Valida la notifica fatta all’amministratore anche se si bypassa l’institore

Il creditore può notificare l’atto a qualsiasi persona fisica che rappresenti l’ente senza essere obbligato a notificarlo all’institore in caso di irreperibilità del rappresentante legale.

La Suprema Corte si pronuncia su una fattispecie che riguarda la corretta instaurazione del contraddittorio nel processo fallimentare. La vicenda . La controversia in esame inizia con la dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata pronunciata dal Tribunale di Bologna. Tale sentenza viene quindi reclamata lamentando l’omessa notificazione dell’avviso di convocazione nella fase prefallimentare. Infatti, a detta della s.r.l. reclamante, la notificazione eseguita al suo legale rappresentante ai sensi dell’art. 143 c.p.c. era da ritenersi invalida in quanto dal registro delle imprese risultava la nomina di un istitutore al quale la convocazione sarebbe dovuta essere notificata. Il giudice di seconde cure, nel respingere il reclamo, affermava che prima della notificazione ex art. 143 c.p.c. vi erano stati due tentativi di notificazione, entrambi con esito negativo, rispettivamente presso la sede della società e all’amministratore unico e legale rappresentante presso la sua residenza. Di conseguenza, risultate vane le ricerche della residenza, domicilio o dimora, la società creditrice che aveva avanzato istanza di fallimento, aveva notificato l’atto al legale rappresentante secondo l’art. 143 c.p.c Il quadro normativo . Si rivela opportuno ricordare come l’art. 145 c.p.c., relativo alla notificazione alle persone giuridiche, stabilisce che la notificazione si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. Aggiunge, inoltre, che la notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Tuttavia, la stessa disposizione, precisa che qualora la notificazione non possa essere eseguita secondo quanto detto in precedenza, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche secondo la disciplina prescritta all’art. 140 c.p.c.- se il recapito sia conosciuto -, o all’art. 143 c.p.c., se il recapito non è invece conosciuto. Quest’ultima norma, prevede che nel caso in cui non siano conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77 c.p.c., l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. La s.r.l. dichiarata fallita sostiene che dovendosi notificare l’atto introduttivo del giudizio a una persona giuridica, e non essendo stato possibile eseguire la notificazione presso la sede della società o all’indirizzo della persona fisica indicata nell’atto quale rappresentanza della stessa società, non sia permessa la notificazione a quest’ultima se dal registro delle imprese risulti la nomina di un institore o di un procuratore generale. In questa ipotesi, infatti, la notifica deve essere tentata presso di loro. Tale tesi trarrebbe fondamento, a detta della ricorrente, dall’ultimo comma dell’art. 145 c.p.c., secondo il quale, in via residuale, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli artt. 140 o 143. Infatti, il ricorso per Cassazione si impernia sostanzialmente su due quesiti. La s.r.l. ricorrente, in primo luogo, chiede alla Suprema Corte se nell’ipotesi in cui non sia possibile notificare presso la sede della società o presso il suo legale rappresentante e vi sia un institore, l’art. 145 c.p.c. obblighi o meno a eseguire la notificazione presso il procuratore instituito prima della notificazione presso l’ultimo domicilio conosciuto del legale rappresentante. Inoltre si domanda se sia valida la notifica al legale rappresentante di una persona giuridica anche quando vi sia un institore della stessa. La persona fisica che rappresenta l’ente è la stessa persona fisica per la quale è stata redatta la relazione di omessa notifica . La Suprema Corte richiama la necessità di distinguere tra l’identificazione della persona fisica dotata della legittimazione processuale a rappresentare la persona giuridica, e le condizioni di validità della notifica alla persona giuridica presso la persona fisica, eseguita ai sensi dell’art. 145, ultimo comma, c.p.c Infatti, mentre la legittimazione processuale attiene alla legittimità della citazione, la notifica dello stesso atto è un atto autonomo rispetto a quello da notificare, ed è compiuto non dal soggetto che