Resta in giudizio la società cancellata dal registro imprese ed estinta

La società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese mantiene la capacità di stare in giudizio sia nel procedimento per la dichiarazione di fallimento sia nelle eventuali successive fasi impugnatorie.

La fattispecie. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21026/13 depositata lo scorso 13 settembre, si è occupata del caso in cui sia chiesto il fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese. Il punto è può la società cancellata dal registro delle imprese rimanere in vita soltanto ai fini dell’eventuale dichiarazione del suo fallimento? La S.C., nel decidere sul ricorso, richiama una recentissima decisione delle Sezioni Unite che si è espressa incidentalmente sulla questione Cass., SSUU, sent. n. 6070/2013 , secondo cui la possibilità che una società sia dichiarata fallita entro l’anno dalla sua cancellazione dal registro comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi nei confronti della società, ad onta della sua cancellazione dal registro . Un soggetto ormai estinto che esiste solo ai fini del procedimento concorsuale. Insomma – precisa la Cassazione – nel corso della procedura concorsuale la posizione processuale del fallito deve essere sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresentava . Ora tocca al giudice del rinvio applicare tale principio di diritto.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 27 giugno – 13 settembre 2013, n. 21026 Presidente Vitrone – Relatore Di Amato Svolgimento del processo Con sentenza del 3 aprile 2012 la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile il reclamo, avverso - la dichiarazione di fallimento della s.r.l. Cretarossa Immobiliare in liquidazione, proposto da G G. in nome di detta società. In particolare, la Corte di appello, premesso che la società era stata cancellata in data 20 gennaio 2011 dal registro delle imprese e che G G. ne era stato l'ultimo liquidatore, osservava che 1 nel caso in cui sia chiesto il fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese e perciò estinta, secondo quanto prevede l'art. 2495 c.c., il liquidatore in carica al momento della cancellazione, così come gli eventuali suoi predecessori nel medesimo incarico e più in generale così come ogni soggetto cui potrebbero derivare conseguenze negative dal fallimento della società, è legittimato ad intervenire in nome proprio nel procedimento prefallimentare promosso nei confronti della società e ad impugnare, sempre in nome proprio, la sentenza con la quale la società sia stata eventualmente dichiarata fallita 2 si deve, invece, escludere che l'ultimo liquidatore della società cancellata sia munito di poteri di intervento ed impugnazione quale legale rappresentante poiché un ente giuridicamente estinto non può stare in giudizio o, comunque, avere propri rappresentanti organici, volontari o legali, che lo rappresentino in giudizio così come in qualsiasi rapporto giuridico. Infatti, da un lato, la formulazione dell'art. 2495 c.c., come modificato dalla riforma approvata con d.lgs. n. 6/2003, non consente di ipotizzare che la società cancellata dal registro delle imprese rimanga in vita soltanto ai fini dell'eventuale dichiarazione del suo fallimento poiché, sul punto, la riforma ha inteso reagire all'orientamento giurisprudenziale che collegava l'estinzione delle società di capitali all'estinzione di tutti i rapporti giuridici che ad esse facevano capo. D'altro canto, la sopravvivenza della società, per un periodo indeterminabile, legato alla durata del procedimento prefallimentare e dell'eventuale successivo giudizio di impugnazione della dichiarazione di fallimento, comporterebbe inammissibilmente sia il potere dei soci di sostituire il liquidatore sia l'obbligo della società di pagarne il compenso. G G. , in proprio e quale ultimo liquidatore della s.r.l. Cretarossa Immobiliare, propone ricorso per cassazione, deducendo sette motivi. Il fallimento e la s.p.a. Equitalia Sud, creditore istante, non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con i primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia A omesso di considerare che egli, come risultava dal reclamo e dall'intestazione della stessa sentenza, aveva agito quale ex liquidatore, prospettando quindi contemporaneamente sia la sua veste di legale rappresentante della fallita società sia, comunque, la sua veste di soggetto interessato a proporre in proprio il reclamo B ritenuto erroneamente che il ricorrente, quale ex liquidatore della società estinta, non fosse legittimato all'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento in tal modo la Corte di appello, da un lato, aveva disatteso il disposto dell'art. 18, comma 1, l. fall., secondo cui il reclamo può essere proposto dal debitore e da qualunque interessato e, d'altro canto, coerentemente ma irragionevolmente e con violazione dei principi del giusto processo, aveva finito per escludere anche la legittimazione dell'ex liquidatore ad essere convocato ed a comparire nella fase prefallimentare in nome della società, e ciò malgrado nella specie la società fosse stata convocata e poi dichiarata fallita proprio in persona dell'ex liquidatore. Il primo profilo dei motivi è infondato poiché, come risulta dagli atti, il reclamo è stato inequivocabilmente proposto dalla soc. Cretarossa Immobiliare s.r.l. in liquidazione . in persona dell' ex Liquidatore rag. G G. ” e non già da G.G. in proprio, quale ex liquidatore della società. Il secondo profilo dei motivi è fondato. La questione, sia pure incidentalmente, è stata affrontata e risolta dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 12 marzo 2013, n. 6070, secondo cui la possibilità, espressamente contemplata dall'art. 10 l. fall., che una società sia dichiarata fallita entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi nei confronti della società e per essa del suo legale rappresentante , ad onta della sua cancellazione dal registro ed è giocoforza ritenere che anche nel corso della conseguente procedura concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresentava si veda, in argomento, Cass. 5 novembre 2010, n. 22547 . È una fictio iuris , che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto come del resto accade anche per l'imprenditore persona fisica che venga dichiarato fallito entro l'anno dalla morte ”. A tale insegnamento deve essere data continuità affermando il seguente principio di diritto la società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese mantiene, in virtù di una fictio iuris postulata dall'art. 10 l. fall., la capacità di stare in giudizio tanto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e nelle eventuali successive fasi impugnatorie, quanto nella eventuale conseguente procedura concorsuale”. Con i motivi dal quarto al settimo lett. D-G , che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, il ricorrente lamenta che la società Cretarossa Immobiliare s.r.l. in liquidazione sia stata dichiarata fallita malgrado l'inosservanza del termine a comparire previsto dall'art. 15, comma 3, l. fall I motivi sono inammissibili in quanto riguardano una questione che è rimasta assorbita nel giudizio di reclamo e che, a seguito della cassazione con rinvio, dovrà essere esaminata con tutti i motivi del reclamo proposto dalla società. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. accoglie i primi tre motivi per quanto di ragione dichiara inammissibili gli altri motivi cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.