La sospensione feriale si applica anche al termine annuale per le domande tardive

Al centro dell’attenzione la problematica concernente l’applicabilità o meno della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale al termine annuale di cui all’art. 101 l. fall., cioè quello entro il quale deve essere proposta la domanda di ammissione al passivo per le domande tardive.

I giudici di legittimità risolvono la questione precisando che gli argomenti che depongono per l’applicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale alla fase tempestiva dell’accertamento del passivo non possono non valere anche per il sub-procedimento di cui all’art. 101 l. fall., tenuto conto che esso si svolge nelle stesse forme di cui all’art. 95 art. 101, comma 2, l. fall. e che la sanzione di inammissibilità sancita per la cosiddetta domanda ultratardiva costituisce una ragione più pregante per non comprimere ingiustificatamente il diritto dei creditori ad avvalersi della difesa tecnica. Il fatto. A seguito di dichiarazione esecutiva dello stato passivo del fallimento di una società attiva nel settore della moda da parte del Tribunale di Cosenza, Equitalia presentava ammissione tardiva al passivo del predetto fallimento. Il giudice delegato, tuttavia, dichiarava inammissibile il ricorso in quanto presentato oltre il termine di cui all’art. 101 l.fall Avverso quest’ultimo provvedimento Equitalia proponeva opposizione ai sensi dell’art. 99 l.fall. e il Tribunale cosentino, riqualificata l’opposizione come reclamo, ex art. 26 l.fall., perché, pur essendo stato reso il provvedimento impugnato all’esito dell’udienza di verifica, il curatore non si era espresso sulla domanda per il decorso del termine annuale, aveva accolto il ricorso. Per la cassazione di quest’ultimo decreto la curatela del fallimento proponeva ricorso affidato a cinque motivi in particolare, con il quarto gravame, il fallimento deduceva l’inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale al termine di cui all’art. 101 l.fall. perché la presentazione della domanda tardiva non costituiva attività processuale e la relativa domanda poteva essere presentata dalla parte senza assistenza del difensore. Gli Ermellini, invero, dichiarano tale motivo infondato precisando che al termine annuale di cui all’ultimo comma dell’art. 101 l.fall. si deve applicare la sospensione dei termini nel periodo feriale disposta dalla l. n. 742/1969. Quanto al procedimento di accertamento delle domande tardive, invece, precisano i Supremi giudici si svolge nelle stesse forme di cui all’art. 95 l.fall. Pertanto, in conclusione, il tribunale ha correttamente ritenuto applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale e, dunque, avrebbe dovuto escludere la tardività ultrannuale della domanda. Da tale accertamento, poi, avrebbe dovuto trarre la conseguenza che la declaratoria di inammissibilità era illegittima e dunque avrebbe dovuto decidere l’opposizione nel merito. Il provvedimento impugnato viene quindi cassato con rinvio per un nuovo esame. Le domande di ammissione al passivo. Com’è noto il nuovo sistema, disegnato dalla riforma negli artt. 16, 93 e 101 della l.fall., per le domande di insinuazione prevede che a sono tempestive quelle presentate fino a trenta giorni prima dell’udienza di verifica dello stato passivo b sono considerate tardive semplici quelle presentate decorsi i citati trenta giorni ma entro il dodicesimo mese prorogabile fino al 18° dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo c dopo lo spirare di tale ultimo termine di dodici 18 mesi le domande cd. domande supertardive o ultratardive saranno ammissibili, invece, solo previa dimostrazione dell'istante che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. Poiché il termine finale 12 o 18 mesi per la presentazione delle domande tardive è stabilito a pena di decadenza, il suo decorso genera in linea di principio una presunzione di inammissibilità della domanda. Per il creditore supertardivo che abbia presentato la sua domanda di insinuazione dopo la scadenza del termine per l'impugnazione del decreto di esecutività del piano di riparto finale, opera, infatti, una presunzione assoluta di inammissibilità della domanda, che non può essere superata nemmeno dimostrando la non imputabilità del ritardo. Sul punto i giudici di legittimità precisano che la riconosciuta natura