richiede la notificazione ma dall’agente notificatore. Ora, l’identificazione della legittimazione processuale della persona giuridica convenuta deve essere effettuata, in caso di società, sulla base di quello che risulta dal registro delle imprese, dovendo quindi procedere all’esecuzione della notificazione presso la persona fisica indicata ai sensi degli artt. 138, 139, 141. Differenza tra vizi della vocatio e vizi della notificazione. Come osservato sopra, l’ultimo comma dell’art. 145 c.p.c. afferma che in caso di esito negativo della notificazione secondo le suddette norme ossia qualora non sia stata possibile la notifica alla persona fisica che rappresenta l’ente si procederà a norma degli artt. 140 o 143 c.p.c Tuttavia, la Cassazione sottolinea come tale persona fisica che rappresenta l’ente sia la stessa persona in relazione alla quale è stata redatta la relazione di omessa notifica. Pertanto, è in capo ad essa che deve ricorrere la condizione che si tratti di persona non rinvenuta al suo domicilio, residenza o dimora, o irreperibile. Quanto detto è funzionale a distinguere le fattispecie di vizi della notifica dall’ipotesi in cui la citazione risulti viziata in quanto è stato indicato nella vocatio in ius un soggetto diverso da quello che ha la rappresentanza dell’atto. In tale ipotesi, infatti, la citazione sarà invalida ex art. 164 c.p.c. senza alcuna possibile sanatoria, né possibile rinnovazione. Al contrario, in caso di vizi della notifica il rinnovo della stessa sana i vizi dell’atto con effetto ex tunc . La notificazione alle persone giuridiche rilevanza del sistema pubblicitario . Di conseguenza, anche nel caso in cui dal registro delle imprese risultano più soggetti abilitati a rappresentare l’ente in giudizio, la notificazione eseguita a uno solo di essi risulterà comunque regolare. Infatti, il più volte citato ultimo comma dell’art. 145 c.p.c. richiama certo l’art. 143 c.p.c., ma solo per quanto riguarda la forma nella quale ha luogo la notificazione all’irreperibile, e non per quanto attiene alle condizioni che sostengono tale notificazione. L’art. 145 c.p.c. non menziona in alcuna maniera la condizione che non vi sia l’institore. Il sistema di pubblicità previsto per le società mediante il registro delle imprese ai sensi dell’art. 2193 c.c. comporta che il creditore non possa eccepire l’ignoranza del fatto che la società avesse nominato un institore o un rappresentante generale iscrivendolo nel registro delle imprese. Tuttavia, tale nomina non impedisce l’efficacia dell’iscrizione della carica di amministratore e di rappresentante legale della società, ben potendo quindi il creditore notificare la citazione sia all’institore o al rappresentante generale, sia all’amministratore unico e legale rappresentante della società. In altre parole, l’iscrizione dell’institore o del procuratore generale non comporta il venir meno della rappresentanza conferita all’amministratore e non abilita questo a rendersi irreperibile. Il sistema di pubblicità del registro è infatti finalizzato a dare ai terzi la certezza delle situazioni giuridiche. Pertanto, non sarebbe giustificabile fondare sulla disciplina pubblicitaria l’obbligo in capo al creditore di notificare l’atto a ciascuna delle persone fisiche che rappresentino l’amministratore se questi è irreperibile, invece di procedere direttamente ai sensi degli artt. 140 o 143 c.p.c Il creditore, quindi, se l’amministratore è irreperibile non dovrà ricercare un diverso soggetto processualmente legittimato a ricevere le notifiche, ma potrà notificare l’atto al soggetto irreperibile secondo le norme di cui agli artt. 140 o 143 c.p.c La notificazione è valida anche se non si tiene conto dell’institore . Concludendo la Cassazione, nel respingere il ricorso, afferma che la notificazione alla persona fisica che rappresenta l’ente non è impedita dall’esistenza di altre persone fisiche che possano rappresentare l’ente. Inoltre, l’iscrizione nel registro delle imprese di un institore o di un procuratore generale di una s.r.l. non implica la cessazione della legittimazione processuale dell’amministratore unico e legale rappresentante della società iscritto nel medesimo registro.