Notifica all’estero: l’identificazione certa dell’autore del rifiuto della ricezione del plico è presupposto indispensabile

Il decisum in commento offre lo spunto per alcune brevi riflessioni in tema di notificazione di un’istanza di fallimento.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza n. 12545 del 22 maggio 2013, precisa che presupposto indispensabile per la valutazione della ritualità della notifica è l’identificazione certa dell’autore del rifiuto della recezione del plico con il destinatario dell’atto processuale non essendo ammissibile l’equiparazione legale del rifiuto del plico alla notificazione in mani proprie, ex art. 138, comma 2, c.p.c. non solo, com’è ovvio, nell’ipotesi che il comportamento negativo sia ascrivibile a soggetto del tutto estraneo, ma anche ove l’ accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa e a fortiori , un vicino o il portiere , pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla ricezione dell’atto. Il fatto. Al fine di una migliore comprensione della pronuncia della Suprema Corte, che qui si annota, conviene preliminarmente ricostruire il fatto concreto. Il caso de quo origina dall'impugnazione per cassazione, articolata in tre motivi, presentata da una s.r.l., avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, confermando la pronuncia del giudice di primo grado, aveva dichiarato il fallimento della società stessa. Quest’ultima aveva trasferito la sede legale dapprima a Roma, quindi a Durazzo, in Albania, dall’originaria sede, sita in Bordano, nel circondario del Tribunale di Tolmezzo. Predetta s.r.l., nello specifico, con il primo motivo di gravame, deduce la violazione del principio generale ricavabile dagli artt. 8, comma 1, legge 890/1982 e 138, comma 2, c.p.c., imposto dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui il rifiuto di ricevere l’atto da notificare può essere equiparato all’avvenuta notifica nella sola ipotesi in cui il rifiuto provenga dal destinatario. Difatti dopo un primo tentativo negativo di notifica dell’istanza di fallimento presso la sede legale di Roma, era stata tentata una seconda notifica a Durazzo, sia presso la nuova sede legale, sia presso la residenza del legale rappresentante, agli indirizzi rispettivamente indicati nelle certificazioni camerali e nel primo caso il plico era stato restituito con la dicitura inconnu” , mentre la seconda risultava restituita con l’annotazione refusé” . E, gli Ermellini, accogliendo in toto il ricorso precisano che nel caso in esame è mancata l’identificazione certa dell’autore del rifiuto della ricezione del plico con il destinatario dell’atto processuale, ossia l’attestazione di identità del legale rappresentante ed amministratore unico della s.r.l Pertanto, - continuano i Supremi giudici – viene meno la possibilità di ritenere positivamente eseguita la notificazione ex art. 145, terzo comma, c.p.c., dopo l’esito negativo del previo tentativo presso la sede della persona giuridica, inconnu” . Il ricorso viene quindi accolto con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Tribunale di Tolmezzo in diversa composizione. Il procedimento notificatorio nei confronti delle persone giuridiche. Al fine di cercare di delineare la sequenza del procedimento notificatorio nei confronti delle persone giuridiche ha pregio richiamare un grand arrêt delle Sezioni Unite n. 8091/2002 nel quale i Supremi giudici riassumono esattamente la procedura di notifica. In primo luogo, la notificazione si esegue nella sede legale mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata . Se la notifica non può essere eseguita con tale modalità e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, va eseguita nei confronti di tale persona, osservando le disposizioni di cui agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c Se neppure con queste modalità la notifica si perfeziona, si procede con le formalità dell'art. 140 c.p.c. nei confronti del legale rappresentante se indicato nell'atto oppure direttamente nei confronti della società. Se le modalità di cui sopra si rivelano inapplicabili, e nell'atto viene indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, la notificazione sarà eseguibile con le forme