È valida la notifica del ricorso al curatore e non al fallimento

L’inesistenza giuridica della notificazione, equiparabile alla materiale omissione, è ravvisabile soltanto nel caso in cui la stessa non appaia in alcun modo riconducibile allo schema legale dell’atto, in quanto eseguita in luogo o a persona non solo diversi da quelli previsti dalla legge, ma privi di qualsiasi collegamento con il destinatario.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2670/15, depositata l’11 febbraio. I fatti. Il Tribunale di Trento dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla società attrice avverso lo stato passivo di altra società in liquidazione. Tale pronuncia si basava sulla nullità della notificazione del ricorso al curatore fallimentare, in quanto l’indicazione del suo nome ed indirizzo venivano considerati funzionali all’esclusiva individuazione del luogo ove effettuare la notifica medesima, mentre il corretto destinatario di quest’ultima era la società fallita. Il Tribunale osservava inoltre la perentorietà del termine assegnato dall’art. 98, comma 2, r.d. 267/42 e la conseguente rilevabilità d’ufficio della sua inosservanza, affermando in tal modo l’estendibilità alla disciplina vigente di un principio relativo a quella anteriore, sostanzialmente analoghe. La società che proponeva l’opposizione allo stato passivo impugna per cassazione il provvedimento del giudice di merito. La validità della notifica al curatore. Il ricorso lamenta l’affermata inesistenza della notificazione, effettuata non al fallimento ma al suo curatore, soggetto comunque collegato alla procedura fallimentare e dunque contraddittore necessario del creditore nella procedura di verificazione dei crediti. Aggiunge poi il ricorrente che anche nel caso di invalidità della notifica, avrebbe dovuto essere riconosciuta una nullità sanabile, in quanto eseguita ad un soggetto diverso dal destinatario, ma comunque collegato con quest’ultimo. Il ricorso così prospettato pone un preciso quesito di diritto ai Supremi Giudici in ordine alla validità della notificazione eseguita a mani del soggetto a cui l’atto deve essere consegnato, ma recante un’indicazione errata o imperfetta del destinatario. Come risulta agli atti di causa infatti la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione fu effettuata alla società fallita, sia presso la sua sede legale che presso il curatore, e successivamente, essendo risultato vano il tentativo di consegna al secondo indirizzo per irreperibilità del destinatario, al domicilio personale del legale rappresentante della società fallita. Quando la notifica è inesistente? La S.C. ritiene non condivisibili le affermazioni dei giudici di merito e sottolinea che l’inesistenza giuridica della notificazione, equiparabile alla materiale omissione, è ravvisabile soltanto nel caso in cui la stessa non sia in alcun modo riconducibile allo schema legale dell’atto, in quanto eseguita in luogo o a persona non solo diversi da quelli previsti dalla legge, ma privi di qualsiasi collegamento con il destinatario. Ove invece, come nel caso in esame, la consegna sia effettuata nel luogo prescritto e a persona legittimata a riceverla, l’incertezza del destinatario eventualmente derivante dall’omessa, incompleta o erronea indicazione si traduce in una nullità sanabile con la comparizione del soggetto a cui l’atto è stato notificato oppure mediante la rinnovazione della notificazione. Il termine non è perentorio. Tale adempimento non poteva nel caso concreto essere precluso dell’intervenuta scadenza del termine, in quanto essendosi aperto il procedimento fallimentare dopo il 16 luglio 2006 ma prima del 1 gennaio 2008, risulta applicabile la disciplina di cui all’art. 99, l. fall., come risulta dai d.lgs n. 5/06 e n. 169/07. In merito a tali norme, la Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che, alla luce dei principi espressi anche dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 102 e 120 del 1986, il termine previsto per la notificazione al curatore ed al fallito non può considerarsi perentorio, escludendo dunque la possibilità di affermare l’inammissibilità dell’opposizione per inosservanza del termine medesimo. In conclusione, ove le parti siano regolarmente costituite in giudizio il vizio della notifica è sanato con efficacia retroattiva. In caso contrario, troverà applicazione in via analogica l’art. 291 c.p.c. che consente al giudice di assegnare un nuovo termine per la notifica, avente questa volta natura perentoria. Per questi motivi, il provvedimento impugnato viene cassato con rinvio della causa al Tribunale di Trento.