento non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 101, commi primo ed ultimo, legge fallim. Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Padova in diversa composizione.