Dal pagamento di fatture arriva la prova della data certa e dell’anteriorità del credito

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte, intervenendo sul rapporto tra anteriorità del credito e data certa, afferma che la prova dell’anteriorità della scrittura al fallimento, e quindi della certezza della data, ben può essere fatta derivare dal creditore dall’avvenuto pagamento di fatture recanti espresso riferimento alla lettera di incarico professionale.

Il caso. La controversia che ha dato luogo al decisum trae origine dal ricorso proposto da un professionista avverso il decreto del Tribunale di Busto Arsizio, che aveva rigettato la sua opposizione avverso l’esclusione del suo credito per attività professionale svolta in favore di una s.p.a., poi fallita. I giudici della Prima sezione civile di cassazione accettano in toto il ricorso rilevando l’erroneità della pronuncia impugnata per aver ritenuto irrilevanti, ai fini della prova dell’anteriorità della scrittura al fallimento, alcune fatture recanti espresso riferimento alla lettera di incarico professionale. L’errore, precisano gli Ermellini, per vero indotto dalla redazione della massima relativa alla sentenza n. 24320/2007 che in motivazione non reca alcun accenno alla registrazione, consiste nel ritenere che questa naturalmente intesa come registrazione anteriore ad una vidimazione costituisca l’unico modo per dare certezza alle fatture stesse mentre nella citata sentenza tale elemento viene desunto dal loro avvenuto pagamento pacificamente anteriore al fallimento, circostanza, quest’ultima, non valutata. Domanda di ammissione al passivo. La domanda di ammissione al passivo è l’atto con cui il creditore manifesta la volontà di divenire concorrente”, ovvero di partecipare alla ripartizione del patrimonio del fallito. Il creditore deve provare la fondatezza del credito che intende insinuare e della relativa causa di prelazione e ciò in ossequio al generale principio dell’onere della prova. E’ opportuno allegare tutti i documenti idonei a comprovare la pretesa creditoria, evitando di fare rinvio alla documentazione eventualmente depositata in altri procedimenti ad esempio in sede di ricorso per la dichiarazione di fallimento . Forma e contenuto della domanda. Per quanto concerne la forma e il contenuto che la domanda di ammissione al passivo deve avere, l’art. 93 l. fall. indica, al comma terzo, nn. da 1 a 5 gli elementi che vanno inseriti anzitutto si deve indicare la procedura alla quale si intende partecipare e le generalità del creditore inoltre il petitum , ossia la somma che si vuole insinuare al passivo o la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione e la causa petendi cioè una succinta esposizione dei fatti e degli elementi che costituiscono la ragione della domanda . Questi tre primi elementi rappresentano quelli principali e costitutivi del ricorso, in mancanza dei quali - o causa l’assoluta incertezza - si ha inammissibilità dello stesso ex art. 93, comma 4, l. fall Data certa anteriore al fallimento. Vale il principio generale che i documenti devono avere data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, a norma dell’art. 2704 c.c Difatti, la prima valutazione che deve effettuare il curatore al momento dell’esame di una domanda di insinuazione è l’opponibilità alla massa fallimentare della scrittura su cui si fonda il credito azionato. La inopponibilità è costituita, in primo luogo, dalla mancanza di data certa della scrittura o, comunque, del documento su cui il creditore basa la prova perché non ricorre alcuna delle circostanze idonee, a norma dell’art. 2704 c.c., a fornire la certezza della data, per cui il curatore, terzo ancor oggi dopo la riforma, rispetto al rapporto fallito–creditore, se ritiene che la scrittura prodotta non abbia data certa, non deve entrare nel merito e deve limitarsi ad escludere il credito perché inopponibile alla massa per mancanza di data certa del documento su cui si fonda il credito. Sarà il creditore a sostenere che, al contrario, il documento ha data certa oppure a chiedere di provare con altri mezzi, diversi dalla scrittura utilizzata, l’esistenza del rapporto e del credito in periodo antecedente la dichiarazione di fallimento. Peraltro, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato ex plurimis la predetta pronuncia Cass. Civ., n. 24320/2007 richiamata nell’odierno decisum la non opponibilità alla massa dei creditori concorrenti degli atti e delle scritture ivi compresi i contratti ed i titoli di credito la cui data anteriore alla dichiarazione del fallimento non risulti in modo certo, secondo le regole poste dall’art. 2704 c.c., per la cui osservanza - quando