



Revocatoria fallimentare | 24 Febbraio 2014
Prova della scientia decoctionis: è necessaria una conoscenza effettiva e non solo potenziale del dissesto del debitore da parte del creditore
di Gianluca Tarantino - Avvocato e dottore di ricerca in diritto dell'economia
In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a crediti liquidi ed esigibili (art. 67, comma 2, l.fall.), la prova della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore poi fallito, può legittimamente fondarsi su elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza; per il raggiungimento della prova della scientia decoctionis con il mezzo delle presunzioni non basta una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, sicché la qualità di banca di colui che entra in contatto con l’insolvente rileva, non di per sé, neppure se correlata al parametro, del tutto teorico, del creditore avveduto, ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 4190/14; depositata il 21 febbraio)








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