Controllo a distanza dei lavoratori: senza accordi sindacali o il via libera dell’ispettorato meglio togliere le telecamere

Non è opportuno presentare all’Ispettorato del lavoro richieste finalizzate alla regolarizzazione tardiva degli impianti di videosorveglianza interferenti con la tutela dei lavoratori. Perché se dalla domanda emerge che si tratta di un tentativo di sanatoria scatterà l’ispezione con possibili conseguenze penali.

Lo ha chiarito l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 797 del 18 maggio 2021. I confini normativi della videosorveglianza nell’ambito dei luoghi di lavoro sono dettati dallo statuto dei lavoratori dove si prevede che l’installazione di telecamere e, più in generale, di strumenti dai quali consegua la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei prestatori di lavoro, può avvenire unicamente per esigenze di carattere organizzativo, produttivo, relativo alla sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. All’installazione può procedersi solo previo accordo collettivo stipulato con la rappresentanza sindacale unitaria o aziendale ovvero dopo aver richiesto l’ autorizzazione all’Ispettorato del lavoro . In mancanza di queste formalità scatteranno possibili sanzioni penali . La valutazione delle domande va concentrata sull’effettiva sussistenza delle ragioni che legittimano l’adozione del provvedimento tenendo presente, in particolare, la finalità per la quale risulta richiesta la singola autorizzazione. In tal modo possono essere autorizzati impieghi di impianti audiovisivi che inquadrano in modo diretto l’operatore senza dover introdurre condizioni quali, ad esempio, l’angolo di ripresa della telecamera ovvero l’oscuramento del volto del lavoratore, a condizione che sussistano le ragioni giustificatrici del controllo. Riscontrando l’istanza concernente l’istruttoria delle domande di autorizzazione all’installazione di sistemi di controllo a distanza ex art. 4 l. n. 300/1970 nelle ipotesi in cui già dalla documentazione allegata emergano elementi da cui si desuma una possibile violazione della disposizione, la nota del 18 maggio 2021 ha evidenziato che la presenza di indici dai quali emerga il fumus del reato, previsto dal citato art. 4, implichi necessariamente l’avvio senza ritardo dell’accertamento, così come previsto dall’art. 347 c.p. , attraverso la programmazione di un sopralluogo ispettivo preordinato ad assicurare le fonti di prova. In buona sostanza se dalla domanda emerge la possibilità che l’impianto di videosorveglianza sia già operativo scatterà il controllo ispettivo con la possibile conseguenza sanzionatoria .

INL_nota_n._797_18_maggio_2021