decadenziale del termine di cui all’art. 93, comma 1, l.fall., non ne comporta d’altro canto, il carattere sostanziale, in quanto alla mancata presentazione della domanda non consegue la perdita del diritto di credito, che il creditore potrà ancora far valere in via tardiva o, eventualmente, contro il fallito tornato in bonis . Peraltro, quanto agli effetti sostanziali della domanda di ammissione al passivo - puntualizzano i giudici della Suprema Corte - essi sono stabiliti dall’art. 94 l.fall. e la natura giurisdizionale e decisoria del procedimento di accertamento del passivo risulta indubbiamente accresciuta a seguito delle modifiche apportate al procedimento dal decreto n. 5/2006 e dal decreto correttivo n. 169/2007. La sospensione feriale dei termini. La legge 7 ottobre 1969 n. 742, all’art. 3, prevede che il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1° di agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione sempre secondo la citata disposizione, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. In materia concorsuale, in base alla normativa vigente R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, comma 1 e L. 7 ottobre 1969, n. 742 art. 1, comma 1, e ss. , sono escluse dal regime della sospensione dei termini solo le cause relative alla dichiarazione e alla revoca dei fallimenti, e che analoga esclusione vale anche per quanto concerne le cause previdenziali e di lavoro. Sempre in materia concorsuale, la legge fallimentare nell'art. 36 bis, inserisce una ulteriore regola speciale secondo la quale tutti i termini processuali previsti negli artt. 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale , consentendo, in base ad un argomento a contrario , di ritenere invece applicabile la sospensione a tutti gli altri procedimenti endofallimentari Cass. n. 2706/09 . La sospensione dei termini vale anche per il sub-procedimento, ex art. 101 l.fall L'applicazione delle regole sulla sospensione feriale dei termini avrà, pertanto, quali conseguenze che la scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande tardive, giusta l'applicazione della sospensione feriale dei termini, si compirà decorso un periodo di tempo pari ad un anno o diciotto mesi più quarantasei giorni dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo che, ove il trentesimo giorno antecedente la data fissata per l'udienza per la verifica dello stato passivo con riferimento sia alle domande tempestive che tardive cada nel periodo di sospensione feriale, il computo della scadenza del trentesimo giorno antecedente detta data andrà fatto tenendo conto del periodo di sospensione feriale. Questi concetti, peraltro, sono stati chiaramente richiamati nel decisum in commento. Inoltre, il Supremo Collegio precisa che la locuzione termini processuali , ai fini della sospensione nel periodo feriale, comprende anche i brevi termini di decadenza fissati per la proposizione dell’atto introduttivo del giudizio. La nozione di termine processuale, pertanto, non può più ritenersi limitata nell’ambito del compimento degli atti successivi all’introduzione del giudizio, ma deve intendersi estesa anche ai termini entro i quali il giudizio deve necessariamente essere proposto, non essendo concessa al cittadino altra forma di tutela del proprio diritto. Cass. n. 22366/07 . E, nella pronuncia che qui ci occupa, gli Ermellini, concludono che il termine processuale entro il quale, a pena di decadenza, deve essere proposta la domanda di ammissione allo stato passivo, che si inserisce in un procedimento endofallimentare soggetto a sospensione nel periodo feriale ed introduce nel suo ambito un subprocedimento a carattere contenzioso, è anch’esso soggetto a sospensione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 31 ottobre - 3 dicembre 2012, n. 21596 Presidente Fioretti – Relatore Didone Ritenuto in fatto e in diritto 1.