non sussista uno dei fatti dalla norma stessa indicati specificamente come idonei a conferire siffatta certezza alla data della scrittura privata non autenticata registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico e debba, invece, apprezzarsi, da parte del giudice, il ricorso ad altri fatti dai quali sia desumibile in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento all’evento suddetto - è necessario che tali ultimi fatti abbiano carattere di obbiettività e soprattutto che non possano farsi risalire al soggetto stesso che li invoca e siano sottratti alla sua portata. Anteriorità del credito. L'anteriorità del credito è un elemento costitutivo del diritto di partecipare al concorso e, quindi, alla distribuzione dell'attivo fallimentare e non è una eccezione in senso stretto riservata all'iniziativa di parte curatore o creditori concorrenti . Le fatture originariamente allegate alla domanda di ammissione al passivo non ridepositate in sede di opposizione non possono essere acquisite di ufficio perché l’art. 99 l. fall. impedisce di acquisire d'ufficio il fascicolo relativo alla verifica.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 18 aprile – 7 giugno 2012, n. 9175 Presidente Salmè – Relatore Cultrera Ritenuto in fatto e in diritto A C. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe che ha rigettato la sua opposizione avverso l'esclusione del suo credito per attività professionale svolta in favore della Agostinis Cedis s.p.a., poi fallita. L'intimata curatela non ha proposto difese. Il consigliere rei. ha osservato quanto segue Con i primi tre motivi di ricorso, che per la loro complementarietà possono essere trattati congiuntamente, si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione del giudice del merito secondo la quale la lettera di incarico professionale posta a base della pretesa non sarebbe opponibile alla procedura in quanto priva di data certa. La censura è manifestamente fondata. Premesso che la certezza della data viene fatta derivare dal creditore dall'avvenuto pagamento di fatture recanti espresso riferimento alla lettera in questione è errata la pronuncia de qua che ritiene irrilevanti dette fatture in quanto non debitamente registrate e quindi inidonee a fornire indirettamente la prova dell'anteriorità della scrittura al fallimento. L'errore, per vero indotto dalla redazione della massima relativa alla sentenza n. 24320/2007 che in motivazione non reca alcun accenno alla registrazione, consiste nel ritenere che questa naturalmente intesa come registrazione anteriore ad una vidimazione costituisca l'unico modo per dare certezza alle fatture stesse mentre nella citata sentenza tale elemento viene desunto dal loro avvenuto pagamento pacificamente anteriore al fallimento, circostanza, quest'ultima, non valutata. La fondatezza degli esaminati motivi comporta l'assorbimento del quarto. Con gli altri motivi, che possono anch'essi essere esaminati congiuntamente, si censura, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, l'ulteriore ratio decidendi a mente della quale la lettera d'incarico sottoscritta dal legale rappresentante della Agostinis Cedis s.p.a. non conterrebbe l'impegno da parte della società al pagamento di tutte le prestazioni professionali del C. descritte nell'atto in quanto da effettuarsi in favore dell'intero gruppo. Anche tale censura è manifestamente fondata dal momento che dalla previsione secondo cui la capogruppo Agostinis Cedis si impegnava a corrispondere con cadenza mensile quale anticipo delle spese da sostenere per l'incarico la somma di Euro 4.000 che verranno detratti dalle competenze definitive a conclusione dell'incarico è incongruo e illogico far discendere una limitazione dell'impegno essendo ovvio che da un lato la capogruppo ha interesse alla ristrutturazione anche delle imprese collegate e tale attività le è strutturalmente riservata e dall'altro che un'eventuale suddivisione del costo dell'incarico, tra l'altro di non agevole formulazione, avrebbe logicamente dovuto non solo essere concordata ma altresì sottoscritta anche per conto delle altre imprese e dai loro legali rappresentanti, senza considerare che alla stessa stregua anche l'onere delle spese avrebbe dovuto essere suddiviso pro quota . Il collegio condivide la riferita proposta contro le cui conclusioni non risultano peraltro indirizzati argomenti di smentita. Il ricorso per l'effetto deve essere accolto con conseguente rinvio degli atti al Tribunale di Busto Arsizio che riesaminerà gli atti alla luce dei principi riferiti e provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Busto Arsizio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.