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 27 novembre 2014 – 11 febbraio 2015, n. 2670 Presidente Ceccherini – Relatore Mercolino Svolgimento del processo 1. -- Con decreto del 28 gennaio 2008. il Tribunale di Trento ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dalla Centro leasing Banca S.p.a. avverso lo stato passivo del fallimento della Ton S.r.l. in liquidazione. Premesso che la notificazione del ricorso al curatore del fallimento doveva considerarsi omessa, in quanto l'indicazione del suo nominativo e del suo studio rispondeva esclusivamente alla finalità d'individuare il luogo di effettuazione della notifica, avente come destinatario la società fallita, il Tribunale ha affermato la natura perentoria del termine previsto dall'art. 98, secondo comma, del regio de creto 16 marzo 1942. n. 267. e la rilevabilità d'ufficio della sua inosservanza. Ha precisato che tale principio. enunciato in riferimento alla disciplina anteriore alla riforma della legge fallimentare, deve considerarsi applicabile anche alla stregua della nuova normativa, sostanzialmente analoga a quella previgente, osservando che la deroga alle ordinarie regole processualcivilistiche, e segnatamente all'art. 152 cod. proc. civ., trova giustificazione nella specificità del giudizio di opposi zione allo stato passivo e della materia alla quale attiene, trattandosi di una dispo sizione volta ad assicurare la sollecita ed ordinata trattazione delle opposizioni. Ha ritenuto infine inammissibile l'intervento spiegato in proprio da U.P., le gale rappresentante della società fallita. affermando che nel giudizio di opposizio ne allo stato passivo la facoltà d'intervento è limitata ai creditori. 2. Avverso il predetto decreto la entro Leasing Banca propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. illustrati anche con memoria. li curatore del fallimento resiste con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. -- Con il primo motivo d'impugnazione. la ricorrente denuncia la viola zione degli artt. 156, terzo comma, e 160 cod. proc. civ., sostenendo che la notifi cazione del ricorso non poteva essere considerata inesistente. e neppure nulla, in quanto. nonostante l'indicazione della Ton S.r.l. come destinataria. essa era stata comunque effettuata presso il curatore. dal quale era stata regolarmente ricevuta. li curatore, d'altronde, oltre ad essere il destinatario di tutte le comunicazioni e le notificazioni relative a rapporti compresi nel fallimento, è il contraddittore neces sario del creditore nel procedimento di verificazione dei crediti. cori la conseguen za che la notifica eseguita nei confronti della società fallita doveva ritenersi al più affetta da riera irregolarità, che non aveva impedito il raggiungimento dello scopo dell'atto. 2. ----Con il secondo motivo. la ricorrente deduce la violazione degli artt. 157. 160 e 291 cod. proc. civ affermando che. anche a volerla ritenere invalida, la notifica avrebbe dovuto essere considerata affetta da nullità sanabile, in quanto eseguita nei confronti di un soggetto diverso dal destinatario. ma non privo di qualsiasi collegamento con quest'ultimo. 3. -- In quanto precedute da un'ampia ricostruzione del giudizio di merito e dalla riproduzione delle parti salienti del decreto impugnato. le predette censure risultano pienamente idonee a soddisfare il requisito prescritto dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ., fornendo un quadro chiaro e completo dell'oggetto dell'impugna zione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, che esclude la necessità di liar ricorso ad altre fonti o atti del processo è pertanto infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione, sollevata dalla contro ricorrente in relazione alla mancata esposizione dei fatti di causa, non occorrendo, a tal fine, la trascrizione integrale degli atti, ma essendo sufficiente una descrizio ne della vicenda. sostanziale e processuale, che consenta di cogliere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla decisione etr. Cass Sez. III, 8 luglio 2014, n. 15478 24 luglio 2007. n. 163 15, Cass Sez. 1. 28 febbraio 2006. n. 4403 . 4. - L'illustrazione dei motivi è inoltre accompagnata dalla formulazione di specifici quesiti di diritto. con cui la ricorrente chiede a questa Corte di pronun ciarsi in ordine alla validità della notificazione eseguita a mani del soggetto cui l'atto dev'essere consegnato, ma recante nella relata un'indicazione errata o imper fetta del destinatario non merita pertanto accoglimento neppure l'eccezione d'i nammissibilità sollevata in riferimento all'art. 366-hi.