Avvocati: i crediti professionali sono sempre prededucibili, anche se maturati prima dell’apertura del concordato

Sono prededucibili, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall., tutti i crediti sorti in occasione o in funzione di una procedura concorsuale, quindi anche quelli maturati prima dell’apertura della procedura stessa.

Spetta la prededuzione non solo ai compensi del professionista che abbia attestato la veridicità dei dati e la fattibilità di un piano concordatario, ma anche ai compensi professionali relativi a prestazioni precedenti, finalizzate all’assistenza e alla redazione di un concordato preventivo. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8533, depositata l’8 aprile 2013. Il caso . Un avvocato chiedeva l’ammissione al passivo di un fallimento del compenso spettante in relazione all’attività svolta per la presentazione di un concordato preventivo e per la connessa richiesta di transazione fiscale. La domanda veniva rigettata dal giudice delegato, in sede di verifica dello stato passivo del fallimento, e il Tribunale di Milano confermava la decisione. Il professionista proponeva, quindi, ricorso per cassazione. La prededuzione dei crediti e il quadro normativo . La riconoscibilità della prededuzione del credito professionale, maturato per la presentazione di una domanda di concordato preventivo, è stata oggetto di dibattito, in dottrina e giurisprudenza, alla luce di un dettato normativo non immune da zone d’ombra. Da un lato, infatti, la norma generale art. 111, l.fall. riconosce la prededuzione a tutti i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali dall’altro, il legislatore ha introdotto, nel 2010, una norma di carattere speciale, l’art. 182- quater , comma 4, l.fall., limitando la possibilità di riconoscere la prededuzione ai soli compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli artt. 161, comma 3, e 182- bis , comma 1, purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo . Da qui l’esigenza di un coordinamento tra le due norme. La sorte dei crediti professionali . Dottrina e giurisprudenza prevalenti hanno, quindi, riconosciuto all’art. 182- quater natura di norma eccezionale, alla quale occorre far riferimento per i crediti professionali, mentre l’art. 111 disciplina tutti gli altri crediti in funzione . La conseguenza è che per i crediti professionali la prededuzione spetta soltanto per i compensi maturati dal professionista attestatore, e non anche per i crediti anteriori, sorti ad esempio per attività di assistenza e di redazione del concordato preventivo, come nel caso di specie. E’ questo l’orientamento cui ha aderito il Tribunale di Milano, nella vicenda in esame vedi F. Di Marzio, Prededucibilità dei crediti funzionali” alle procedure concorsuali e agli accordi omologabili disciplinati nella l. fallimentare . Per la Cassazione i crediti professionali funzionali sono sempre prededucibili . Di parere opposto la Cassazione, secondo la quale il dettato dell’art. 111, comma 2, è chiaro nel prevedere la prededucibilità per tutti i crediti sorti in funzione di procedure concorsuali, senza distinzioni tra tipologie di crediti. La valorizzazione dell’art. 182- quater a sostegno di un’interpretazione restrittiva della disposizione generale, fissata nel citato art. 111, contrasterebbe con la lettera della legge e con l’intenzione del legislatore, che andrebbe ravvisata nell’esigenza di favorire il ricorso al concordato preventivo e, più in generale, a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione nel fallimento. In ogni caso, precisa la Cassazione, il successivo intervento del c.d. Decreto Sviluppo d.l. n. 83/12, convertito in l. n. 134/12 ha riscritto l’art. 182- quater , l.fall., eliminando ogni riferimento ai crediti professionali oggi, in conclusione, l’art. 111 torna ad essere l’unico riferimento normativo in materia.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 8 febbraio – 8 aprile 2013, n. 8533 Presidente Salmè – Relatore Piccininni Svolgimento del processo Con ricorso del 14.9.2010 P. F. chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento Giovenzana Foto Cine Ottica s.r.l., in prededuzione, della somma di € 80.000 oltre interessi, in relazione all'attività svolta per la presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, nonchè per la connessa domanda di transazione fiscale. L'istanza veniva disattesa in sede di verificazione dello stato passivo dal giudice delegato, che per l'appunto riconosceva al credito la collocazione privilegiata. Il provvedimento, opposto, veniva confermato dal Tribunale di Milano, che segnatamente rilevava come il credito vantato dal professionista per l'assistenza prestata nella predisposizione e presentazione della domanda di transazione fiscale, funzionale all'ammissione alla procedura di concordato, non fosse annoverabile fra i crediti prededucibili indicati dall’art. 111 l.f., né potesse essere compreso nella previsione dell'art. 182 quater l.f. Avverso la decisione Ferraro proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non resisteva l'intimato. La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica dell'8.2.2013. Motivi della decisione Con il solo motivo di impugnazione Ferraro ha denunciato violazione dell'art. 111 l.f. con riferimento all'affermata Limitazione della prededucibilità dei crediti a quelli di pertinenza dell'attestatore del piano, espressamente qualificati come prededucibili dal tribunale in sede di omologa. Il rilievo contrasterebbe infatti con il disposto dell'art. 111 l.f., che considera prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedura concorsuali, fra questi ultimi dovendosi quindi ricomprendere anche quelli maturati prima dell'apertura dei detti procedimenti, come verificatosi nel caso di specie. La censura è fondata. L'art. 111, secondo comma, l.f. indica infatti come prededucibili i debiti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali sicchè, trattandosi nella specie di debito contratto per prestazioni professionali finalizzate all'assistenza e alla redazione di un concordato preventivo, ne risulta la prededucibilità del credito azionato. Il tribunale di Milano è viceversa giunto ad opposte conclusioni rilevando come dubbi interpretativi avrebbero potuto essere legittimamente sollevati prima dell'entrata in vigore della legge 30.7.2010, n. 122, vale a dire prima dell'introduzione dell'art. 182 quater l.f Detta disposizione aveva per l'appunto limitato la possibilità di riconoscere la prededuzione al credito maturato dal professionista attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del piano concordatario, sempre che la prededuzione fosse stata espressamente riconosciuta nel provvedimento con il quale il tribunale aveva accolto la domanda di ammissione al concordato preventivo, sicchè non vi sarebbe stato spazio per ulteriori riconoscimenti. Il rilievo non è tuttavia condivisibile. Il dettato dell'art. 111, secondo comma, l.f. è assolutamente chiaro nel prevedere la prededucibilità anche per tutti i crediti sorti in funzione di procedure concorsuali e la valorizzazione dell'introduzione dell'art. 182 quater a sostegno di una interpretazione immotivatamente restrittiva della disposizione generale fissata nel citato art. 111 tale cioè da annullarne sostanzialmente la portata contrasta con la lettera della legge e con l'intenzione del legislatore, all'evidenza individuabile nell'esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse da quella liquidatoria del fallimento. In ogni caso la questione risulta superata dalle ulteriori modifiche normative successivamente intervenute l. 30.7.10, n. 122 , che hanno comportato una riscritturazione dell'art. 182 quater l.f., così determinando l'eliminazione della limitazione alla prededuzione prevista nella precedente formulazione. Da ciò consegue che il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., per la quale il credito del Ferraro deve essere ammesso al passivo del fallimento in prededuzione, con il privilegio riconosciuto. La novità della questione induce alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ammette al passivo del fallimento Giovenzana Foto Cine Ottica s.r.l. il credito di F. in prededuzione, con il privilegio riconosciuto e compensa le spese del giudizio di legittimità.