Qualificazione del rapporto di lavoro, natura subordinata o autonoma, oneri e criteri annessi

Nell’ipotesi di accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro, la qualificazione data dalle parti al rapporto, pur non vincolante ed esaustiva ai fini della decisione, rappresenta pur sempre il punto di partenza dell’indagine del giudice. Ed è richiesta, inoltre, un’adeguata motivazione per essere svalutata nel suo significato. Pertanto, in ipotesi di lavoro che può essere svolto sia in regime di autonomia che di subordinazione, ben può il lavoratore, su cui grava il relativo onere, fornire, nonostante la diversa qualificazione data al rapporto, la prova della subordinazione, ma deve in tal caso provare, eventualmente anche in via indiziaria, la sussistenza degli estremi del rapporto subordinato.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16720/21, depositata il 14 giugno. La Corte d’Appello di Cagliari accoglieva il ricorso proposto da una lavoratrice nei confronti dell’A.I.C.S. Formazione professionale Sardegna e, in riforma della sentenza del Tribunale locale, riconosceva anche la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato , nonostante la stipulazione tra le parti di alcuni contratti a progetto , con il conseguente riconoscimento del pagamento delle differenze retributive e del TFR. Ciò in quanto la Corte territoriale riteneva provato sia lo svolgimento di attività lavorativa addetta alle pulizie e alla sorveglianza diversa e incompatibile con quella dedotta nel contratto a progetto educatrice scolastica con compiti di vigilanza e controllo degli studenti nell’abito di corsi di formazione professionale per operatore polivalente Area Meccanica e operatore su Personal computer indirizzo Segreteria/agenzia turistica sia l’osservanza di un orario di lavori pari a 8.30 – 17.30 comprensiva di pausa pranzo da lunedì al venerdì e 8.30 – 14 il sabato . L’A.I.C.S. ricorre in Cassazione lamentandosi del fatto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente dato rilievo allo svolgimento di mansioni ulteriori rispetto all’ oggetto dei contratti a progetto , trascurando in toto l’assoggettamento della lavoratrice al datore di lavoro ed avendo erroneamente interpretato le disposizioni testimoniali. La doglianza è fondata, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che la originaria volontà delle parti, intesa come programma negoziale pattuito e non come mera utilizzazione di un nomen iuris , rileva fino a quando non sia comprovato uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase di attuazione del rapporto, manifestandosi in tal caso per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente con specifico riguardo al contratto a progetto , deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l’ effettiva volontà delle parti iniziale o sopravvenuta , rispetto al nomen iuris ” adottato dalle parti Cass. n. 22289/2014 e che nell’ipotesi di accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro, la qualificazione data dalle parti al rapporto, pur non vincolante ed esaustiva ai fini della decisione, rappresenta pur sempre il punto di partenza dell’indagine del giudice e richiede adeguata motivazione per essere svalutata nel suo significato pertanto, in ipotesi di lavoro che può essere svolto sia in regime di autonomia che di subordinazione, ben può il lavoratore - su cui grava il relativo onere – fornire, nonostante la diversa qualificazione data al rapporto, la prova della subordinazione , ma deve in tal caso provare, eventualmente anche in via indiziaria, la sussistenza degli estremi del rapporto subordinato Cass. n. 3023/1989 . Nel caso di specie, la Corte territoriale avrebbe accertato lo svolgimento di ulteriori mansioni rispetto a quelle oggetto del contratto a progetto, ma non avrebbe indicato in base a quali criteri avrebbe qualificato il rapporto di lavoro come lavoro subordinato, limitandosi solamente a ritenere provato un solo elemento, cioè l’orario continuativo settimanale. E a riguardo, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare che il problema della qualificazione del rapporto può risultare complesso con riferimento agli insegnanti di istituti privati e che nelle situazioni incerte al confine tra lavoro subordinato e lavoro autonomo può risultare difficilmente applicabile al lavoro dell’insegnante il criterio dell’eterodirezione dell’attività, potendo più agevolmente propendersi per una valutazione complessiva degli indici sussidiari indici che devono concorrere tra loro inserimento nell’organizzazione, vincolo di orario, esclusività del rapporto, intensità della prestazione, inerenza al ciclo scolastico, alienità dei messi di produzione, retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato Cass. n. 6224 e 20669 del 2004 . Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 19 novembre 2020 – 14 giugno 2021, n. 16720 Presidente Berrino – Relatore Boghetich Rilevato che 1. Con sentenza n. 110 depositata il 12.4.2017 la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha accolto l’appello proposto da M.A. nei confronti di A.I.C.S. Formazione professionale Sardegna e C.F. e, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha riconosciuto - nonostante stipulazione tra le parti di alcuni contratti a progetto - la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato da febbraio 2004 a luglio 2005, l’inquadramento della lavoratrice nel V livello di cui al CCNL Formazione Professionale, con conseguente condanna al pagamento di differenze retributive e trattamento di fine rapporto 2. la Corte territoriale ha ritenuto provato sia lo svolgimento di attività lavorativa addetta alle pulizie e alla sorveglianza diversa e incompatibile con quella dedotta nel contratto a progetto educatrice scolastica con compiti di vigilanza e controllo degli studenti nell’ambito di corsi di formazione professionale per operatore polivalente Area Meccanica e operatore su Personal computer indirizzo Segreteria/agenzia turistica sia l’osservanza di un orario di lavoro pari a 8.30 - 17.30 comprensiva di pausa pranzo dal lunedì al venerdì e 8.30 - 14 il sabato 3. avverso la sentenza, l’A.I.C.S. propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi la lavoratrice resiste con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 2094 c.c., D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61, 62 e 69 art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , avendo la Corte territoriale dato rilievo esclusivo allo svolgimento di