` cod. proc. civ dovendo ri tenersi osservato il requisito prescritto dalla prima parte di tale disposizione. ai fi ni del quale occorre che il motivo d'impugnazione sia corredato da una chiara sin tesi logico-giuridica della questione sottoposta all'esame della Corte, funzionale all'enunciazione del principio di diritto applicabile alla fattispecie, e quindi formu lata in termini tali per cui dalla risposta, negativa od affermativa, che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto dell'impugnazione cfr. Cass., Sez. Un., 12 marzo 2008, n. 6530 11 marzo 2008, n. 6420, 28 settembre 2007, n. 20360 . 5. - Il ricorso è peraltro fondato. Come si evince dagli atti di causa. Il cui esame diretto è consentito dalla natu ra processuale del vizio lamentato. il ricorso introduttivo cd il decreto di fissazio ne dell'udienza di comparizione furono notificati dapprima alla società fallita, sia presso il curatore nominato dal tribunale che nella sua sede legale, e successiva mente, essendo risultato vano il tentativo di consegna effettuato al secondo indi rizzo, per irreperibilità del destinatario. al domicilio personale di U.P., in qualità di legale rappresentante della medesima società. L'equivocità della formula utilizzata ai fini della prima notificazione, che pur essendo indirizzata al curatore presso il suo studio non recava alcun riferimento all'intervenuta dichiarazione di fallimento della società. non consente peraltro di condividere le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, secondo cui la notifica al fallimento doveva considerarsi omessa. L'inesistenza giuridica della notificazione, equiparabile alla materiale omissione, è infatti ravvisabile soltanto nel caso in cui la stessa non appaia in alcun modo riconducibile allo schema legale dell'atto, es sendo stata eseguita mediante consegna in un luogo o a persona non solo diversi da quelli previsti dalla legge, ma privi di qualsiasi concreto collegamento con il destinatario ove invece la consegna sia stata effettuata. come nella specie, nel luogo prescritto ed a persona legittimata a riceverla_ l'incertezza nell'individuazio ne del destinatario eventualmente derivante dall'omissione, incompletezza o erroneità della relativa indicazione si traduce in una mera nullità. sanabile per effetto della costituzione del soggetto cui è stato notificato l'atto o mediante la rinnova zione della notifica cfr. Cass., Sez. 111, 19 marzo 2014, n. 6352 19 dicembre 2013, n. 28451 Cass., Sez. II, 1 ° agosto 2013, n. 18427 27 marzo 2007, n. 7514 . 5.1. Tale adempimento, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non poteva ritenersi nella specie precluso dall'intervenuta scadenza del termine fissato per la notifica del ricorso e del decreto. Il presente giudizio si innesta infatti su un procedimento fallimentare apertosi in data successiva al 16 luglio 2006 ma anteriore al 1 ° gennaio 2008, e pertanto, ai sensi dell'art. 150 del d.lgs. 9 gennaio 2006. n. 5 e dell'art. 22 del 11,s. 12 settem bre 2007, n. 169, è assoggettato alla disciplina dettata dall'art. 99 della legge fall., come modificata dall'art. 84 del d.lgs. n. 5 cit., il quale disponeva, al terzo comma, la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sia al curatore che al fallito. Nell'esaminare tale disciplina, questa Corte ha confermato l'orientamento già espresso in riferimento al testo originario dell'art. 98. secondo comma, della legge fall., che, anche alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 102 e 120 del 1986, negava il carattere perentorio del termine previ sto da tale disposizione, escludendo la possibilità di ricollegare alla sua inosser vanza la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione cfr. Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2009, n. 25494 premesso infatti che tale sanzione, non prevista dall'art. 99. terzo comma, non è neppure desumibile in via interpretativa dal principio del la ragionevole durata del processo. la cui applicazione non consente interpretazio ni formalistiche delle norme processuali. tali da limitare l'accesso alla tutela giuri sdizionale. è stato ripetutamente affermato che. ove le controparti non si siano regolarmente costituite in giudizio, in tal modo sanando con efficacia retroattiva il vizio della notificazione, trova applicazione, in via analogica. l'art. 291 cod. proc. civ., ai sensi del quale il giudice deve assegnare al ricorrente un nuovo termine per la notifica, avente a differenza del precedente carattere perentorio cfr. Cass., Sez. 1, 10 settembre 2014, n. 19018 28 luglio 2010, n. 17670 27 maggio 2010, n. 13015 12 maggio 2010, n. 11508-, 10 maggio 2010. n. 11301 . 6. - - Il decreto impugnato va pertanto cassato. con il conseguente rinvio del la causa al Tribunale di Trento, che provvederà. in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Trento, anche per la liquidazione delle spese processuali.