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 2 ottobre - 9 novembre 2012, n. 19454 Presidente Fioretti – Relatore Ceccherini Svolgimento del processo 1. Con sentenza 1 ottobre 2008, il Tribunale di Bologna dichiarò, su istanza della G.B.M. s.r.l., il fallimento della Link s.r.l Questa propose reclamo davanti alla Corte d'appello di Bologna, dolendosi dell'omessa notificazione dell'avviso di convocazione nella fase prefallimentare. Secondo la reclamante, la notificazione eseguita al suo legale rappresentante ex art. 143 c.p.c. era nulla perché dal registro delle imprese risultava la nomina di un istitutore, al quale la convocazione doveva essere notificata. 2. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza 28 febbraio 2009, ha respinto il reclamo. La notificazione ex art. 143 c.p.c. era stata preceduta da due vani tentativi di notificazione, il primo eseguito il 4 marzo 2008 presso la sede della società in omissis , dove la società era risultata trasferita e il 22 marzo 2008 all'amministratore unico e legale rappresentante H.J. presso la sua residenza in omissis , dove il destinatario era risultato sconosciuto. Essendo risultate vane le ricerche della residenza, domicilio o dimora, la G.B.M. s.r.l. aveva notificato l'atto al legale rappresentante della Link s.r.l. a norma dell'art. 143 c.p.c., come era consentito dall'art. 145 c.p.c 3. Per la cassazione della sentenza ricorre la Link s.r.l. per due motivi. La G.B.M. s.r.l. resiste con controricorso e con memoria. Ragioni di fatto e di diritto della decisione 3. Con il ricorso - svolto unitariamente sotto due mezzi d'impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione, dei quali solo il primo è tuttavia ammissibile, essendo ben nota la non configurabilità di vizi di motivazione su questioni di puro diritto - si pongono i quesiti seguenti - se, in tema di notifica a persona giuridica, nel caso in cui non sia possibile notificare presso la sede della società o presso il suo legale rappresentante e vi sia un procuratore institorio ex art. 77 c.p.c., l'art. 145 c.p.c. imponga di eseguire la notificazione presso il procuratore institorio antecedentemente alla notificazione presso l'ultimo domicilio conosciuto del legale rappresentante ex art. 143 c.p.c - se sia valida la notifica alla persona fisica del legale rappresentante di una persona giuridica anche quando sussista un procuratore institorio della stessa ex art. 77 c.p.c 4. Ai due quesiti, che coinvolgono questioni di diritto intrinsecamente connesse, e per tale ragione saranno esaminati congiuntamente, deve darsi risposta negativa. La tesi sostenuta dai ricorrenti si riassume nel principio che, dovendosi notificare l'atto intro-duttivo del giudizio a una persona giuridica, e non essendo stato possibile eseguire la notificazione presso la sede della società o all'indirizzo della persona fisica indicata nell'atto quale rappresentante della società medesima, non sarebbe consentita la notificazione a quest'ultima a norma dell'art. 145 ult. co. se dal registro delle imprese risulti la nomina di un institore o di un procuratore generale, dovendosi in tal caso tentare la notifica presso questi ultimi. 5. La tesi difensiva in esame coinvolge due questioni diverse a l'identificazione della persona fisica processualmente legittimata a rappresentare la persona giuridica convenuta, e b le condizioni di validità della notifica alla persona giuridica eseguita a norma dell'art. 145 ult. co. c.p.c. presso la persona fisica identificata nel modo di cui al punto a . La legitimatio ad processum del convenuto, di cui al primo punto, rileva in ordine alla legittimità della vocatio in ius, che è parte dell'atto da notificare ed è imputabile al soggetto che richiede la notificazione la notifica dell'atto medesimo, di cui al secondo punto, è un atto autonomo rispetto a quello da notificare, ed è compiuto dall'agente notificatore. L'identificazione della legittimazione processuale della persona giuridica convenuta, laddove sia contenuta nell'atto da notificare - in funzione strumentale all'applicazione dell'art. 145, commi primo, parte seconda, e terzo c.p.c. - deve essere fatta, se si tratti di società, in base a quanto risulta del registro delle imprese. Se tale regola sia rispettata, la notificazione può essere eseguita, secondo quanto prevede l'art. 145, primo comma parte seconda, alla persona fisica indicata nell'atto a norma degli articoli 