Il subentro del curatore in un contratto in luogo del fallito non richiede (necessariamente) l’autorizzazione del giudice delegato

In caso di subentro del curatore in un contratto di somministrazione in luogo della società fallita, non è necessaria l’autorizzazione del giudice delegato, anche in caso di sottoscrizione di nuovo e diverso rapporto contrattuale, che presenta però le medesime condizioni del precedente.

Peraltro, non essendo necessaria, ex art. 74 l.f., l’autorizzazione del giudice del delegato, non può considerarsi contra legem l’ipotesi in cui tale autorizzazione sia stata comunque rilasciata in tale ipotesi, peraltro, non può essere esaminata, in sede di legittimità, la modalità così seguita, atteso che la stessa non va a spiegare incidenza alcuna nella prospettiva contrattuale. Così la sezione Sesta della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19280 del 7 novembre 2012, ha ritenuto di dichiarare l’inammissibilità in camera di consiglio di un ricorso relativo all’opposizione ad uno stato passivo, essendo stati evidenziati, in sede di legittimità, profili non censurabili in cassazione e, comunque, attinenti allo svolgimento dei fatti. Il caso . La pronuncia della Cassazione in commento prende origine dal rigetto dell’opposizione allo stato passivo promosso da una società fornitrice di elettricità, il cui credito era stato ammesso solo in via chirografaria. In realtà, il ricorso è stato dichiarato infondato in camera di consiglio, in quanto nello stesso era stato denunciato il vizio relativo alla modalità con il quale il giudice delegato aveva autorizzato il curatore a sottoscrivere un nuovo contratto alle medesime condizioni di quello precedente. Trattandosi, peraltro, di autorizzazione non richiesta dall’art. 74 l. fall., la Corte ha ritenuto che tale circostanza non spieghi alcuna incidenza nella prospettiva di legittimità, tanto da giungere, quindi, ad una pronuncia di manifesta infondatezza del ricorso pronunciata in camera di consiglio. Fallimento e rapporti pendenti come e perché . La disciplina dei rapporti pendenti, regolata dagli artt. 72-83-bis l. fall., riguarda i rapporti contrattuali conclusi, ma non ancora eseguiti, in tutto o in parte, da entrambi i contraenti al momento della dichiarazione del fallimento. La nuova formulazione dell’art. 72 fissa una regola generale, che prevede la sospensione dell’esecuzione del contratto, con facoltà del curatore di decidere se subentrare nel rapporto, oppure sciogliersi. Unitamente all’enunciazione di una regola generale, la riforma del 2006 è stata l’occasione per un’analitica regolamentazione di alcuni specifici contratti quelli più frequenti nella pratica , con la conseguenza che quanto previsto dall’art. 72 trova applicazione in tutti i casi in cui non sia espressamente prevista una diversa disciplina. La disposizione prevede, in particolare, che il curatore sia autorizzato al subentro dal comitato dei creditori, ma non assegna un termine al curatore per decidere. A tal fine il secondo comma dell’art. 72 stabilisce che il contraente in bonis può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine, non superiore a 60 giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. Le norme in materia di effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti trovano applicazione anche al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio per quei contratti ancora in essere alla medesima data. Va altresì detto che nel testo della legge è prevista la facoltà del curatore non solo di scioglierli, ma anche di sospendere l'esecuzione dei contratti ciò per maggiore tutela del fallimento. Contro eseguito o ineseguito come decidere? Al fine di stabilire se il contratto sia stato o meno eseguito, andranno considerate le obbligazioni essenziali, che nel contratto di compravendita sono il trasferimento della proprietà e la consegna del bene per quanto riguarda il venditore e il pagamento del prezzo per quanto attiene l’acquirente. In caso di subentro, il contrante diventa creditore della massa . Quando il curatore subentra nel contratto, il contraente in bonis diventa un creditore verso la massa. E’ infatti espressamente previsto dall’art. 72 che con il subingresso nel contratto il curatore assume tutti i relativi obblighi. Tra gli obblighi a carico della massa comunemente si prevede quello di pagare in prededuzione anche gli eventuali debiti sorti ante procedura ogniqualvolta gli stessi derivino da contratti di durata, nei quali il rapporto di durata è in qualche modo inscindibile come nel caso della somministrazione, espressamente disciplinato dall’art. 74 L. fall. , mentre la prededuzione non dovrebbe compete quando detto rapporto è scindibile e nei casi in cui il pagamento in prededuzione è espressamente escluso dalla legge si pensi, ad esempio, al caso del mandato di cui all’art. 78 L. fall. . Il subentro ha efficacia retroattiva . La decisione del curatore di sciogliersi, oppure di subentrare nel contratto, ha efficacia retroattiva nel caso di subentro in qualunque tempo la decisione sia presa il contratto continua con l'amministrazione fallimentare senza soluzione di continuità. Analogamente, nell’ipotesi in cui anche a distanza di tempo il curatore dovesse invece optare per lo scioglimento, il contratto non potrebbe mai reputarsi continuato con la massa. Le conseguenze del fallimento sui rapporti pendenti hanno inoltre efficacia definitiva, in quanto gli effetti relativi proseguono anche dopo la cessazione della procedura fallimentare. Rapporti pendenti e contratto di somministrazione . L’art. 74 L. fall. in tema di somministrazione rinvia alle regole generali previste dall’art. 72, con la puntualizzazione che in caso di subentro del curatore vi è obbligo