- In data 3.4.2007 è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento della s.r.l. De Luca Pronto Moda dal giudice delegato del Tribunale di Cosenza. In data 14.5.2008 la s.p.a. ETR Equitalia ha presentato domanda di ammissione tardiva al passivo del predetto fallimento e il giudice delegato ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto presentato oltre il termine di cui all'art. 101 l. fall. Contro il decreto del giudice delegato la s.p.a. ETR Equitalia ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 99 l. fall. e il Tribunale di Cosenza, riqualificata l'opposizione come reclamo ex art. 26 l. fall., perché, pur essendo stato reso il provvedimento impugnato all'esito dell'udienza di verifica, il curatore non si era espresso sulla domanda per il decorso del termine annuale, ha accolto il ricorso. Il Tribunale ha ritenuto applicabile al termine di cui all'art. 101 l. fall, la sospensione dei termini durante il periodo feriale e, accertato che la domanda era stata proposta prima del decorso del termine annuale, ha revocato il decreto del giudice delegato e ha rimesso gli atti a quest'ultimo per fissare l'udienza in cui procedere all'esame dell'istanza di insinuazione al passivo depositata” dalla s.p.a. ETR Equitalia. Contro il decreto del tribunale la curatela del fallimento della s.r.l. De Luca Pronto Moda ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la società creditrice intimata. 2.1.- Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 99 l. fall., deducendo la nullità per abnormità del decreto impugnato nella parte in cui ha riqualificato l'opposizione allo stato passivo come reclamo con la conseguente statuizione di rimessione delle parti dinanzi al giudice delegato. 2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione degli artt. 26, 99 l. fall., e 112 c.p.c. lamentando che il tribunale con provvedimento abnorme non abbia deciso nel merito, rimettendo gli atti al giudice delegato. 2.3.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c, 92-101 l. fall. Deduce che il provvedimento del giudice delegato equivaleva a pronuncia di rigetto. Rimettendo le parti dinanzi a tale organo il tribunale avrebbe imposto al g.d. di pronunciare un provvedimento giuridicamente inesistente per carenza assoluta del potere di emetterlo. 2.4.- Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia la nullità del decreto del tribunale per violazione e falsa applicazione dell'art. 101 l. fall.”. Deduce l'inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale al termine di cui all'art. 101 l. fall., perché la presentazione della domanda tardiva non costituisce attività processuale e la relativa domanda può essere presentata anche dalla parte senza assistenza del difensore. 2.5.- Con il quinto motivo parte ricorrente denuncia la nullità del decreto del Tribunale di Cosenza per violazione dell'art. 99, comma 10, l. fall., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. e per omessa decisione su un fatto decisivo della controversia”. Deduce che il tribunale non avrebbe dovuto rimettere le parti dinanzi al giudice delegato ma avrebbe dovuto decidere nel merito la controversia. 3.1.- È preliminare l'esame del quarto motivo di ricorso perché il suo accoglimento potrebbe comportare la decisione nel merito della controversia con la declaratoria di inammissibilità della domanda tardiva. Il motivo è infondato. Invero, questa Corte Sez. 1, 24 luglio 2012 n. 12960 ha già avuto modo di evidenziare, per ciò che attiene in genere all'accertamento del passivo, che - Il procedimento di accertamento del passivo prende avvio sin dalla sentenza dichiarativa del fallimento, con la quale, ai sensi della L. Fall., art. 16, comma 1, nn. 4 e 5 , il Tribunale, rispettivamente, stabilisce la data dell'adunanza - da tenersi entro il termine, perentorio, di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza o di centottanta giorni nel caso di particolare complessità della procedura - ed assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del fallito il termine, anch'esso perentorio, di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione. - Il procedimento trova poi specifica disciplina nel capo 5^ del titolo 2^ della legge, nel quale è inserito l'art. 93, il cui comma 1 ribadisce che la domanda di ammissione di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili si propone con ricorso da depositare entro il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. - Non v'è ragione per ritenere che l'uno o l'altro termine od entrambi non siano soggetti al periodo di sospensione feriale. Siffatta opzione interpretativa non trova giustificazione nel disposto del R.D. n. 12 del 1941, art. 92 sull'ordinamento giudiziario, che, fra i procedimenti trattati durante il periodo feriale, contempla, in materia fallimentare, unicamente le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, e