di cui all'art. 143 c.p.c. nei confronti del legale rappresentante. Ritualità della notifica a persona fisica. Nel caso di atto da notificare a persona fisica su istanza di parte, del p.m. o del cancelliere l’ordinamento privilegia le ipotesi di perfetta identificazione tra destinatario e consegnatario dell’atto. Ma se ciò non avviene per assenza del destinatario, inutilmente ricercato presso l’abitazione o l’ufficio o il luogo dell’esercizio dell’industria o del commercio l’ordinamento offre sufficienti elementi per individuare nei predetti luoghi una persona legata da uno speciale rapporto con il destinatario, secondo una successione preferenziale tassativa e vincolante, con locuzioni tratte dal linguaggio abituale e corrente per evitare equivoci persone di famiglia o addette alla casa all’ufficio all’azienda, ex art. 139, comma 2, c.p.c. portiere dello stabile in cui è situata la casa o l’ufficio, ex art. 139, comma 3, prima parte, c.p.c. vicino di casa, ex art. 139, comma terzo, seconda parte, c.p.c L’ordinamento non si preoccupa di creare una scala di gerarchia di valori tra addetti alla casa o all’ufficio, ma di accomunarli, rendendoli fungibili ed intercambiabili, sottolineandone il comune denominatore che è dato dal rapporto di fiducia che lega il consegnatario al destinatario in modo da far presumere che si prendano cura di consegnargli l’atto notificato. Sotto il profilo della ratio della norma, si può rilevare come il modus operandi indicato tende a realizzare un meccanismo, per quanto possibile, idoneo a garantire l’effettiva consegna finale dell’atto al destinatario. Ciò spiega il ricorso alla figura della persona di famiglia”, che identifica un ambito di persone ritenute, in ragione della loro connotazione soggettiva, legate al vincolo di parentela e della connotazione oggettiva della convivenza particolarmente idonee ad assicurare, secondo l’ id quod prelumque accidit , la consegna dell’atto in caso di assenza del destinatario. In questa prospettiva, non acquista rilievo discriminante la circostanza che la consegna dell’atto abbia, in concreto, a verificarsi presso la casa di abitazione, piuttosto che presso i luoghi in cui il destinatario abbia la sua azienda o eserciti la sua attività di lavoro o commerciale. In entrambi i luoghi, elettivi per la ricerca del destinatario, il rapporto di parentela tra consegnatario e destinatario è identico, così come la fiducia che l’atto consegnato in casa o in ufficio sia effettivamente portato a conoscenza del destinatario. Notifica degli atti a mezzo servizio postale. La notifica degli atti a mezzo del servizio postale, prevista dall’art. 149 c.p.c. si effettua secondo le norme di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 che disciplina questa particolare modalità di notifica. Alla consegna dell’atto al destinatario provvede l’agente postale con le procedure previste dalle predetta legge. In linea generale, ricevuto il plico da parte dell’ufficiale giudiziario, l’agente postale lo consegna nelle mani proprie del destinatario o, se la notifica non può essere fatta personalmente al destinatario, nel luogo indicato nella busta che contiene l’atto da notificare, a una delle persone autorizzate per legge a ricevere l’atto per conto del destinatario. Rifiuto di firmare l’avviso di ricevimento o di ricevere il piego da parte del destinatario. Se il destinatario rifiuta di firmare l’avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l’agente postale ne fa menzione sull’avviso di ricevimento, appone, quindi la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notifica si considera eseguita alla data suddetta quella apposta dall’agente postale sull’avviso di ricevimento. Nel caso che qui ci occupa, di notifica all’estero di un’istanza di fallimento, mancando l’identificazione certa dell’autore del rifiuto della ricezione del plico con il destinatario dell’atto processuale, viene meno la possibilità di ritenere positivamente eseguita la notificazione ex art. 145 c.p.c