di pagare in prededuzione anche le consegne e le forniture intervenute prima del fallimento. Il subentro del curatore anche in forma implicita . L’esercizio da parte del curatore o di altro organo di procedura concorsuale della facoltà di scelta tra lo scioglimento o il subingresso nel contratto di somministrazione pendente, ai sensi degli artt. 72 e 74 l.fall. nel testo, vigente ratione temporis , anteriore alle modifiche introdotte dal d.leg. n. 5/2006, ma analoga facoltà è prevista nel testo vigente , può anche essere tacito, per effetto di fatti concludenti incompatibili con la facoltà alternativa, non essendosi in presenza di un negozio formale e descrivendo il citato art. 72, secondo comma della legge fallimentare già prevedente la dichiarazione espressa solo la condotta legale tipica, nella sua forma ordinaria ma non tassativa principio affermato dalla suprema corte, con riguardo, ad esempio, alla revocatoria di pagamenti relativi a contratto il subentro nel quale, da parte dell’organo concorsuale, era stato correttamente escluso, dai giudici di merito, perché avvenuto per implicito, quale effetto dell’esercizio dell’azione revocatoria e dell’alienazione dell’azienda . L’art. 74 legge fallimentare norma eccezionale? In materia fallimentare, l’art. 74 l. fall. - laddove stabilisce che il curatore che subentra nel contratto di somministrazione deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute - prevedendo la possibilità di pagare in prededuzione anche le prestazioni effettuate prima dell’inizio della procedura concorsuale e ciò in deroga al generale principio della par condicio creditorum di cui all’art. 2741 c.c., costituisce norma di carattere eccezionale e, quindi, inapplicabile oltre i casi in essa considerati in applicazione di detto principio è stata esclusa l’applicabilità della menzionata disciplina ad una ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di noleggio a lungo termine di automezzi e la correlativa fornitura di servizi di assistenza e manutenzione .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 18 luglio - 7 novembre 2012, n. 19280 Presidente Plenteda – Relatore Cultrera Ritenuto in fatto e in diritto La Sorgenia s.p.a. ha proposto innanzi al Tribunale di Firenze opposizione allo stato passivo del fallimento della società Mastcrplez dolendosi dell'ammissione in chirografo del proprio credito per forniture di energia elettrica erogata anche prima del fallimento con contratto nel quale era subentrato il curatore fallimentare asseritamente assistito da prededuzione. Il Tribunale ha disposto il rigetto dell'opposizione con decreto depositato il 1 dicembre 2010 che la Sorgenia ha quindi impugnato con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito il curatore fallimentare con controricorso. Col 1 motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 74 legge fall Il Tribunale fallimentare sarebbe incorso nel denunciato errore per aver ritenuto indispensabile l'autorizzazione del giudice delegato al fine di dar corso al subentro nel contratto di somministrazione da parte del curatore. Col 2 motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla conclusione da parte del curatore di un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica, diverso dal precedente per potenza e durata, affermata dal Tribunale ma contraddetta dalla dichiarazione di subentro alle stesse condizioni contrattuali in essere , di cui è dato atto in causa, il cui esame sarebbe stato omesso. Col 3 motivo, in relazione alla medesima circostanza di fatto, ascrive al Tribunale la violazione dell'art. 2702 c.c. per aver disconosciuto il valore di prova legale del documento. Il controricorrente deduce l'infondatezza delle censure. Il Consigliere rei. ha depositato proposta di definizione osservando che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile. I motivi investono il passaggio logico, fondante la decisione conclusiva, secondo cui il curatore, in conformità all'autorizzazione del giudice delegato, chiese l'allacciamento in via provvisoria della fornitura di energia con la potenza predeterminata, e dunque concluse nuovo e diverso contratto, situazione questa non smentita dalla sottoscrizione della modulistica per voltura contrattuale subentro ad un contratto di fornitura già esistente . La censura esposta nel 1 motivo introduce questione di diritto la cui soluzione non appare di decisivo rilievo. Nel resto il ricorso mira a sollecitare un apprezzamento di merito, precluso in questa sede, sulle circostanze rappresentate, della cui valutazione il decreto impugnato rende conto con puntuale e logica motivazione . Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta osservando, in ordine al primo motivo, che la questione posta, se sia necessaria l'autorizzazione del giudice delegato per l'esercizio da parte del curatore del subentro nel contratto di fornitura elettrica ai sensi dell'art. 74 legge fall., non dispiega rilievo nel caso di specie in cui è incontestato che il curatore stipulò il contratto d'allacciamento per la fornitura dell'energia elettrica con l'odierna ricorrente previa siffatta autorizzazione. Seppur fosse stata superflua, comunque il curatore ha agito previo suo rilascio, sì che la tematica, ribadita nella memoria difensiva della ricorrente, non è destinata a spiegare incidenza alcuna. Nel resto la memoria illustrativa della ricorrente, insistendo nella prospettazione argomentata nel ricorso, non induce a rivisitazione della conclusione esposta nella proposta del rel L’interpretazione del contenuto del contratto appartiene al giudice del merito e non è sindacabile nel caso di specie in quanto è logicamente e puntualmente motivata. Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.