riceve ulteriore smentita dalla L. Fall., art. 36 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, che, stabilendo che non sono soggetti a sospensione i termini processuali previsti dagli artt. 26 e 36 della legge, consente, in base ad un argomento a contrario, di ritenere invece applicabile la sospensione a tutti gli altri procedimenti endofallimentari Cass. n. 2706/09 . La data dell'adunanza non è indifferente per i creditori, in quanto segna il dies a quo della decorrenza a ritroso del termine di almeno trenta giorni prima per il deposito delle domande di ammissione, oltrepassato il quale le domande presentate sono considerate tardive L. Fall., art. 101, comma 1 - Quanto al termine per la presentazione della domanda di ammissione, non appare condivisibile l'argomento fondato sull'esclusione della sua natura processuale siccome previsto a pena di decadenza e sulla natura di attività preparatoria alla successiva fase di verifica perché, a partire dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 40 del 1985 e 49 del 1990 che hanno, rispettivamente, dichiarato l'incostituzionalità della L. n. 742 del 1969, art. 1 nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applica anche al termine di trenta giorni per proporre opposizione alla stima dell'indennità di esproprio ed all'identico termine previsto per l'impugnazione delle delibere condominiali si è andata affermando nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui la locuzione termini processuali , ai fini della sospensione nel periodo feriale, comprende anche i brevi termini di decadenza fissati per la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio. La nozione di termine processuale, pertanto, non può più ritenersi limitata nell'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del giudizio, ma deve intendersi estesa, in base ad una regola ermeneutica di portata generale, anche ai termini entro i quali il giudizio deve necessariamente essere proposto, non essendo concessa al cittadino altra forma di tutela del proprio diritto Cass. nn. 6097/90, 22366/07 cit. . - La riconosciuta natura decadenziale del termine di cui alla L. Fall., art. 93, comma 1, non ne comporta, d'altro canto, il carattere sostanziale, in quanto alla mancata presentazione della domanda non consegue la perdita de diritto di credito, che il creditore potrà ancora far valere in via tardiva o, eventualmente, contro il fallito tornato in bonis . - Gli effetti sostanziali della domanda di ammissione sono peraltro stabiliti dalla L. Fall., art. 94 e la natura giurisdizionale e decisoria del procedimento di accertamento del passivo, già affermata da questa Corte già nella vigenza della disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006 fra molte, Cass. nn. 18935/03, 664/97 risulta indubbiamente accresciuta a seguito delle modifiche apportate al procedimento dal predetto decreto, e dal c.d. Decreto Correttivo n. 169 del 2007. Non contrasta, infine, con l’inquadrabilità del procedimento di verifica fra quelli a carattere contenzioso, fondati sul principio del contraddittorio, il fatto che esso non contempli la necessità della difesa tecnica è stato, in proposito, correttamente rilevato in dottrina che il nostro ordinamento conosce altri tipi di controversie quelle di cui all'art. 82 c.p.c., che si svolgono dinanzi al giudice di pace, nonché quelle di cui all'art. 417 c.p.c., comma 1 che, pur avendo sicura natura giurisdizionale contenziosa, prevedono la possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente. Deve dunque concludersi che il termine processuale entro il quale, a pena di decadenza, deve essere proposta la domanda di ammissione allo stato passivo, che si inserisce in un procedimento endofallimentare soggetto a sospensione nel periodo feriale ed introduce nel suo ambito un subprocedimento a carattere contenzioso, è anch'esso soggetto a sospensione. Gli argomenti - innanzi sintetizzati - che depongono per l'applicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale alla fase tempestiva dell'accertamento del passivo non possono non valere anche per il sub-procedimento di cui all'art. 101 l. fall., tenuto conto che esso si svolge nelle stesse forme di cui all'art. 95” art. 101, comma 2, l. fall. e che la sanzione di inammissibilità sancita per la c.d. domanda ultratardiva costituisce una ragione