Il compenso dei curatori deve calcolarsi sull’ammontare dell’attivo realizzato da ciascuno

Non basta calcolare il compenso del curatore fallimentare sul complessivo ammontare dell’attivo realizzato bisogna precisare l’ammontare dell’attivo realizzato da ciascuno di essi e determinare l’esatta percentuale applicata tra il minimo e il massimo astrattamente previsti.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15761/13, depositata il 24 giugno scorso. Il caso. Un curatore fallimentare propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Roma con cui gli era stata liquidata, a titolo di compenso per l’opera prestata, la somma di 60mila euro, in luogo degli 80mila precedentemente liquidati, e venivano altresì liquidati i compensi agli altri 2 curatori. Principio del contraddittorio da rispettare. Il ricorrente si lamenta – giustamente, secondo gli Ermellini - di non esser stato convocato dal tribunale per espletare le proprie difese prima dell’adozione del provvedimento impugnato. Infatti, la determinazione del compenso del curatore e del successivo riparto tra i 2 curatori, succedutisi nella funzione, comporta la necessità della partecipazione al procedimento camerale di cui all’art. 39 legge fall. di ambedue i soggetti che hanno rivestito tale qualità, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno, nel rispetto del principio del contraddittorio Cass., n. 13551/12 . Calcolo dei compensi. E poi, aggiunge la S.C., è affetto da carenza assoluta di motivazione il decreto con cui il tribunale fallimentare liquidi il compenso a 2 curatori succedutisi nel corso della procedura, calcolandolo sul complessivo ammontare dell’attivo realizzato, senza precisare l’ammontare dell’attivo realizzato da ciascuno di essi , e senza determinare l’esatta percentuale applicata tra il minimo e il massimo astrattamente previsti. Di conseguenza, la Cassazione annulla il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza7 maggio – 24 giugno 2013, n. 15761 Presidente Di Palma – Relatore Ragonesi Fatto e diritto La Corte rilevato che sul ricorso n. 1589/12 proposto da C.F.M. nei confronti del Fallimento Edil Teulada srl + 2 il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue. Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati,osserva quanto segue. C.F.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi avverso il decreto di liquidazione del compenso liquidatogli dal tribunale di Roma in data 15.7.11 e depositato l’8.8.11 per l'opera prestata quale curatore del fallimento della Edil Teulada srl, unitamente a quello liquidato agli altri due curatori succedutisi nel medesimo fallimento, con il quale veniva revocato il decreto del 26.5.10 con cui gli era stata liquidata la somma di Euro 80 mila e gli veniva liquidata invece la somma di Euro 60 mila e venivano altresì liquidati i compensi agli altri due curatori. Gli intimati non si sono costituiti. Con il primo motivo deduce che, essendogli già stata liquidato in precedenza con provvedimento del 12-26.5.10 un compenso da ritenersi definitivo, quest'ultimo non poteva essere revocato dell’impugnato decreto del 15.7.11. Tale motivo è inammissibile avendo questa Corte già affermato che il provvedimento con il quale il tribunale fallimentare - sul presupposto che, in caso di avvicendamento di più curatori in corso di procedura, il compenso finale di quello che sia stato sostituito va liquidato soltanto a chiusura del fallimento, onde adeguare i compensi ai dati certi dell'attivo realizzato - revochi il decreto di liquidazione del compenso precedentemente emanato in favore del curatore poi sostituito non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., mancandone i necessari presupposti della decisorietà e della definitività. Cass. 10528/02 . Il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole di non essere stato convocato dal tribunale per espletare le proprie difese prima della adozione del provvedimento impugnato, è manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto che la previsione della complessiva determinazione del compenso al curatore e del successivo riparto tra i due curatori, succedutisi nella funzione, comporta, stante l'unitarietà della situazione sostanziale, la necessità della partecipazione al procedimento camerale di cui all'art. 39 legge fall., di ambedue i soggetti che hanno rivestito tale qualità, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno, nel rispetto del principio del contraddittorio. Cass. 13551/12 . Il terzo motivo con cui si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla liquidazione del compenso ed alla ripartizione tra i tre curatori è anch'esso manifestamente fondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivata mediante la indicazione dei criteri seguiti, ai sensi dell'art. 39 della legge fall., in relazione alla disciplina regolamentare richiamata risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione. Cass. 6202/10 . In particolare, è stato ritenuto affetto da carenza assoluta di motivazione, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., il decreto con cui il tribunale fallimentare liquidi il compenso a due curatori succedutisi nel corso della procedura, calcolandolo sul complessivo ammontare dell'attivo realizzato, senza precisare l'ammontare dell'attivo realizzato da ciascuno di essi, e senza determinare, all'interno dei valori così identificati, l'esatta percentuale applicata tra il minimo e il massimo astrattamente previsti Cass. 19230/09 . Nel caso di specie, il tribunale non ha precisato l'attivo realizzato da ciascun curatore né ha determinato per ciascuno di essi la percentuale applicata tra il minimo ed il massimo. In conclusione, ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all'art. 375 cpc. PQM. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio Roma 28.12.12. Il Cons. relatore” . Vista la memoria del ricorrente Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra che pertanto il ricorso va, accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese al Tribunale di Roma in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso,dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese al Tribunale di Roma in diversa composizione.