Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: nuove istruzioni

L'INPS illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, strumento diretto ad assicurare ai lavoratori, normalmente esclusi dal campo di applicazione delle integrazioni salariali, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa Circolare INPS 26 maggio 2021 n. 77 .

L'INPS ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali finalizzato a fornire ai dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano mediamente più di 3 dipendenti una tutela a sostegno del reddito, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie artt. 11 e 21 d.lgs. n. 148/2015 . Campo di applicazione Sono beneficiari degli interventi a sostegno del reddito garantiti dal Fondo i dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l' esclusione dei dirigenti. Presazioni garantite dal Fondo Il Fondo provvede, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo medesimo, all'erogazione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria. È, inoltre, prevista l'erogazione della contribuzione correlata. Finanziamento del Fondo Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai contributi di seguito elencati. Contributi ordinari - un contributo dello 0,45% di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 3 dipendenti e sino a 15 dipendenti. Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti - un contributo dello 0,65% di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti. Anche in questo caso il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti. Contributo addizionale In caso di erogazione dell'assegno ordinario è dovuto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. Operatività del Fondo L'accordo costitutivo del Fondo è stato stipulato in relazione a un settore già rientrante nell'ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale FIS . Pertanto, i datori di lavoro del relativo settore dalla data di decorrenza del nuovo Fondo di solidarietà delle attività professionali – ai fini dell'obbligo contributivo – rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più destinatari della disciplina del FIS. Diversamente, per quanto riguarda l' accesso alle prestazioni ordinarie , in base a uno specifico indirizzo ministeriale tali prestazioni non possono essere erogate in mancanza dell'organo deputato a deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti. Di conseguenza, solo una volta nominato il Comitato amministratore il Fondo potrà dirsi pienamente operativo. Con successiva circolare , l'INPS comunicherà la data di piena operatività del Fondo e saranno fornite le relative istruzioni operative. La contribuzione versata dai datori di lavoro nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Fondo e la data di operatività del medesimo contribuisce alla previa costituzione di specifiche riserve finanziarie” art. 35 D.Lgs. 148/2015 , propedeutiche alla concessione degli interventi a carico dei Fondi. La data di decorrenza del Fondo è la data di entrata in vigore del decreto interministeriale citato, coincidente con il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Domande Le istanze - possono essere presentate a partire dalla data di costituzione del Comitato amministratore , coincidente con la data del decreto ministeriale di nomina di quest'ultimo. In particolare, con specifico riferimento all' assegno ordinario , sono da considerare nei termini le domande presentate a partire dalla data di costituzione del Comitato amministratore del Fondo, coincidente con la data del decreto di nomina, per eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti, al più tardi, da 15 giorni prima della data medesima - fino alla data di costituzione del Comitato amministratore , al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi o in riduzione di orario, i datori di lavoro possono continuare a presentare domanda al Fondo di provenienza. Codifica aziende Sono tenuti all'iscrizione al Fondo tutti i datori di lavoro del settore delle attività professionali le posizioni contributive assegnate ai suddetti datori di lavoro - individuate in base ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'All. 2 della Circ. INPS 26 maggio 2021 n. 77 in commento - dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione c.a. 0S ” zero S . I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di 3 dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali di competenza. Ciò al fine di consentire l'attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite del seguente codice di autorizzazione 6G ”, che assume il nuovo e più ampio significato di Azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di integrazione salariale e Azienda con più di 3 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di solidarietà per le attività professionali”. Flusso UniEmens A decorrere dal mese di maggio 2021 , ai fini della compilazione del flusso UniEmens, la contribuzione ordinaria 0,45% per i datori di lavoro con media occupazionale tra più di 3 e fino a 15 dipendenti 0,65% per i datori di lavoro con media occupazionale con più di 15 dipendenti sarà calcolata nell'aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e degli apprendisti con contratto di apprendistato non professionalizzante. La regolarizzazione delle competenze arretrate , relative al periodo da marzo 2020 ad aprile 2021 , dovrà avvenire entro il 16 agosto. I datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali che abbiano versato il contributo ordinario al FIS dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2021, dopo avere ottenuto il c.a. 0S” e l'eliminazione del c.a. 0J”, potranno recuperare il suddetto contributo entro il giorno 16 agosto, indicando l'importo indebitamente versato con il codice conguaglio già in uso L220” FIS . Fonte mementopiu.it

INPS_Circolare_77_2021