mansioni ulteriori rispetto all’oggetto dei contratti a progetto, trascurando completamente l’accertamento della caratteristica precipua del lavoro subordinato ossia l’assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, ed avendo, inoltre, erroneamente interpretato le deposizioni testimoniali 2. con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 , avendo, la Corte territoriale, provveduto al computo – tramite consulente tecnico d’ufficio - delle differenze retributive per il periodo febbraio 2004 luglio 2005 nonostante fosse stato accertato l’inizio dello svolgimento delle diverse ed ulteriori attività lavorative solamente dall’ottobre 2004 3. preliminarmente, va rammentato che - per costante giurisprudenza di questa Corte per tutte Cass. n. 8687 del 2018 e giurisprudenza ivi citata - in sede di legittimità la decisione che individua la natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti è censurabile solo limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto mentre l’accertamento degli elementi che rivelano l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali - e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli costituisce apprezzamento di fatto, che resta insindacabile in Cassazione, salva la ricorrenza del vizio di motivazione 4. il primo motivo è meritevole di accoglimento 5. ai fini della distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, questa Corte ha affermato che la originaria volontà delle parti, intesa come programma negoziale pattuito e non come mera utilizzazione di un nomen iuris , rileva fino a quando non sia comprovato uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase di attuazione del rapporto, manifestandosi in tal caso per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente il principio è stato ribadito, altresì, con specifico riguardo al contratto a progetto, essendosi sottolineato che deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l’effettiva volontà delle parti iniziale o sopravvenuta , rispetto al nomen iuris adottato dalle parti Cass. n. 22289 del 2014 6. in particolare, nell’ipotesi di accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro, la qualificazione data dalle parti al rapporto, pur non vincolante ed esaustiva ai fini della decisione, rappresenta pur sempre il punto di partenza dell’indagine del giudice e richiede adeguata motivazione per essere svalutata nel suo significato pertanto, in ipotesi di lavoro che può essere svolto sia in regime di autonomia che di subordinazione, ben può il lavoratore - su cui grava il relativo onere - fornire, nonostante la diversa qualificazione data al rapporto, la prova della subordinazione, ma deve in tal caso provare, eventualmente anche in via indiziaria, la sussistenza degli estremi del rapporto subordinato cfr., con particolare riguardo all’attività di insegnamento, Cass. 3023 del 1989 7. ebbene, la Corte territoriale ha accertato lo svolgimento di ulteriori mansioni rispetto a quelle oggetto del contratto a progetto nonché la presenza, sul posto di lavoro, in un ampio arco della settimana 8.30 - 17.30, comprensivo di pausa pranzo, dal lunedì e venerdì, 8.30 - 14 sabato con riguardo sia all’attività di educatrice scolastica sia di addetta alle pulizie e alla sorveglianza 8. la sentenza impugnata - a fronte della domanda di accertamento della natura subordinata dell’attività prestata dalla M. - non ha, peraltro, indicato in base a quali criteri una eterodirezione dell’attività, cioè l’acquisita prova di un assoggettamento tecnico-funzionale all’organizzazione dell’impresa tradottosi in specifiche direttive e controlli sulle modalità di esecuzione della prestazione ovvero la concorrente sussistenza di più indici sussidiari della subordinazione ha rinvenuto di qualificare il rapporto di lavoro come di natura subordinata, limitandosi esclusivamente a ritenere provato un solo elemento l’orario continuativo settimanale e a sottolineare lo svolgimento anche di attività ulteriore rispetto a quella oggetto del contratto a progetto inoltre, senza accennare se l’attività di educatrice scolastica si svolgeva secondo le modalità tipiche di un lavoro subordinato, ha condannato il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive per la complessiva attività svolta ossia per le mansioni di educatrice e per le mansioni di pulizia 9. questa Corte ha sottolineato Cass. nn. 6224 e 20669 del 2004 che il problema della qualificazione del rapporto può risultare complesso con riferimento agli insegnanti di istituti privati, ed ha ritenuto che, nelle situazioni incerte al confine tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, può risultare difficilmente applicabile al lavoro dell’insegnante il criterio dell’eterodirezione dell’attività, potendo più agevolmente propendersi per una valutazione complessiva degli indici sussidiari indici che devono concorrere tra loro inserimento nell’organizzazione, vincolo di orario, esclusività del rapporto, intensità della prestazione, inerenza al ciclo scolastico, alienità dei mezzi di produzione, retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato con riguardo alla peculiarità di talune fattispecie, questa Corte ha, altresì, affermato Cass. n. 4889 del 2002 che deve ritenersi decisiva la sottoposizione alle direttive generali e non specifiche ed ha, inoltre, rilevato Cass. n. 8028 del 2003 che è decisivo il mancato inserimento in un quadro organizzativo complessivo, nonostante il vincolo di presenza, di orario e di rispetto dei programmi 10. invero, il problema posto dalla controversia non era solamente quello di accertare quale fosse stato il lavoro svolto dalla lavoratrice in difformità rispetto a quello indicato nel contratto a progetto ma, più a monte sulla base dell’impostazione assunta dal ricorso originario della lavoratrice , di valutare se l’attività specificata nel contratto di lavoro a progetto e le ulteriori prestazioni lavorative richieste dall’ente fossero inquadrabili nello schema legislativo del lavoro subordinato, accertamento che non è stato adeguatamente compiuto dal giudice di merito 11. il secondo motivo di ricorso, concernente il computo delle differenze retributive maturate in considerazione dell’accertamento della natura subordinata di tutta l’attività lavorativa svolta dalla lavoratrice, è profilo conseguente e, dunque, assorbito 12. in sintesi, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo cassa la sentenza impugnatave rinvia alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.