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 marzo - 22 maggio 213, n. 12545 Presidente Rordorf – Relatore Bernabai Svolgimento del processo Su ricorso di vari creditori, il Tribunale di Tolmezzo con sentenza 26 giugno 2009 dichiarava il fallimento della MICROLED s.p.k. già Microled s.r.l. , dopo aver dato atto che la società, in sede di istruttoria prefallimentare, non era comparsa nonostante la regolare notificazione del decreto di convocazione. Il successivo reclamo ex articolo 18 legge fallimentare era respinto dalla Corte d'appello di Trieste con sentenza 19 settembre 2009. La corte territoriale motivava - che era documentato un primo tentativo negativo di notifica dell'istanza di fallimento presso la sede legale di omissis , risultante nel Registro delle imprese a seguito del trasferimento formalmente in data 21 novembre 2006 dall'originaria sede, sita in *Bordano* - rimasta peraltro operativa quanto meno fino al 30 Giugno 2008 data di licenziamento dei dipendenti - nel circondario del Tribunale di Tolmezzo - che una seconda notifica era stata tentata in *Albania*, a *Durazzo* - sia presso la nuova sede stabilita con successivo trasferimento in data 9 maggio 2008, sia presso la residenza del legale rappresentante, agli indirizzi rispettivamente indicati nelle certificazioni camerali e nel primo caso il plico era stato restituito con la dicitura inconnu , mentre la seconda risultava restituita con l'annotazione refusé - che le modalità di notifica a mezzo posta rispettavano la disciplina di cui all'articolo 10, lettera a della Convenzione 15 novembre 1965 dell'Aja sulla notifica all'estero di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile o commerciale, ratificata con legge 6 febbraio 1981 n. 42 - che la stessa documentazione prodotta dalla società reclamante confermava l'ubicazione della residenza del legale rappresentante nel luogo di tentata notifica, mentre non era decisiva l'ulteriore documentazione proveniente da autorità albanesi portante l'indicazione di una diversa residenza in Durazzo del legale rappresentante, in cui si dava atto della traduzione dall'italiano in francese, anziché dall'albanese all'italiano e comunque il rifiuto di ricevere il plico era attestato proprio nella residenza in precedenza dichiarata negli atti sociali della Microled - che non assumeva rilievo, in senso contrario l'allegata circostanza dell'assenza del legale rappresentante dall'Albania alla data di notifica, posto che quest'ultima era attestata da un timbro apposto in data 3 giugno 2009 con riferimento al transito del plico a Tirana, e non a Durazzo ove poi era stata tentata la notifica - che le eccepite imprecisioni di notifica dipendevano dal comportamento della società, che neppure aveva documentato l'eventuale riconoscimento del trasferimento in Albania e non potevano quindi essere utilizzate a vantaggio dello stesso imprenditore, in stato di incontroversa insolvenza - che era stato comunque rispettato il termine dilatorio di 15 giorni, tenuto conto della data di spedizione del plico. Avverso la sentenza, notificata il 23 settembre 2009 la Microled spk proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 20 ottobre 2009. Deduceva 1 la violazione del principio generale ricavabile dagli artt. 8, primo comma, legge 890/1982 e 138, secondo comma, cod. proc. civile, imposto dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, secondo cui il rifiuto di ricevere l'atto da notificare può essere equiparato all'avvenuta notifica nella sola ipotesi in cui il rifiuto provenga dal destinatario ed inoltre, perché il giudice aveva posto a fondamento della decisione un fatto non rappresentato da alcune delle parti e cioè, l'asserita non riferibilità della data del 3 giugno 2009, risultante dei timbri postali sull'avviso di ricevimento, al tentativo di notifica effettuata presso il legale rappresentante 2 la violazione dell'articolo 15, legge fallimentare, degli artt. 138, 139 e 145 cod. proc. civile, nonché la carenza di motivazione in ordine al ritenuto rispetto del termine dilatorio di 15 giorni tra la data della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di convocazione in camera di consiglio e quella dell'udienza istruttoria prefallimentare 3 la violazione degli artt. 142 e 143 cod. proc. civ. nel ritenere integrata la notifica al momento della spedizione e non del tempestivo compimento delle formalità imposte dalle convenzioni