Comunicazioni ai creditori da parte del curatore: necessaria la raccomandata con avviso di ricevimento

E’ la raccomandata corredata da avviso di ricevimento che segna, in modo univoco e certo, il dies a quo ai fini della verifica del rispetto dei termini previsti per la proposizione della domanda di insinuazione.

Il caso. Con l’ordinanza n. 11447/2013, depositata lo scorso 14 maggio, la Cassazione si è pronunciata sulla modalità e sulla validità della comunicazione effettuata dal curatore ai creditori dell’azienda dichiarata fallita. Nello specifico, Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione dell’istituto di credito, che aveva concesso un mutuo fondiario alla società, sull’assunto che la domanda era stata presentata in maniera tardiva ritardo che, secondo i giudici, era da ascrivere all’opponente stesso. Il curatore fallimentare deve informare i creditori Di diverso avviso, invece, è la Corte di Cassazione che, nell’accogliere il ricorso presentato dalla banca, sottolinea che la raccomandata spedita ai creditori art. 92 legge fall. necessita del corredo dell’avviso di ricevimento. con raccomandata corredata di avviso di ricevimento. È questo che segna in modo univoco e certo il dies a quo ai fini della verifica del rispetto dei termini previsti per la proposizione della domanda di insinuazione, tanto tempestiva che tardiva . Il ritardo deve essere provato dal curatore. E, comunque sia, grava sul curatore l’onere di provare il ritardo colpevole del creditore che abbia proposto istanza di insinuazione tardiva, mediante la produzione dell’avviso di ricevimento. Cosa che, nella fattispecie, non è avvenuta. Visto l’accoglimento del ricorso con rinvio, sarà il Tribunale di Brescia a dover riesaminare la questione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 febbraio – 14 maggio 2013, n. 11447 Presidente Di Palma – Relatore Cultrera Ritenuto in fatto e in diritto Unicredit Crediti Menagement Bank s.p.a.ha proposto opposizione a mente dell'art. 98 legge fall. innanzi al Tribunale di Brescia per ottenere l'ammissione allo stato passivo del fallimento della società MGM s.r.l. del credito ipotecario relativo a mutuo fondiario stipulato in data 29.10.2002 con contratto rep. N. 10984 da Bipop Carire s.p.a., oggetto di cessione in favore di Aspra Finance s.p.a., in seguito da essa opponente incorporata, che era stato escluso dal giudice delegato in ragione della rilevata inammissibilità della domanda d'insinuazione, proposta oltre il termine previsto dall'art. 101 legge fall. L'incolpevole ritardo sarebbe dipeso dalla mancata ricezione da parte di BIPOP della comunicazione del curatore fallimentare, che non aveva allegato la ricevuta di ritorno della relativa raccomandata. Con decreto depositato l'8 aprile 2011 e notificato il successivo 13 aprile il Tribunale ha disposto il rigetto dell'opposizione sull'assunto che il ritardo – pacifico - deve essere ascritto all'opponente, risultando provato per tabulas che BIPOP ricevette dal curatore la comunicazione prescritta dall'art. 92 legge fall., in data 9 gennaio 2008 ed era suo obbligo riferire alla società ASPRA, cui cedette il credito successivamente in data 8 maggio 2008, la pendenza della procedura concorsuale a carico della debitrice. Il curatore non era tenuto ad inviare raccomandata con ricevuta di ritorno, e comunque l'opponente era gravato dell'onere, rimasto irrisolto, di provare che il ritardo fosse incolpevole. UniCredit Menagement s.p.a. avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi ed il curatore fallimentare non ha spiegato difesa. Il Consigliere rei. ha depositato proposta di definizione osservando che 1.- Col primo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione dell'art. 92 legge fall., sull'assunto che la comunicazione prescritta dalla disposizione richiamata venne inoltrata dal curatore fallimentare alla BIPOP presso la filiale di omissis senza prova di ricezione. Di qui l'incolpevole ritardo nella proposizione dell'istanza d'insinuazione tardiva. La motivazione dell'impugnato decreto sarebbe peraltro contraddittoria laddove si assume che sarebbe difficile pensare che il subentrante non abbia effettuato per oltre un anno ricerche sulla posizione in sofferenza della debitrice. 2.- Col secondo motivo si ribadisce la denuncia di violazione dell'art. 92 legge fall., in combinato con gli artt. 43, 46, 47, 2838 e 2844 c.c. rilevando sia che la comunicazione prodotta dal curatore, indirizzata ai creditori loro sedi non sia riconducibile a BIPOP, sia che la notifica a quest'ultima avrebbe dovuto eseguita presso la sede legale, indirizzo indicato presso l'acclusa nota ipotecaria, e non già presso la filiale di omissis . Il ricorso appare manifestamente fondato anzitutto in relazione alla denuncia che investe il passaggio argomentativo che esclude che la raccomandata spedita a mente dell'art. 92 legge fall., necessiti del corredo dell'avviso di ricevimento, che segna invece in senso univoco e certo il dies a quo ai fini della verifica del rispetto dei termini previsti per la proposizione della domanda d'insinuazione, tanto tempestiva che tardiva. Ancora fondatamente denuncia peraltro la lacuna motivazionale riscontrabile nella parte in cui il giudice dell'opposizione assume in punto di fatto, con asserzione generica e non riscontrata in concreto, che possa darsi per scontata la conoscenza della comunicazione da parte di BIPOP per la contiguità dell'articolazione territoriale della banca rispetto alla sede della fallita e per i rapporti comunque intercorrenti tra esse . Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta ribadendo che nell'ipotesi in cui il curatore, che è tenuto ad applicare mezzi di comunicazione che diano la prova dell'avvenuta ricezione, abbia provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 92 legge fall., a mezzo servizio postale con piego raccomandato, grava su di esso l'onere di provare il ritardo colpevole del creditore che abbia proposto istanza d'insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101 legge fall., mediante produzione a corredo della relativa eccezione del relativo avviso di ricevimento. Tale onere nella specie, alla luce delle evenienze di fatto riferite, non è stato assolto. Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere accolto ed il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio degli atti al Tribunale di Brescia che provvederà all'esame dell'opposizione proposta dall'odierna ricorrente alla luce dell'enunciato principio e provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Brescia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.