138 a mani proprie , 139 nel comune di residenza, o di dimora o di domicilio,, presso la casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio , o 141 c.p.c. presso il domiciliatario eletto . L'ultimo comma dell'art. 145 c.p.c. aggiunge che, se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti , vale a dire nel modo appena descritto, allora la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma dell'art. 140, se la residenza o la dimora o il domicilio della persona fisica che rappresenta la società siano conosciuti, o 143 c.p.c., nel caso contrario. Condizione per l'applicabilità delle disposizioni da ultimo citate è, dunque, che non sia stata possibile la notifica alla persona fisica che rappresenta l'ente non può trattarsi, evidentemente, che della stessa persona fisica in relazione alla quale è stata redatta la relazione di omessa notifica, ed è in relazione a questa che deve ricorrere la condizione che si tratti di persona non rinvenuta al suo domicilio, residenza o dimora art. 140 c.p.c. , o irreperibile art. 143 c.p.c. . In tal modo il procedimento notificatorio giunge a compimento secondo il modello legale della notificazione alla persona fisica che rappresenta l'ente destinatario dell'atto mentre l'eventuale vizio della vocatio in jus, per essere stato indicato nell'atto un soggetto diverso da quello che ha la rappresentanza dell'ente, in violazione dell'art. 163 n. 2 c.p.c. non sarebbe evidentemente sanato, e la nullità - non della notifica, bensì - della citazione comporterebbe l'applicazione dell'art. 164, comma primo c.c., e non la mera rinnovazione della notifica alla stessa persona fisica. 6. La circostanza di fatto che dal registro delle imprese risultino più soggetti, ciascuno dei quali abilitato a rappresentare l'ente in giudizio, anche da solo, non può avere alcuna influenza sulla regolarità della notificazione eseguita a uno di essi. Vero è che, in tema di notificazione alle persone fisiche, l'art. 143 c.p.c. stabilisce una regola diversa, giacché dispone che l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione con il rito degli irreperibili se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77 . L'art. 145, ult. co. richiama l'art. 143 c.p.c., tuttavia, solo limitatamente alla forma nella quale ha luogo la notificazione all'irreperibile, e non anche quanto alle condizioni alle quali tale forma di notificazione è subordinata. Queste condizioni, infatti, sono autonomamente indicate, per la notificazione alle persone giuridiche, dallo stesso art. 145 ult. comma, laddove prevede che la notifica alla persona fisica che rappresenta l'ente, con il rito degli irreperibili, è possibile se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti , e tace l'ulteriore condizione che non vi sia il procuratore previsto nell'art. 77. 7. La diversità della disciplina delle notificazioni alle persone fisiche e alle persone giuridiche, che informa l'intero art. 145 c.p.c., e che impedisce di integrare un sistema con l'altro, è giustificata dalla diversità intrinseca dei soggetti destinatari della notificazione, e spiega l'inutilizzabilità, a proposito della notificazione dalle persone giuridiche, dell'indicazione dell'art. 143 c.p.c. circa l'inesistenza del procuratore previsto nell'art. 77 Cass. 24 luglio 2007 n. 16382, che si occupa della notificazione alle persone fisiche, non costituisce pertanto un precedente utile per la questione qui esaminata . Con particolare riguardo alle società, occorre invece tener conto del sistema di pubblicità che per esse è previsto attraverso il registro delle imprese. L'efficacia delle iscrizioni nel predetto registro è regolata dall'art. 2193 c.c Il primo comma della citata disposizione regola l'efficacia a favore dei terzi, e dispone che la mancata iscrizione dei fatti assoggettati al regime della pubblicità rende i fatti medesimi inopponibili ai terzi. In base a questa regola, l'eventuale cessazione dalla carica dell'amministratrice unica e legale rappresentante della società debitrice, poiché non iscritta nel registro delle imprese, non sarebbe opponibile al creditore che notifica il ricorso per l'istanza di fallimento alla medesima amministratrice a norma dell'art. 145, comma primo parte seconda c.p.c. oppure, ricorrendone le condizioni, anche a norma del terzo