Niente revoca per l’ipoteca di Equitalia

All’ipoteca iscritta dall’agente della riscossione non può essere applicata la revoca prevista dall’articolo 67 della legge fallimentare.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19141/12, depositata il 6 novembre. Il caso. L’agente della riscossione propone ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale che aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento con riferimento alla parte di credito riconosciuto in chirografo per effetto della revoca dell’ipoteca iscritta dall’agente stesso. La revoca non può essere applicata. Gli Ermellini accolgono il ricorso affermando che effettivamente nel caso di specie non può trovare applicazione la revoca prevista dall’articolo 67 della legge fallimentare l’ipoteca legale costituisce un’ipotesi diversa da quella del caso in esame per il quale è richiesta l’attivazione del creditore e pertanto non è consentita alcuna assimilazione tra le due fattispecie. Per questo motivo la S.C. cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ammette l’agente della riscossione in via ipotecaria al passivo del fallimento.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 18 luglio – 6 novembre 2012, n. 19141 Presidente Plenteda – Relatore Piccinini Fatto e diritto Equitalia Esatri s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui ha resistito l’intimato, avverso il decreto con il quale il Tribunale di Brescia aveva rigettalo l'opposizione allo stato passivo del fallimento I. s.p.a. in liquidazione, con riferimento alla parte di credito riconosciuto in chirografo per effetto della revoca dell'ipoteca, disposta dal giudice delegato in sede di verifica dei crediti ai sensi dell'art. 67 l.f. Successivamente il relatore designato ai sensi dell'art. 377 c.p.c. osservava quanto segue Con il motivo di impugnazione Equitalia ha denunciato l'erroneità della statuizione per la ritenuta applicabilità dell'art. 67 l.f. all'ipoteca iscritta dall'agente della riscossione, prospettazione che va condivisa alla luce della giurisprudenza di questa Corte comma 12/3401, comma 12/3400, comma 12/3399, comma 12/3398, comma 12/3397, comma 12/3232 , alle cui argomentazioni si rinvia , rilievi cui ha espresso adesione il Procuratore Generale e che il Collegio condivide, precisando ulteriormente che la diversità dell'ipoteca legale rispetto alla fattispecie in esame che richiede un'attivazione del creditore non consente un'assimilazione fra le due ipotesi ora considerate. Ad analoghe conclusioni deve poi pervenirsi anche per quanto concerne un possibile accostamento fra l'ipoteca oggetto di esame e quella giudiziale, atteso che la prima risulta sorretta da provvedimento amministrativo mentre la seconda presuppone un provvedimento giudiziario. Ne consegue dunque che il ricorso deve essere accolto e, decidendo nel merito non essendo necessari accertamenti in fatto, va disposta l'ammissione in via ipotecaria del credito azionato dalla ricorrente. L'avvenuta pubblicazione delle sentenze di questa Corte sopra richiamate in data successiva all'inizio della controversia induce alla compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ammette in via ipotecaria ai passivo del fallimento I. comma s.p.a. in liquidazione il credito di € 130.713,26 vantato da Equitalia Esatri s.p.a., e compensa le spese dell'intero giudizio.