più pregnante per non comprimere ingiustificatamente il diritto dei creditori ad avvalersi della difesa tecnica, posto che la ratio dell'istituto della sospensione risiede nella necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati C. Cost. nn. 255/87, 49/90 , anche in funzione di garanzia del diritto di difesa della parte C.Cost. n. 380/92 . In proposito, giova ricordare che di recente si è ribadito che, attesa la ricostruzione del sistema normativo, nel senso di adeguare la lettura della disposizione di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 al principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale, deve escludersi che la portata della nozione di termini processuali sia da limitare all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo, invece, ricomprendere anche il ristretto termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso” Sez. 1, Sentenza n. 23638 del 11/11/2011 . Il motivo, dunque, è infondato, dovendo ritenersi che al termine annuale di cui all'ultimo comma dell'art. 101 l. fall., si applichi la sospensione dei termini nel periodo feriale disposta dalla l. n. 742/1969. 3.2.- Le restanti censure - del resto sovrapponibili - possono essere esaminate congiuntamente, riferendosi tutte all'errata qualificazione del ricorso proposto dalla resistente e alle conseguenze dell'accoglimento di esso tratte dal tribunale. La questione concerne la domanda di ammissione tardiva proposta da un creditore al passivo fallimentare di una procedura nella quale lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo da oltre un anno. Il giudice delegato ha dichiarato inammissibile la domanda con decreto perché presentata oltre il termine di cui all'art. 101, comma 4, l. fall., senza che il ritardo potesse considerarsi provocato da causa non imputabile al creditore. Contro il decreto il creditore ha proposto opposizione mentre il tribunale ha ritenuto che il rimedio esperibile fosse il reclamo di cui all'art. 26 l. fall. I motivi sono fondati. Ciò alla luce del disposto di cui al secondo comma dell'art. 101 l. fall., a mente del quale il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95, il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza, il curatore da avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza e al procedimento stesso si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99”. Norma che giustifica pienamente l'argomento secondo il quale la decisione adottata dal giudice delegato ai sensi dell'art. 101 l. fall., concorre alla formazione definitiva dello stato passivo fallimentare ed incide sul diritto di partecipazione al concorso del creditore e la natura e funzione del provvedimento non mutano per la circostanza che esso abbia pronunciato su questione preliminare di rito, comunque atta a definire il giudizio e così a decidere, ai fini del concorso, sul bene della vita in contesa. L'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99, dunque, non può che riferirsi anche al provvedimento del giudice delegato con il quale, de plano e senza fissazione di udienza, venga dichiarata inammissibile la domanda di ammissione al passivo ultratardiva senza consentire al creditore di fornire la prova della non imputabilità del ritardo, magari mediante produzione di documenti integrativi, resi necessari dalle conclusioni e dalle eccezioni sollevate dal curatore, sino all'udienza fissata dal giudice delegato a seguito del deposito dell'insinuazione ultratardiva. La dottrina ha correttamente evidenziato che in definitiva, il problema della non imputabilità del ritardo appartiene al merito della domanda e va, perciò, affrontato unitamente a tutte le altre questioni incidenti al riguardo”. Nella concreta fattispecie il tribunale ha correttamente ritenuto applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale e, dunque, avrebbe dovuto escludere la tardività ultrannuale della domanda. Da tale accertamento, poi, avrebbe dovuto trarre la conseguenza che la declaratoria di inammissibilità era illegittima e, dunque, avrebbe dovuto decidere l'opposizione nel merito. Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale di Cosenza in diversa composizione. P.Q.M. La Corte rigetta il quarto motivo di ricorso, accoglie i rimanenti per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per le spese al Tribunale di Cosenza in diversa composizione.