internazionali. Resisteva con controricorso la curatela del fallimento Microled s.p.k La causa, inizialmente rimessa alla adunanza in camera di consiglio sulla base di una relazione ex articolo 380 bis cod. proc. civile, a seguito di memoria di replica della ricorrente veniva rinviata, alla pubblica udienza del 15 marzo 2013 e trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dal Procuratore generale e dal difensore della Microled s.p.k Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione di legge, assumendo che non sarebbe idonea ad integrare la rituale notificazione ex articolo 145, terzo comma, cod. proc. civile, del decreto di convocazione all'udienza prefallimentare l'apparente rifiuto di riceverlo da parte dell'amministratore della Microled, attestato nella relazione dell'agente postale albanese, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, cod. proc. civile sia perché la norma non sarebbe applicabile ad operazioni compiute all'estero senza l'identificazione certa del destinatario, sia perché risultava provata, in punto di fatto, l'impossibilità di quest'ultimo di essere, alla data del 3 Giugno 2009 attestata dal timbro postale albanese, presso l'indirizzo indicato di Mentre, l'assunto della corte d'appello secondo cui il giorno della notifica non era, in realtà, il 3 giugno - quando il destinatario non era certamente in detto luogo - sarebbe poi lesivo del contraddittorio, perché rilevato d'ufficio senza previa discussione tra le parti, ed avrebbe, in ipotesi, dovuto condurre a dichiarare la nullità della notifica per assoluta incertezza della data. Con il secondo motivo, in parte ripetitivo del primo, si censura altresì l'affermazione della corte d'appello che ha imputato al legale rappresentante della società di essersi sottratto alla notifica ciò che non sarebbe vero, avendo egli correttamente fatto iscrivere nel registro anagrafico di Durazzo il mutamento della propria residenza in quella città. Né sarebbe plausibile negare valore alla relativa certificazione solo perché, per evidente errore materiale, nella traduzione si è menzionata la lingua francese invece che l'albanese. Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente per affinità di contenuto, sono fondati. Presupposto indispensabile per la valutazione della ritualità della notifica è l'identificazione certa dell'autore del rifiuto della recezione del plico con il destinatario dell'atto processuale non essendo ammissibile l'equiparazione legale del rifiuto del plico alla notificazione in mani proprie articolo 138, secondo comma, cod. proc. civ. non solo, com'è ovvio, nell'ipotesi che il comportamento negativo sia ascrivibile a soggetto del tutto estraneo, ma anche ove l’ accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa e a fortiori , un vicino o il portiere , pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla recezione dell'atto. Nella specie, tale attestazione di identità del sig. S.M. , quale legale rappresentante ed amministratore unico della Microled s.p.k., è mancata. Viene quindi meno la possibilità di ritenere positivamente eseguita la notificazione ex articolo 145, terzo comma, cod. proc. civile, dopo l'esito negativo del previo tentativo presso la sede della persona giuridica inconnu . E tutto ciò, anche a prescindere dalle ulteriori allegazioni difensive circa la prova della diversa residenza anagrafica e dell'assenza dello S. dalla città di . alla data apparente di notifica. Resta assorbita l'ulteriore doglianza, contestualmente enunciata del mancato rispetto del termine di 15 gg. tra la notifica dell'avviso di convocazione e l'udienza prefallimentare così come l'ultimo motivo pure fondato, in astratto , relativo alla violazione degli artt. 142 e 143 cod. proc. civ. nel ritenuto perfezionamento della notificazione alla data dell'istanza di invio, anziché del compimento di tutte le formalità imposte dalle convenzioni internazionali. Il ricorso dev'essere dunque accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Tribunale di Tolmezzo in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità. P.Q.M. Accoglie ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Tolmezzo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.