comma. Il secondo comma dell'art. 2193 c.c. prevede l'efficacia delle iscrizioni a favore della società, e dispone che, eseguita l'iscrizione, l'ignoranza di essa non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta. Non v'è dubbio che in base a questa regola, da un lato, il creditore non potrebbe opporre alla società l'ignoranza del fatto che essa ha nominato un institore o un rappresentante generale, i-scrivendolo nel registro delle imprese e, dall'altro, il creditore avrebbe validamente notificato l'atto all'institore o al procuratore generale della società a norma dell'art. 145 c.p.c Ma il punto decisivo della causa è che quella nomina non vale a privare di efficacia l'iscrizione della carica di amministratore e di rappresentante legale della società, né quindi di determinare la nullità della vocatio in ius della società in persona della sua amministratrice unica. Essa conferisce al creditore la facoltà di notificare all'insti-tore o al procuratore generale della società, ma non lo priva del diritto di notificare all’amministratrice ionica e legale rappresentante della società medesima, a norma dell'art. 145 c.p.c., sin quando la revoca di tale carica non sia stata iscritta nel registro delle imprese, e solo a partire da quel momento. L'iscrizione dell'institore o del procuratore generale, insomma, non comporta il venir meno della rappresentanza conferita all'amministratrice unica, e non abilita quest'ultima a rendersi irreperibile, né impedisce, qualora ciò accada, l'applicazione dell'art. 145 ult. co. c.p.c. con riguardo alla stessa persona, sempre che la notifica non sia stata possibile né nella sede legale né a essa amministratrice nelle forme degli artt. 138, 139 e 141,, come di fatto è avvenuto nella fattispecie. L'art. 145 ult. co., infatti, non pone a carico della parte istante, nel caso che la notificazione a norma dei commi precedenti non sia possibile, di ricercare un diverso soggetto processualmente legittimato a riceve le notifiche, ma consente di notificare l'atto alla stessa persona, per la quale la notifica sia risultata impossibile, utilizzando il modulo dell'art. 140 - se il recapito sia conosciuto - o quello dell'art. 143 c.p.c. in caso contrario. Non sarà superfluo da ultimo osservare che il sistema della pubblicità del registro delle imprese è destinato a dare ai terzi la certezza delle situazioni giuridiche concernenti la società. Non v'è alcuna ragione di farne discendere la conseguenza che il creditore, per notificare l'atto alla persona fisica che abbia la rappresentanza della società ma non sia reperibile nella sua residenza, dimora o domicilio, prima di procedere a norma dell'art. 140 o dell'art. 143 c.p.c., debba tentare la notifica a ciascuna delle persone fisiche che la rappresentano, e solo dopo la constatata irreperibilità di ciascuna di esse sia abilitato alla notifica nelle forme predette, ancora una volta, peraltro, alla persona da lui scelta. 8. In conclusione il ricorso deve essere respinto in applicazione dei due seguenti principi di diritto - in tema di notificazione alle persone giuridiche, la notificazione alla persona fisica che rappresenta l'ente, a norma dell'art. 145 ult. comma c.p.c., è consentita se la notificazione alla medesima persona fisica non possa essere eseguita a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., e non è impedita dall'esistenza di altre persone fisiche che possano rappresentare l'ente, essendo l'art. 143 c.p.c. richiamato per la forma della notificazione con il rito degli irreperibili ma non anche per le condizioni alle quali il medesimo rito è subordinato, e che sono autonomamente dettate dall'art. 145 c.p.c., sicché non è richiesto che non vi sia il procuratore previsto nell'art. 77 c.p.c. - l'iscrizione nel registro delle imprese di un in-stitore o di un procuratore generale di una società a responsabilità limitata non comporta la cessazione della legittimazione processuale dell'amministratore unico e legale rappresentante della società iscritto nel medesimo registro, ma consente al creditore di notificare l'atto a una qualsiasi delle persone fisiche che rappresentino l'ente. 9. L'assenza di precedenti giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra le parti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dichiara le spese compensate.